Art. 5 — Comunicazione del numero di codice fiscale (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, è portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria.

Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi di identificazione del soggetto. Se manca o è errato taluno di tali elementi, il soggetto è tenuto a presentare domanda, ai sensi dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data della comunicazione, indicando il numero di codice fiscale precedentemente attribuito. Fino alla data di comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, quello precedentemente attribuito ha validità di numero di codice fiscale provvisorio.

Qualora ad un medesimo soggetto pervengano più comunicazioni del numero di codice fiscale, il soggetto stesso è tenuto ad usare il numero di codice fiscale indicato nella comunicazione emessa in data più recente.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità della comunicazione del numero di codice fiscale, nonché le modalità per la richiesta di duplicati della comunicazione stessa.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →