Art. 3 — Attribuzione del numero di codice fiscale (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui all'articolo 6 è tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'articolo 4.
Il numero di codice fiscale può essere attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione.
L'amministrazione finanziaria può assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente capo. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato è tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'articolo 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalità di presentazione delle domande medesime.