Corte costituzionale
Sentenza n. 119/2024
Corte cost., sent. 4 luglio 2024, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/2024
- Data di deposito
- 4 luglio 2024
- Data di decisione
- 7 maggio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- prof. Franco Modugno - dott. Stefano Petitti - prof.ssa Emanuela Navarretta - prof. Marco D'Alberti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. b), legge della Regione Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018
- art. 5, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 3, comma 2, lett. b), legge della Regione Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018
- art. 7, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 5, 9, legge della Regione Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018
- art. 8, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 6, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018
- art. 8, comma 6, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 41, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 6, comma 1, lett. a), legge della Regione Piemonte n. 19 del 8 luglio 1999
- art. 6, comma 1, lett. b), legge della Regione Piemonte n. 19 del 8 luglio 1999
- art. 6, comma 1, lett. c), legge della Regione Piemonte n. 19 del 8 luglio 1999
- art. 47, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 48, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 3, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018
- art. 5, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018
- art. 5, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018
- art. 5, comma 4, legge della Regione Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018
- art. 8, comma 9, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 10, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 8, legge della Regione Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018
- art. 47, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 47, comma 4, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 3, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 11, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 13, comma 6, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 14, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 14, comma 5, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 16, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 18, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 19, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 20, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 21, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 21, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 34, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 36, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 40, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
- art. 42, legge della Regione Piemonte n. 7 del 31 maggio 2022
Parametri
- art. 5, comma 10, decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
- legge n. 106 del 12 luglio 2011
- comma 3, 117, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 41-quinquies, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
- art. 14, comma 1, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 41-quinquies, comma 8, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 41-quinquies, comma 9, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- decreto ministeriale n. 1444 del 2 febbraio 1968
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 145, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 9, Costituzione
- legge n. 104 del 5 febbraio 1982
- art. 5, comma 11, decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
- art. 97, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- decreto ministeriale del 5 luglio 1975
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 32, comma 1, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 7, decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 46273
L’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., – il quale non consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal secondo piano casa su edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria – è norma fondamentale di riforma economico-sociale e si ascrive altresì ai principi fondamentali della materia del governo del territorio. (Precedenti: S. 90/2023 - mass. 45509; S. 24/2022 - mass. 44555).In coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa l’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., si deve interpretare in senso restrittivo: mentre, infatti, il condono ha per effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia, il titolo in sanatoria presuppone la conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’immobile sia al momento della presentazione della domanda. A favore dell’interpretazione restrittiva milita il carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi, espressivo della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative. (Precedenti: S. 90/2023 – mass. 45509; S. 24/2022 – mass. 44549; S. 107/2017 – mass. 41204; S. 50/2017- mass. 39737).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lett. b, dell’art. 3 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha reso applicabile – in virtù del rinvio all’art. 2, comma 1, lett. d-bis, della citata legge reg. n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 20 del 2023 – la disciplina di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., relativa alla realizzazione degli interventi previsti dal secondo piano casa, anche agli immobili abusivi oggetto di condono. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale della materia del governo del territorio stabilito dall’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., il quale prevede che detti interventi non possono riferirsi, tra l’altro, a edifici abusivi).
Massima n. 46274
L’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 afferma un principio di inderogabilità dei limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde, pubblico o a parcheggi fissati con il d.m. n. 1444 del 1968; il principio di pianificazione urbanistica risponde, infatti, all’esigenza di avere una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocarvi tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto, in funzione dell’ordinato sviluppo del territorio. (Precedenti: S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330).Il principio della pianificazione urbanistica non implica che le previsioni dei piani urbanistici siano assolutamente inderogabili, non assurgendo il “sistema della pianificazione” a principio così assoluto e stringente da impedire alla legge regionale – fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. Al legislatore regionale è, infatti, consentito, nell’esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia del governo del territorio, introdurre deroghe in presenza di alcune condizioni, quali lo svolgimento di un giudizio di proporzionalità sia in astratto, sulla legittimità dello scopo perseguito, sia in concreto, con riguardo alla necessità, all’adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti; detto giudizio comprende la verifica dell’esistenza di esigenze generali che giustificano la limitazione delle funzioni assegnate ai comuni, non menomandone le funzioni fondamentali. Sono, inoltre, consentite deroghe generali, relative a determinate tipologie di interventi edilizi, purché connotate dalla eccezionalità e temporaneità della relativa disposizione e dal perseguimento di obiettivi specifici coerenti nonché, infine, quelle relative al rilascio del permesso di costruire in deroga per particolari e specifici interventi, la cui realizzazione sia diretta a soddisfare un interesse pubblico ritenuto prevalente rispetto all’assetto generale definito dal piano. (Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45330; S. 202/2021 - mass. 44250; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018; S. 46 del 2014; S. 286/1997).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, stabilendo che gli interventi di aumento delle volumetrie connessi a ristrutturazioni di edifici con destinazioni totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG, possono superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici, comportando l’incremento o il decremento del numero di unità immobiliari nonché il superamento delle densità fondiarie stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’altezza massima consentita. La disposizione regionale impugnata dal Governo non rispetta i criteri che consentono di ritenere che una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione, introdotta nell’esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia «governo del territorio», sia in linea con i principi fondamentali fissati dallo Stato: l’automatica derogabilità degli strumenti urbanistici è prevista, infatti, in termini generali e astratti, senza previo accertamento in concreto della necessità dell’intervento al fine di perseguire interessi generali, e non è temperata dalla eccezionalità e temporaneità della previsione: la stessa, inoltre, confligge apertamente con l’art. 14, comma 1-bis, t.u. edilizia, relativo alle ristrutturazioni edilizie, e detta una disciplina che non rispetta il canone della proporzionalità, intaccando il nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai comuni all’interno del “sistema della pianificazione”; infine, la disposizione in esame consente di non rispettare nemmeno i limiti di densità fondiaria, stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, che il legislatore statale, viceversa, preserva, anche ove ammette deroghe alla pianificazione. Gli aumenti volumetrici previsti dall’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 sono, pertanto, consentiti solo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici o autorizzati attraverso il permesso di costruire in deroga).
Massima n. 46275
La disciplina legislativa sul recupero dei sottotetti, nel rispondere alle specifiche finalità di riduzione del consumo di suolo e di efficientamento energetico, persegue l’obiettivo di consentire l’utilizzo, a fini abitativi, di uno spazio – il sottotetto – già esistente, la cui destinazione abitativa determina la riconversione del medesimo in una unità immobiliare, per contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti. (Precedenti: S. 54/2021; S. 208/2019 - mass. 42925).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, il quale dispone che per gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore della legge regionale, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione. La disposizione regionale impugnata dal Governo – nel consentire un indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri – contrasta con il principio di ragionevolezza, determinando uno sviamento dalle finalità della disciplina, quali il contenimento del consumo di suolo e la riduzione dei consumi energetici).
Massima n. 46276
Il principio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica risulta irrimediabilmente compromesso dalla generalizzata possibilità di recuperare i sottotetti e di riutilizzare porticati e locali seminterrati anche in deroga agli strumenti urbanistici. (Precedente: S. 17/2023 - mass. 45330).Interventi regionali che dispongano, nell’esercizio della propria competenza concorrente in materia di «governo del territorio», deroghe generali al principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio, per determinate tipologie di interventi edilizi, sono ammissibili solo in quanto presentino i caratteri dell’eccezionalità e della temporaneità e siano diretti a perseguire obiettivi specifici, coerenti con i detti caratteri, diretti ad escludere in particolare che essi assurgano a disciplina stabile. (Precedente: S. 17/2023 - mass. 45330).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che ammette il recupero dei sottotetti esistenti indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola il principio di pianificazione del territorio e del rispetto degli standard urbanistici desumibile dall’art. 14 t.u. edilizia, in quanto prevede una deroga generalizzata agli strumenti urbanistici al fine di consentire il recupero dei sottotetti esistenti).
Massima n. 46277
L’art. 32 t.u. edilizia detta, con riguardo alle variazioni essenziali al progetto approvato, principi fondamentali nella materia «governo del territorio»; in particolare, nel rimettere alle regioni di stabilire quali siano tali variazioni, detta il limite espresso per cui l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle condizioni dettate nel comma 1, lettere da a) ad e).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’art. 6, comma 1, lett. a, b, e c, della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, prevedendo, ai sensi dell’art. 32 t.u. edilizia, le condizioni al verificarsi delle quali si ha variazione essenziale al progetto approvato. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola i principi fondamentali della materia «governo del territorio» contenuti nel citato art. 32, in ragione della diversa formulazione rispetto a quest’ultimo. La normativa di dettaglio affidata alle regioni non può, infatti, per sua natura, contraddire la scelta fondamentale espressa dal legislatore statale di sanzionare con la demolizione, in ragione dell’entità del pregiudizio arrecato all’interesse pubblico, ogni modifica incompatibile con l’originario progetto edificatorio, tale da comportare il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standard, aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, modifica delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito e violazione delle norme vigenti in materia antisismica). (Precedente: S. 217/2022 - mass. 45118).
Massima n. 46278
Va riconosciuto il carattere di principi fondamentali della materia concorrente del governo del territorio alle norme che disciplinano le categorie di interventi edilizi e le tipologie dei diversi titoli abilitativi, la durata degli stessi, il condono edilizio, il perimetro degli interventi in zona sismica la documentazione necessaria ai fini della denuncia di esecuzione di nuove opere nonché i criteri di determinazione dello stato legittimo dell’immobile. (Precedenti: S. 164/2023 - mass. 45763; S. 93/2023 - mass. 45617; S. 217/2022 - mass. 45117; S. 24/2022 - mass. 44549; S. 245/2021; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 77/2021 - mass. 43785; S; S. 2/2021 - mass. 43171 - 43177 - 43184; S. 290/2019 - mass. 42831; S. 264/2019 - mass. 42868; S. 68/2018 - mass. 41439 - 41441; S. 232/2017 - mass. 41706; S. 73/2017 - mass. 39504; S. 60/2017 - mass. 39842; S. 282/2016 - mass. 39408 - 39425; S. 272/2016 - mass. 39198; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 167/2014 - mass- 38012; S. 101/2013 - mass. 37089).I limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968 – che trova il proprio fondamento nell’art. 41-quinquies, commi 8 e 9, della legge urbanistica – hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo principi fondamentali della materia del governo del territorio, in particolare come limiti massimi di densità edilizia, a tutela del primario interesse generale all’ordinato sviluppo urbano. (Precedenti: S. 240/2022 - mass. 45218; S. 217/2020; S. 50/2017 - mass. 39740).
Massima n. 46279
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui consente, da un lato, che taluni interventi edilizi (realizzazione di sale fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro e possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli/motocicli), finalizzati all’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, possano essere realizzati anche se non previsti dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e, dall’altro, che il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis possa avvenire anche in deroga alla densità fondiaria prevista dal d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola il principio fondamentale della materia del governo del territorio della pianificazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbana, non rispettando i criteri che determinano l’ammissibilità di una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione: la stessa non supera il vaglio di proporzionalità – da svolgersi sia in astratto, sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale, sia in concreto, con riguardo alla necessità, all’adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti – , non soggiace alle condizioni previste dall’art. 14, comma 1-bis, t.u. edilizia né presenta, infine, il carattere dell’eccezionalità e della temporaneità. La possibilità di derogare agli standard urbanistici definiti dal legislatore, prevista con riferimento al recupero a fini abitativi dei piani pilotis, inoltre, collide con i limiti massimi di densità edilizia, fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, che costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. La reductio ad legitimitatem delle disposizioni impugnate s’ottiene attraverso l’espunzione, dal testo dell’art. 47, commi 2, lett. a), b), e c) e 4, delle norme che consentono la detta deroga ai piani urbanistici territoriali, ai regolamenti edilizi comunali e agli standard fissati dal d.m. n. 1444. (Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45330; S. 179/2019 - mass. 42813).
Massima n. 46280
Ove la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Nelle regioni in cui è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le sue disposizioni debbano sempre trovare attuazione, salvo il caso di deroghe espresse. (Precedente: S. 248/2022 - mass. 45203).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, e al principio di leale collaborazione, dell’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente, da un lato, che taluni interventi edilizi – realizzazione di sale fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro e possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli/motocicli –, finalizzati all’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, possano essere realizzati anche se non previsti dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e, dall’altro, che il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis possa avvenire anche in deroga alla densità fondiaria prevista dal d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG. La possibilità di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici non comporta automaticamente la possibilità di derogare anche alle previsioni del Piano paesaggistico).
Massima n. 46281
Nei giudizi in via principale è necessaria un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, incombendo sul ricorrente l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un’argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 89/2024 - mass. 46185; S. 112/2023 - mass. 45610).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente illustrazione delle motivazioni a sostegno delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente la realizzazione di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il ricorrente non ha assolto all’onere di motivare adeguatamente le ragioni di contrasto con i citati parametri costituzionali).
Massima n. 46282
Nei giudizi in via principale incombe sul ricorrente l’onere di ricostruire il quadro normativo in cui la disposizione impugnata deve essere contestualizzata e di confrontarsi con esso, pena l’inammissibilità delle questioni per carenze motivazionali.(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per significative carenze di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente la realizzazione di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il ricorrente non ha assolto all’onere di confrontarsi con il quadro normativo statale in materia di diritti delle persone con disabilità, non considerando la specificità dell’intervento edilizio in esame e non valutando come esso s’inserisca all’interno del contesto normativo di riferimento, rappresentato dalla legge-quadro n. 104 del 1992. Mentre, infatti, quest’ultima esprime un chiaro favor per la realizzazione di centri per la riabilitazione e per l’integrazione sociale delle persone con disabilità, prevedendo che possano essere costruiti, anche se non già contemplati nei piani regolatori, l’impugnativa non si confronta con tale disciplina e non espone le ragioni per le quali, a suo avviso, l’installazione di vasche interne a edifici privati per l’idroterapia, necessaria alla riabilitazione di soggetti con disabilità, non potrebbe avvenire se non conformemente ai piani già esistenti).
Massima n. 46283
In virtù del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, la normativa dettata da una Regione dotata di PPR va interpretata, in assenza di deroghe espresse alla disciplina paesaggistica, in termini di conformità alla stessa e alle prescrizioni del PPR. Ne consegue che una norma regionale che consenta deroghe agli strumenti di pianificazione urbanistica, non integra di per sé anche una deroga alle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e al PPR. (Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45332; S. 240/2022 - mass. 45220; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 - mass. 43731).La frammentazione incontrollata dell’attività di pianificazione compromette l’imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. (Precedenti: S. 19/2023 - mass. 45315; S. 229/2022 - mass. 45120).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e all’art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui sostituendo l’art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha previsto che, per gli interventi previsti dal secondo piano casa, il rilascio del permesso di costruire è subordinato a una deliberazione comunale che dichiara l’interesse pubblico dell’iniziativa. La disposizione regionale può essere interpretata in un senso non derogatorio delle prescrizioni del PPR e della normativa ambientale, compresa la necessaria autorizzazione paesaggistica: la Regione, infatti, ha approvato il PPR, ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod. beni culturali, così portando a compimento il processo di co-pianificazione con lo Stato; inoltre, qualsivoglia dubbio si dissolve a fronte del chiaro portato normativo dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 che fa espresso riferimento al doveroso rispetto del PPR, oltre che del citato codice, per promuovere gli interventi in esame: ciò rende automaticamente inderogabili le disposizioni del PRG, che siano attuative del PPR, nel caso in cui i comuni abbiano adeguato i PRG al PPR; nel caso dei comuni che, invece, non si siano ancora adeguati, risultano inderogabili le prescrizioni del PRG la cui violazione determini un diretto contrasto con le previsioni del PPR immediatamente cogenti. La norma regionale impugnata, pertanto, non comporta alcuna frammentazione incontrollata dell’attività di pianificazione. Essa, inoltre, si plasma sulla falsariga dell’art. 14, comma 1-bis, t.u. edilizia che, per la ristrutturazione edilizia, ammette la richiesta di permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, quale possibile modello che può dispensare dal rispetto del PRG, in virtù del presupposto accertamento caso per caso sulla sussistenza del detto interesse pubblico. Esclusa la deroga alla disciplina paesaggistica statale e al PPR, cadono anche le censure che lamentano un contrasto con il principio di leale collaborazione, nonché con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto sorrette dal presupposto interpretativo confutato).
Massima n. 46284
Finanche quando manchi una espressa indicazione in merito alla necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice dei beni culturali e del paesaggio, ciò non determina, di per sé, l’illegittimità costituzionale della norma, se nella stessa regione sia operante un piano paesaggistico approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali. (Precedenti: S. 163/2023 - mass. 45687; S. 59/2023 - mass. 45456; S. 251/2022 - mass. 45228; S. 187/2022 - mass. 44961; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 - mass 43731).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui nel sostituire l’art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha previsto, per le ristrutturazioni di edifici, con destinazioni, rispettivamente, totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG gli ampliamenti massimi. La disposizione impugnata non consente una deroga alla disciplina paesaggistica e al PPR: se è vero che nemmeno la mancanza di un’espressa indicazione in merito al rispetto del Piano paesaggistico regionale e del codice dei beni culturali e del paesaggio si traduce in una deroga alla pianificazione paesaggistica e al PPR, nelle regioni in cui esso è vigente, nel caso di specie la disposizione impugnata prevede espressamente che i detti interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici. Esclusa la possibilità di una deroga alla disciplina paesaggistica e al PPR, cade il presupposto interpretativo delle censure mosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e al principio di leale collaborazione).
Massima n. 46285
In considerazione del carattere di lex specialis della disciplina relativa ai requisiti di abitabilità dei sottotetti concernenti altezza e aeroilluminazione, non regolati a livello di legislazione statali, le leggi regionali dettano requisiti a tutela delle medesime esigenze di salubrità e igiene di cui si fa carico la disciplina statale, tenendo conto delle peculiarità strutturali dei locali oggetto di recupero e del loro carattere non autonomo rispetto a unità abitative già esistenti. (Precedenti: S. 124/2021; S. 54/2021 - mass. 43729; S. 208/2019; S. 282/2016; S. 11/2016).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, dell’art. 8, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede la possibilità di derogare ai requisiti prescritti dal d.m. 5 luglio 1975, in ordine alle misure minime dei sottotetti. La disposizione regionale impugnata non lede il diritto alla tutela della salute dal momento che il ricorrente ha erroneamente evocato quale parametro interposto il citato d.m., le cui prescrizioni – generalmente vincolanti per la normativa di dettaglio adottata dalle regioni – sono, invece, derogabili nel caso del recupero di sottotetti. Né sono fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 32 Cost., che parimenti presuppongono la inderogabilità dei detti requisiti).
Massima n. 46286
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che, nel sostituire l’art. 8 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, dispone che gli interventi di demolizione e ricostruzione ivi previsti, con recupero della capacità edificatoria, avvengano previa variante urbanistica semplificata (ovvero con permesso di costruire in deroga). La disposizione impugnata non può essere interpretata nel senso di avallare o facilitare l’assunzione di decisioni in contrasto con il piano paesaggistico regionale né reca un vulnus al rispetto del piano paesaggistico della Regione né alla tutela dei beni paesaggistici; non può infatti la semplificazione dell’attività procedimentale, compreso il silenzio-assenso nei rapporti tra le amministrazioni, precludere alle regioni il potere di prevedere la possibilità di derogare agli indici di edificabilità previsti da strumenti urbanistici mediante varianti urbanistiche semplificate, il cui contenuto deve essere espressamente conforme al piano paesaggistico.
Massima n. 46287
Nel giudizio in via d’azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative, a maggior ragione quando l’ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi ermeneutici che rendono concreto il rischio di un’elusione del principio contenuto nella legge statale. (Precedenti: S. 50/2023 - mass. 45428; S. 231/2019 - mass. 40825).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che, nell’individuare le variazioni essenziali al progetto approvato, ha omesso di richiamare l’art. 32, comma 1, lett. d, t.u. edilizia che vi include il «mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito». Il rispetto del limite della essenzialità, che appartiene a ogni intervento che comporti una diversa qualificazione dello stesso, può infatti ritenersi implicito e quindi vincolante nel territorio della Regione, così da colmare in via interpretativa il silenzio della disposizione impugnata sul punto).
Massima n. 46288
Ove la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Nelle regioni in cui è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le sue disposizioni debbano sempre trovare attuazione, salvo il caso di deroghe espresse. (Precedente: S. 248/2022 - mass. 45203).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che, al fine di favorire l’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, prevede la possibilità di realizzare alcuni interventi edilizi – sale per il fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro, nonché la possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli, motocicli – anche se non previsto dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi – comma 2 – e consente, altresì, il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis pure in deroga alla densità fondiaria di cui all’art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG – comma 4. La possibilità di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici non comporta automaticamente la possibilità di derogare alle previsioni del Piano paesaggistico regionale approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali).
Massima n. 46289
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che consente la realizzazione, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Ove la Regione sia dotata di PPR e la legge regionale non stabilisca espressamente in senso contrario, le deroghe alla pianificazione urbanistica non si devono ritenere capaci di incidere sulla necessaria applicazione della disciplina di tutela paesaggistica; la stessa disposizione, inoltre, effettua un richiamo espresso alla salvaguardia delle previsioni del PPR, per i casi in cui l’installazione delle vasche, interne agli edifici, determini interventi «fuori sagoma».
Massima n. 46290
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, commi secondo, lett. m), p), e s), e terzo, 118, primo e secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, degli artt. 3, comma 2, 11, 13, comma 6, 14, commi 3 e 5, 16, 18, comma 3, 19, comma 1, 20, 21, commi 1 e 3, 34, comma 1, 36, 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, relativi alla definizione di stato legittimo dell’immobile, alla delocalizzazione di fabbricati siti in aree a rischio idraulico o geologico, a interventi di ristrutturazione e di ricostruzione, alle condizioni per il recupero di vani e locali interrati e seminterrati, alla ristrutturazione edilizia, agli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo regionale, provinciale e metropolitano nonché di edilizia privata, al regime del divieto di sanatoria e, infine, alle tolleranze esecutive. Il ricorrente ha depositato il 23 febbraio 2023 atto di rinuncia, accettato dalla Regione Piemonte il successivo 5 marzo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera b), dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), ha reso applicabile - in virtù del rinvio all'art. 2, comma 1, lettera d-bis), della legge regionale Piemonte n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 settembre 2023, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)» - la disciplina di cui all'art. 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, anche agli edifici per i quali «è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi» «della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell'art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «[p]er gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione»;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)»;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4);
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), come attuato mediante il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), nonché all'art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l'art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all'art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l'art. 6 della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 32, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
15) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Franco MODUGNO,
Stefano PETITTI,
Emanuela NAVARRETTA,
Marco D'ALBERTI, Redattori
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 9 aprile 2024
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2; 5; 7; 8, commi 1, 6 e 9; 10; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34; 36; 40; 41; 42; 47 e 48 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), promosso con il ricorso iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2022, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del 28 luglio 2022, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Rilevato che nel giudizio è intervenuta la Società Fabrizio Taricco Costruzioni srl (da ora, anche: Società), con atto depositato, fuori termine, il 19 marzo 2024;
che la Società afferma che l'interesse a intervenire sarebbe sorto molto tempo dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito dalle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, infatti, detto termine è scaduto il 25 ottobre 2022 e, però, l'interesse all'intervento sarebbe sorto solo successivamente, nel corso di un contenzioso amministrativo e, più precisamente, in occasione dell'udienza svoltasi dinanzi al Consiglio di Stato in data 7 marzo 2024, durante la quale la Società sarebbe venuta a conoscenza della pendenza del presente giudizio di costituzionalità;
che l'intervento della Società dovrebbe, comunque sia, considerarsi «ricevibile, al fine di tutelare la posizione soggettiva della stessa, che riceverebbe gravissimo pregiudizio (nell'ordine di circa 10 milioni di euro [...]) dalla declaratoria di incostituzionalità della disciplina regionale censurata», tenendo anche conto del fatto che il giudizio di costituzionalità «si è protratto per un anno e mezzo, con conseguente applicazione delle disposizioni censurate ed insorgenza di situazioni giuridiche soggettive in capo a soggetti terzi»;
che, ad avviso dell'interveniente, l'orientamento di questa Corte, secondo il quale la partecipazione al giudizio in via principale è riservato ai titolari di attribuzioni legislative, confermato anche in seguito alle modifiche delle Norme integrative, meriterebbe «un ripensamento, per più ordini di ragioni»;
che, in particolare, la Società sarebbe «direttamente incisa dal giudizio di costituzionalità», poiché la declaratoria d'incostituzionalità della legge regionale impugnata «pregiudicherebbe il titolo edilizio ottenuto», e, perciò, avrebbe diritto a intervenire, «tanto più, alla luce dell'estensione dell'intervento nel giudizio incidentale agli "amici curiae" (art. 4-ter N.I.)»;
che, ove l'intervento fosse ritenuto irricevibile o inammissibile, sarebbero violati gli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, nonché l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantirebbero l'effettività della tutela giurisdizionale e dei principi del giusto processo;
che, di conseguenza, nell'ipotesi in cui questa Corte ritenesse l'intervento irricevibile o inammissibile, ad avviso della Società, dovrebbe nondimeno sospendere il presente giudizio per rimettere, in via pregiudiziale, gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, affinché si pronunci sul se l'art. 47 CDFUE ammetta l'esclusione «da un giudizio di costituzionalità in via principale l'intervento di un soggetto, in relazione alla cui sfera giuridica l'eventuale sentenza di incostituzionalità della legge impugnata avrebbe una diretta incidenza»;
che, dunque, la Società chiede che sia dichiarata l'ammissibilità dell'intervento, teso a sostenere la non fondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale promosse con il ricorso iscritto al n. 54 del reg. ric. 2022, e, in subordine, che sia rimessa una questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nei termini anzidetti.
Considerato che, a prescindere dal profilo concernente la tardività o meno dell'intervento, questa Corte ha ripetutamente affermato, anche a seguito della riforma delle sopra menzionate Norme integrative, che il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2023, n. 259 del 2022 e ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 25 febbraio 2020 e allegata alla sentenza n. 56 del 2020);
che il giudizio in via principale non scaturisce da una controversia concreta rispetto alla quale possa configurarsi l'interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla astratta conformità a Costituzione della legge impugnata;
che, pertanto, in tale giudizio non viene in considerazione il diritto di difesa di soggetti i cui interessi possano essere incisi dall'esito del medesimo giudizio;
che, in ogni caso, nel presente giudizio non ha alcun rilievo l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per l'assorbente ragione che la disciplina impugnata non ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea (art. 51 CDFUE);
che, pertanto, l'intervento della Società Fabrizio Taricco Costruzioni srl deve essere dichiarato non ammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non ammissibile l'intervento in giudizio della Società Fabrizio Taricco Costruzioni srl.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente
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