Art. 3 — Attribuzione del numero di codice fiscale (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui all'articolo 6 è tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'articolo 4.

Il numero di codice fiscale può essere attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione.

L'amministrazione finanziaria può assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente capo. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato è tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'articolo 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalità di presentazione delle domande medesime.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 2