Art. 12 — Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti per i quali, in base alle norme del presente capo, deve essere indicato, nelle richieste di registrazione, il numero di codice fiscale di determinati soggetti, è tenuto a richiederlo agli interessati.

Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nella richiesta di registrazione indicando gli elementi previsti dall' articolo 4, comma 1, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 63 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Per gli atti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b), le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella richiesta di registrazione della scrittura privata i dati previsti dall'articolo 4, comma 1 relativi a tali altri soggetti.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →