Art. 8 — Poteri dell'anagrafe tributaria (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con le modalità di cui all'articolo 268, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui all'articolo 4 nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.

Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capo e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →