Corte costituzionale

Sentenza n. 413/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 413

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
413/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:413

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
  • art. 1, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 13713

Il riconoscimento - in via di interpretazione autentica - di taluni benefici economici ai soli magistrati della Corte dei conti, ed il riassorbimento, sulla normale progressione economica o sull'indennita' di buonuscita, dei relativi importi gia' attribuiti ad altri magistrati da sentenze passate in giudicato, rientrano nella generale finalita' perequativa perseguita dalla L.n. 425 del 1984, con cui si e' inteso realizzare l'equilibrio retributivo fra le varie categorie di magistrati, eliminando disparita' di trattamento non tollerabili nel quadro di intenti legislativi costituzionalmente legittimi, senza ledere il valore del giudicato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.1, comma secondo, e 10, comma secondo, L. 6 agosto 1984 n. 425, impugnati in riferimento agli artt. 3, 36, 70, 97 e 107, comma terzo, Cost., e - rispettivamente - agli artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 70, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con le ordinanze di cui in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata, in relazione agli artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze