Art. 19 — Registrazione d'ufficio (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili; b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base a una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi; c) per i contratti verbali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e per le operazioni di cui all'articolo 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti; d) per i contratti verbali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti; e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere c) e d) è ammessa la prova contraria, a esclusione di quella testimoniale.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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