Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1974

Corte cost., sent. 14 gennaio 1974, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1974
Data di deposito
14 gennaio 1974
Data di decisione
9 gennaio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 6974

Come la Corte ha gia' affermato il diritto di sciopero e' operante nell'ordinamento indipendentemente dalla emanazione di quelle norme legislative che, in base al disposto dell'art. 40 della Costituzione, valgano a segnarne legittimamente limiti e modalita'. Tuttavia, nonostante tale carenza, lo sciopero gia' soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione dell'istituto cosi' come fu accolto dalla Costituzione, sia a quelle che derivano dalla esigenza di salvaguardare interessi che, a loro volta, trovino protezione in fondamentali principi costituzionali. La Corte ha altresi' chiarito che lo sciopero e' legittimo non solo quando sia volto a finalita' retributive ma anche quando, piu' in generale, esso venga proclamato "in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione", restando escluso dalla tutela costituzionale quello sciopero che, senza alcun collegamento con i suddetti interessi, venga effettuato allo scopo di incidere "sull'indirizzo generale del Governo". Cfr.: sentt. nn. 123 del 1962 e 141 del 1967.

Massima n. 6975

Sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla interpretazione sistematica data dalla Corte costituzionale all'art. 40 della Costituzione (ved. massima precedente 1/74 A), il giudice di merito, pur nella carenza legislativa, ben puo' riferirsi ad essi nei casi concreti sottoposti al suo esame e decidere della loro aderenza o meno alla situazione di fatto accertata. La disciplina giuridica contenuta nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 nulla toglie e nulla aggiunge alla enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte, in quanto non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge contenuta nell'art. 40 Cost., ma solo assicurare una speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), proposta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e segg., 71, 101, 134 e 136 della Costituzione, sotto il profilo che la mancata determinazione da parte del legislatore dei limiti oggettivi e soggettivi di legittimita' del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione renderebbe legittima qualsiasi forma di sciopero e creerebbe un vuoto legislativo non suscettibile di essere colmato in sede interpretativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), proposte con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e seguenti, 71, 101, 134, 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

Testo integrale

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