Corte costituzionale
Ordinanza n. 254/1987
Corte cost., ord. 6 luglio 1987, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 254/1987
- Data di deposito
- 6 luglio 1987
- Data di decisione
- 1° luglio 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 1, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 10, comma 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 10, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
Parametri
- art. 101, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 137, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 103, comma 1, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 25, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 4406
Sono manifestamente inammissibili - in quanto gia` decise (nel senso della fondatezza e dell'inammissibilita`) - le questioni di legittimita` costituzionale sollevate, rispettivamente, nei confronti dell'art. 10, comma primo della Legge 6 agosto 1984, n. 425 e degli artt. 1, commi primo e secondo, 2 e 10, comma secondo della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 101, 102, 103, comma primo, 104, 113, 134, 136, 137 Cost. e 1 Legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1). - S.n. 123/87.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 e 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 101, 102, 103, primo comma, 104, 113, 134, 136, 137 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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