Art. 13 — Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

Le domande di cui all' articolo 6, comma 1, lettere e) e g) sono irricevibili se non recano indicazione del numero di codice fiscale e degli elementi di cui all'articolo 4, comma 1 dei soggetti interessati.

Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →