Art. 22 — Effetti della registrazione (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

La registrazione, eseguita ai sensi dell'articolo 20, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce a essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'articolo 2704 del codice civile.

L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 20 e i modelli di cui all'articolo 21 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, a eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.

Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Nei casi previsti dall'articolo 21 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →