Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/2024

Corte cost., ord. 27 febbraio 2024, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
30/2024
Data di deposito
27 febbraio 2024
Data di decisione
6 febbraio 2024
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto-legge n. 85 del 7 luglio 2022
  • art. 7-ter, decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022
  • legge n. 108 del 5 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45997

La riproduzione di disposizioni contenute in un decreto-legge non convertito – prima della scadenza del termine di conversione – nella legge di conversione di un diverso decreto-legge – che contestualmente abroga il primo e ne fa salvi gli effetti medio tempore prodottisi – costituisce un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione, che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all’intelligibilità dell’ordinamento, princìpi questi funzionali a garantire certezza nell’applicazione concreta della legge. (Precedenti: S. 110/2023 - mass. 45588; S. 58/2018 - mass. 41076, 41077; S. 22/2012 - mass. 36070).

Massima n. 45998

Ricorre la natura di legge provvedimento quando le disposizioni hanno contenuto puntuale e concreto e incidono su un singolo rapporto giuridico. (Precedenti: S. 186/2022 – mass. 45048; S. 89/2022; S. 49/2021 – mass. 43676; S. 168/2020 – mass. 42602; S. 181/2019 – mass. 42797).

Massima n. 45999

Quando [in un giudizio impugnatorio] le norme censurate sono parametro di legittimità o fondamento dei provvedimenti amministrativi impugnati lo ius superveniens non spiega effetti e non comporta, pertanto, la restituzione degli atti poiché il sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione è sottoposto al principio del tempus regit actum e va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione. (Precedenti: S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598)

Massima n. 46000

Il significativo mutamento del quadro normativo comporta la restituzione degli atti al rimettente, cui spetta verificarne l’incidenza sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo, non legittimando la Corte costituzionale a dichiarare direttamente l’inammissibilità delle questioni per irrilevanza sopravvenuta. (Precedenti: S. 171/2023; O. 72/2023 - mass. 45537; O. 36/2023 - mass. 45473; O. 231/2022 - mass. 45196; O. 97/2022 - mass. 44823; O. 243/2021 - mass. 44407).L’interesse ad agire, quale requisito per l’ottenimento di una pronuncia nel merito, è necessario e sufficiente che sussista nel momento del passaggio in decisione, sicché la sua valutazione è soggetta alla disciplina vigente in quel tempo.(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al TAR Lazio, sez. quarta, per il riesame, alla luce del mutato quadro normativo, della perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 97, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost. – dell’art. 2 del d.l. n. 85 del 2022, non conv., disciplina trasfusa, poi, nell’art. 7-ter del d.l. n. 68 del 2022, come conv., nella parte in cui sancisce la risoluzione della convenzione unica sottoscritta tra ANAS spa e Strada dei Parchi spa relativa alla concessione delle autostrade A24 e A25 - già disposta in via amministrativa con decreto del MIMS -, e assegna la gestione provvisoria della rete viaria all’ANAS. Successivamente, l’art. 14-bis del d.l. n. 145 del 2023, come conv., ha reintegrato Strada dei Parchi spa in tale concessione, a far data dal 1° gennaio 2024, abrogando così le norme censurate, mediante nuova regolazione della materia. Tanto le disposizioni censurate quanto lo ius superveniens influiscono – in termini opposti – sull’interesse ad agire della concessionaria ricorrente, che il giudice amministrativo deve riscontrare al momento del passaggio in decisione. Il riscontro e l’atteggiarsi dell’interesse alla pronuncia vanno, pertanto, rivalutati alla luce del sopraggiunto art. 14-bis citato. Inoltre, l’abrogata legge-provvedimento di cui all’art. 7-ter, avendo esaurito i suoi effetti con la risoluzione del rapporto concessorio, assegnato a un soggetto terzo, non è neppure destinata ad ulteriori applicazioni).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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