Art. 14 — Segreto d'ufficio (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma 1, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.