Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1977
Corte cost., sent. 4 luglio 1977, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1977
- Data di deposito
- 4 luglio 1977
- Data di decisione
- 2 luglio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- art. 16, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- art. 8, legge n. 167 del 23 marzo 1956
- art. 49, codice di procedura penale 1930
- art. 4, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- art. 3, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- art. 25, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- art. 2, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
Parametri
- art. 96, Costituzione
- art. 137, Costituzione
- art. 135, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 11, legge n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 111, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 8924
Anche se la Costituzione non fa esplicito riferimento all'istituto della connessione, deve ritenersi consentita un'attribuzione della competenza per connessione in materia di reati ministeriali agli organi della giustizia penale costituzionale; infatti, l'art. 49 cod. proc. pen. e' stato modificato, con l'art. 8 della l. 23 marzo 1956, n. 167, solo relativamente alla connessione fra reati militari e reati di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, mentre si e' mantenuta ferma la competenza dell'Alta Corte di Giustizia in ordine a procedimenti connessi con quelli di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Legittimamente, pertanto, il legislatore ordinario, nella sua discrezionalita', ha ritenuto - sia per la rilevanza costituzionale del bene tutelato, sia a causa delle difficolta' che comporterebbe un giudizio separato a carico dei soli Ministri - di conferire agli organi della giustizia penale costituzionale (Commissione inquirente, Parlamento in seduta comune e Corte costituzionale) la competenza per connessione. Cosicche' essendo tale competenza implicitamente presupposta dallo stesso art. 96 Cost., gli artt. 16 e 27 della l. 25 gennaio 1962, n. 20 (disciplinanti appunto l'estensione della competenza per connessione), non si pongono in contrasto con l'art. 96 della Costituzione. Cfr.: in materia di connessione sentt. nn. 130 del 1963 e n. 10 del 1966.
Massima n. 8925
La Corte costituzionale e' da ritenersi il giudice naturale del reato di cui all'art. 96 Cost. in quanto gli stessi artt. 134, 135 e 137 della Costituzione non prevedono una giurisdizione penale costituzionale esclusiva. E poiche', come la Corte ha, in numerose pronunce, affermato, il principio della naturalita' coincide con quello della precostituzione del giudice - principio che deve intendersi rispettato quando l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri fissati in anticipo e non gia' in vista di determinata controversia, ed anche quando la legge prevede la possibilita' di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro purche' anch'esso precostituito - e' da escludersi che l'attribuzione di giudizi alla giurisdizione penale costituzionale per effetto di connessione si ponga in contrasto con il principio di cui all'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sent. n. 21 del 1965.
Massima n. 8926
Nelle norme procedurali che vengono applicate nei procedimenti innanzi al Parlamento ed alla Corte costituzionale integrata, deve ritenersi pienamente osservata la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, gli artt. 16 e 27 della l. n. 20 del 25 gennaio 1962 non si pongono in contrasto ne' con l'art. 24 Cost., ne' con l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Massima n. 8927
L'oggetto del giudizio di accusa contro i Ministri ed i correi puo' solo riguardare "reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (ministeriali)" e cioe' fatti previsti e puniti dalla legge penale comune. Di conseguenza, essendo solo la legge a presiedere alla attivita' della Corte integrata, non puo' essere ritenuta sussistente la violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost..
Massima n. 8928
Sia per la Commissione inquirente che per la Corte integrata vigono una serie di disposizioni che garantiscono l'indipendenza dei membri componenti i citati organi della giustizia penale costituzionale. Per i membri della Commissione valgono le stesse disposizioni costituzionali che garantiscono l'indipendenza dei membri del Parlamento; inoltre la l. 25 gennaio 1962, n. 20, contiene una serie di disposizioni con le quali: si garantisce la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, all'interno della Commissione (art. 2); e' stabilita la possibilita' per gli eletti di rifiutare la nomina (art. 3); vengono infine indicate le cause di incompatibilita' e di astensione (art. 4). Per quanto riguarda la Corte integrata, l'art. 11 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, estende ai giudici aggregati le norme sulla insindacabilita' e non perseguibilita' per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; l'art. 25 della l. 25 gennaio 1962, n. 20, ha determinato anche per questo giudizio (come per tutti gli altri giudizi penali) la facolta' di astensione dei giudici e la possibilita' che essi vengano ricusati. Pertanto, va ritenuto insussistente il preteso contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost..
Massima n. 8929
L'art. 137 della Costituzione stabilisce espressamente che contro le decisioni (anche penali) della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione. Pertanto non puo' essere ritenuta sussistente la dedotta violazione dell'art. 111 della Costituzione secondo cui avverso i provvedimenti degli organi giurisdizionali e' sempre ammesso il ricorso in Cassazione.
Massima n. 8930
Si ha violazione del principio di uguaglianza ogni qualvolta la legge, senza un ragionevole motivo, pone un trattamento diverso a cittadini che si trovino in eguali situazioni o eguale se in situazione diverse. L'assoggettamento dei non ministri alla giurisdizione penale costituzionale e' determinato dalle particolarita' oggettive della fattispecie ipotizzata nell'art. 96 Cost. e non puo' ravvisarsi disparita' di trattamento in quanto le norme che disciplinano la materia vengono applicate nei confronti di tutti (ministri e non) senza alcuna distinzione. Pertanto gli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 non si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost..
Massima n. 8931
La stessa Costituzione, con gli artt. 134, 135 e 137, ha istituito una giurisdizione penale costituzionale esclusiva, e pertanto non sussiste la violazione dell'art. 102, primo e secondo comma, Cost., secondo il quale "la funzione giurisdizionale e' esercitata dai magistrati ordinari". Ne' la prevista prevalenza numerica dei giudici aggregati contrasta con il secondo comma dell'art. 102 Cost., in quanto anche nella Corte integrata si attua la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per contrasto con gli artt. 90, 96, 134, in relazione anche agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del 7 maggio 1977 dalla Corte costituzionale integrata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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