Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1984
Corte cost., sent. 11 aprile 1984, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1984
- Data di deposito
- 11 aprile 1984
- Data di decisione
- 6 aprile 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 23, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 69, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 23, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 70, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 69, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 69, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 69, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 22, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 74, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 70, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 23, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 104, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 37, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 102, Costituzione
Massime
Massima n. 11637
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme dell'ordinamento penitenziario riguardanti le funzioni del magistrato di sorveglianza in ordine ai reclami dei detenuti in materia di lavoro ed alle richieste di remissione del debito, trattandosi di procedimenti nei quali il magistrato esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali. - cfr. O.n. 87/1978.
Massima n. 11638
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale delle norme dell'ordinamento penitenziario inerenti le funzioni del magistrato di sorveglianza relative all'organizzazione giudiziaria, sollevate in sede di remissione del debito.
Massima n. 11639
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal magistrato di sorveglianza in sede di reclamo sulla remissione del debito, sicuramente ammissibile in considerazione della natura giurisdizionale del relativo procedimento, e riguardante l'ampiezza, ritenuta eccessiva, dell'ambito territoriale affidato al singolo magistrato di sorveglianza, comporterebbe una pronuncia della Corte incidente in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, 23, primo, secondo e terzo comma, 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 37, primo comma, 38, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza emessa il 2 agosto 1976 (reg. ord. n. 318 del 1978), dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza emessa il 19 agosto 1977 (reg. ord. n. 485 del 1977), dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona con l'ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 (reg. ord. n. 154 del 1978) e dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le due ordinanze emesse il 15 settembre 1978 (reg. ord. nn. 573 e 574 del 1978);
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3,24, secondo comma, 102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre 1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979);
e) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre 1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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