Art. 10 — Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i dati e le notizie che gli organi dipendenti devono trasmettere all'anagrafe tributaria e sono stabiliti le modalità e i termini per le predette comunicazioni.