Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1985

Corte cost., ord. 23 gennaio 1985, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
13/1985
Data di deposito
23 gennaio 1985
Data di decisione
18 gennaio 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • art. 1, legge n. 1078 del 10 luglio 1930
  • art. 28, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • art. 29, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • art. 31, legge n. 1766 del 16 giugno 1927

Parametri

Massime

Massima n. 10688

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e VI disp. trans. Cost., degli artt. 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, censurati in quanto, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, non e' stata prevista una ratifica da parte dello stesso Consiglio superiore della magistratura dell'incarico di giudice degli usi civici conferito a magistrato ordinario da altro organo. Infatti, una pronuncia della Corte avente ad oggetto - come quella che si richiede - la legittimazione del giudice che ha emesso la sentenza da cui trae titolo l'esecuzione, essendo la sentenza medesima assistita dalla forza del giudicato, non produrrebbe alcun effetto nel processo di esecuzione a quo. - S. n. 73/1970.

Massima n. 10689

Il giudizio di anacronismo della disciplina, di cui alla legge n. 1766 del 1927, degli usi civici e' contraddetto e smentito dalla successiva normativa (artt. 1, terzo comma, e 4 lett. l del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; artt. 66 e 71 lett. i del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative e confermato allo Stato le funzioni giurisdizionali nella materia degli usi civici. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44, 101, 102, 104, 108 e VI disp. trans. Cost. - degli artt. 29 e 31 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernenti la disciplina degli usi civici). - S. n. 73/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 (sul riordinamento degli usi civici) e dell'art. 1 della l. 10 luglio 1930, n. 1078 (sulla definizione delle controversie in materia di usi civici), in riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e VI disp. trans. della Costituzione, sollevata dal Pretore di Montefiascone con l'ordinanza in epigrafe.

2. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 31 della predetta l. 1766/1927, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44, 101, 102, 104, 105, 108 e VI disp. trans. Cost., sollevata dallo stesso Pretore con l'ordinanza indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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