Art. 2 — Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'articolo 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'articolo 3.
Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.