Corte costituzionale

Ordinanza n. 554/1989

Corte cost., ord. 14 dicembre 1989, n. 554

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
554/1989
Data di deposito
14 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:554

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 199 del 29 maggio 1989
  • art. 3, decreto-legge n. 199 del 29 maggio 1989
  • art. 5, decreto-legge n. 199 del 29 maggio 1989
  • art. 2, decreto-legge n. 199 del 29 maggio 1989
  • art. 4, decreto-legge n. 199 del 29 maggio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 14362

La mancata conversione, entro il termine di sessanta giorni, del decreto legge impugnato, rende manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Manifesta inammissibilita' delle questioni concernenti gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5, del d.l. 29 maggio 1989 n. 199, impugnati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 81 Cost. ed agli artt. 48, 49 e 50 dello Statuto speciale; dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 3, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 Cost.; e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 Cost.). - O.n. 447/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli articoli 81 della Costituzione e 48, 49 e 50 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli- Venezia Giulia); b) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, per violazione degli artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; c) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze