Corte costituzionale

Sentenza n. 189/2024

Corte cost., sent. 28 novembre 2024, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/2024
Data di deposito
28 novembre 2024
Data di decisione
30 ottobre 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 198, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 1, comma 200, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 1, comma 201, legge n. 197 del 29 dicembre 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46438

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Calabria e dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, in riferimento agli artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, e 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 17 CEDU, dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che nelle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale adito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Sussiste l’erronea individuazione del parametro di cui all’art. 111 Cost., dal momento che, anche a voler considerare l’evocazione delle fonti convenzionali quali ausilio interpretativo e parametro integratore delle disposizioni costituzionali, le questioni sarebbero del pari inammissibili per carenza di motivazione adeguata circa le specifiche ragioni di contrasto con i principi presidiati dai parametri sovranazionali interposti. Quanto alle questioni prospettate con riferimento alla violazione del principio di equilibrio del bilancio, in considerazione dei riflessi negativi sulle previsioni annuali di competenza delle entrate erariali e della mancata predisposizione di un fondo di compensazione, le censure sulla non manifesta infondatezza sono generiche, perché da un lato prive di alcun riferimento alle previsioni della legge di bilancio relative alle entrate derivanti dall’applicazione della disposizione censurata, e, dall’altro, non tengono conto della previsione di cui all’art. 1, comma 194, della stessa legge n. 197 del 2022, per effetto della quale, in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, trovano applicazione le disposizioni che dispongono la decadenza del contribuente inadempiente dalla rateizzazione del pagamento delle imposte dovute e la nuova iscrizione a ruolo dei tributi non corrisposti.

Massima n. 46439

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Calabria e dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, in riferimento agli artt. 10, 11, 80, 81 e 97 Cost., all’art. 113 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea (TUE), dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che nelle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale adito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le Corti rimettenti non considerano il disposto del comma 193 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, in forza del quale sono escluse dalla definizione agevolata alcune tipologie di controversie concernenti, quali le risorse proprie tradizionali, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Le ordinanze di rimessione, inoltre, denotano complessivamente una insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi principali, in quanto non specificano se le questioni concernano tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, così da comportare vincoli per gli Stati membri nella gestione e riscossione dell’imposta, come pure l’inderogabilità della disciplina interna del tributo.

Massima n. 46440

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Calabria e dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97, primo comma, e 111 Cost. e agli artt. 6, 13 e 17 CEDU, dell’art. 1, commi 200 e 201, della legge n. 197 del 2022, che disciplinano gli effetti processuali dell’evoluzione negativa del procedimento amministrativo di definizione agevolata delle controversie tributarie. Le Corti rimettenti non sono chiamate a fare immediata applicazione delle disposizioni censurate, le quali presuppongono che la domanda di definizione sia stata respinta e indicano come il diniego e il provvedimento di estinzione possano essere impugnati. Ciò rende le censure meramente eventuali e ipotetiche, e dunque premature. (Precedenti: S. 141/2022 - mass. 44940; O. 410/2007 - mass. 31920).

Massima n. 46441

È dichiarata manifestamente inammissibile, per assoluta inconferenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, e dalla CGT di secondo grado della Calabria, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che nelle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale adito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le Corti rimettenti ritengono sussistente una violazione dell’evocato parametro sul rilievo che la disposizione censurata sarebbe nella sostanza un’ennesima misura di condono fiscale che indebolirebbe irragionevolmente il sistema tributario. È evidente come rispetto a tale censura sia del tutto estraneo l’art. 23 Cost.

Massima n. 46442

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Calabria e dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che nelle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale adito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. La disciplina della definizione agevolata (art. 1 della legge n. 197 del 2022, commi da 186 a 205), evitando stasi nello svolgimento dei processi, ha come finalità principale di conseguire rapidamente gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti in attuazione degli impegni assunti nel PNRR, ed è espressione dell’ampia discrezionalità legislativa nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. La non irragionevolezza del comma 198 e la confutazione del denunciato squilibrio della posizione delle parti in danno dell’amministrazione finanziaria si traggono dall’interpretazione sistematica della disposizione censurata con i commi 194, 196, 200 e 201 dello stesso articolo, i quali disciplinano gli eventuali effetti sostanziali e processuali dell’evoluzione negativa del procedimento amministrativo di definizione agevolata. I dubbi sui possibili pregiudizi delle esigenze di tutela dei crediti erariali e delle pubbliche finanze nell’eventualità che il contribuente, dopo il pagamento della prima rata, resti inadempiente rispetto alle rate successive, possono essere superati alla luce di quanto stabilito dal comma 194, ove si prevede l’applicazione delle disposizioni che comportano l’iscrizione a ruolo del debito residuo, degli interessi e delle relative sanzioni (art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973). Quanto al timore che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della lite pendente, se intervenuta nel giudizio di appello, aggravi intollerabilmente la posizione dell’amministrazione finanziaria soccombente in primo grado, il comma 196, seconda parte, prescrive che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Circa l’asserita inoppugnabilità dell’ordinanza collegiale dichiarativa dell’estinzione e l’abuso che si assume perpetrabile in danno dell’amministrazione finanziaria parte del giudizio, le censure dei giudici a quibus muovono da un’erronea ricostruzione della portata del comma 201, il cui tenore letterale non esclude che l’amministrazione finanziaria possa azionare, senza attendere le iniziative del contribuente, lo strumento della revocazione nei casi di diniego di definizione. La scelta di affidare contestualmente il giudizio di impugnazione del diniego di definizione e la revocazione del provvedimento dichiarativo dell’estinzione alla competenza funzionale del giudice che ha reso quest’ultimo, non appare né arbitraria, né manifestamente irragionevole, attesi gli effetti che sulla sorte del giudizio principale estinto è in grado di dispiegare la soluzione sia dell’impugnativa del diniego di definizione sia della revocazione dell’estinzione stessa. Deve infine escludersi la sussistenza della denunciata violazione del principio di capacità contributiva, poiché i commi da 187 a 190 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 fissano l’entità dell’importo da versare per conseguire la definizione agevolata in modo coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate. (Precedenti: S. 141/2022 - mass. 44940; S. 288/2019 - mass. 41901).

Massima n. 46443

Il processo tributario ha una spiccata specificità rispetto a quello civile e amministrativo, correlata sia alla configurazione dell’organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi. Orbene, l’asimmetria o l’eterogeneità dei modelli dell’estinzione nel processo civile e in quello tributario hanno trovato costante conferma nella interpretazione dei diversi provvedimenti legislativi volti a favorire la definizione delle liti fiscali pendenti, nel senso che in questi casi la declaratoria di estinzione del giudizio accertativa della intervenuta “definizione” di una controversia tributaria importa la caducazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali resi nel processo relativo. (Precedenti: S. 120/2021 - mass. 43931; S. 53/1998 - mass. 23766).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 200 e 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97, primo comma, e 111 della Costituzione e agli artt. 6, 13 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 10, 11, 80, 81 e 97 Cost., all'art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, e 111 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 17 CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima, con le ordinanze indicate in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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