Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1974
Corte cost., sent. 14 gennaio 1974, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1974
- Data di deposito
- 14 gennaio 1974
- Data di decisione
- 9 gennaio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
- art. 40, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 50, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 54, ss., Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 71, Costituzione
Massime
Massima n. 6974
Come la Corte ha gia' affermato il diritto di sciopero e' operante nell'ordinamento indipendentemente dalla emanazione di quelle norme legislative che, in base al disposto dell'art. 40 della Costituzione, valgano a segnarne legittimamente limiti e modalita'. Tuttavia, nonostante tale carenza, lo sciopero gia' soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione dell'istituto cosi' come fu accolto dalla Costituzione, sia a quelle che derivano dalla esigenza di salvaguardare interessi che, a loro volta, trovino protezione in fondamentali principi costituzionali. La Corte ha altresi' chiarito che lo sciopero e' legittimo non solo quando sia volto a finalita' retributive ma anche quando, piu' in generale, esso venga proclamato "in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione", restando escluso dalla tutela costituzionale quello sciopero che, senza alcun collegamento con i suddetti interessi, venga effettuato allo scopo di incidere "sull'indirizzo generale del Governo". Cfr.: sentt. nn. 123 del 1962 e 141 del 1967.
Massima n. 6975
Sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla interpretazione sistematica data dalla Corte costituzionale all'art. 40 della Costituzione (ved. massima precedente 1/74 A), il giudice di merito, pur nella carenza legislativa, ben puo' riferirsi ad essi nei casi concreti sottoposti al suo esame e decidere della loro aderenza o meno alla situazione di fatto accertata. La disciplina giuridica contenuta nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 nulla toglie e nulla aggiunge alla enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte, in quanto non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge contenuta nell'art. 40 Cost., ma solo assicurare una speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), proposta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e segg., 71, 101, 134 e 136 della Costituzione, sotto il profilo che la mancata determinazione da parte del legislatore dei limiti oggettivi e soggettivi di legittimita' del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione renderebbe legittima qualsiasi forma di sciopero e creerebbe un vuoto legislativo non suscettibile di essere colmato in sede interpretativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), proposte con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e seguenti, 71, 101, 134, 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
Testo integrale
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