Art. 11 — Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (articolo 10, comma 1, primo, secondo, terzo periodo, commi da 2 a 4, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)
Sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 306 e 307 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, i notai nonché gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da d) a i) dell'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle società emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti.
I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono stabilite le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 18, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 306 e 307 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.