Art. 9 — Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica.
I comuni possono altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori.
Nelle segnalazioni deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti ai quali i dati e le notizie si riferiscono. Qualora il numero di codice fiscale non sia noto al comune, devono essere indicati, per ciascun soggetto, gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1.
Le modalità e i termini delle segnalazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.