Corte costituzionale
Sentenza n. 6/2023
Corte cost., sent. 26 gennaio 2023, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/2023
- Data di deposito
- 26 gennaio 2023
- Data di decisione
- 10 novembre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, septies, lett. a), decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021
- legge n. 156 del 9 novembre 2021
- art. 5, comma 1, bis, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 1, septies, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 4, comma 1, septies, lett. c), decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021
- art. 5, comma 3, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 4, comma 3, bis, decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021
- art. 4, comma 1, septies, lett. e), decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021
- art. 4, comma 1, septies, lett. b), decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021
- art. 5, comma 2, ter, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 1, sexies, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 4, comma 1, novies, decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021
- art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021
- art. 4, comma 1, octies, decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021
- art. 5, comma 1, lett. c), legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 1, lett. d), legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 1, quinquies, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 2, bis, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 1, ter, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 5, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 4, comma 1, septies, lett. b), decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021
- art. 5, comma 2, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
Parametri
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 4, comma 1, n. 11), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, comma 1, n. 12), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 9, decreto legislativo n. 111 del 1° aprile 2004
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 145, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 72, comma 1, Costituzione
- art. 11, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 4, comma 1, n. 9), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, comma 1, n. 12), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 11, comma 1, lett. aa), decreto legislativo n. 111 del 1° aprile 2004
- art. 11, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 11, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 11, lett. aa), decreto legislativo n. 111 del 1° aprile 2004
- art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 111 del 1° aprile 2004
- art. 9, n. 111 del 1° aprile 2004
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 6, comma 1, n. 3), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 11, decreto legislativo n. 111 del 1° aprile 2004
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 45274
Le Regioni hanno legittimazione a denunciare la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali, in quanto la stretta connessione tra le attribuzioni delle prime e quelle delle seconde consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. (Precedenti: S. 108/2021 - mass. 3949; S. 195/2019 - mass. 42763; S. 17/2018 - mass. 39766; S. 169/2007 - mass. 31303; S. 95/2007 - mass. 31138; S. 417/2005 - mass. 29942; S. 196/2004 - mass. 29942).
Massima n. 45275
Il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo, salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze. Il rilievo, sul piano della legittimità costituzionale, della consultazione con le regioni è escluso a maggior ragione nel caso del decreto-legge - la cui adozione è condizionata dal secondo comma dell'art. 77 Cost. soltanto al presupposto dei casi straordinari di necessità e urgenza - e, soprattutto, nell'ipotesi della conversione in legge, il cui procedimento ha tempi stretti, costituzionalmente stabiliti. (S. 169/2020 - mass. 43254; S. 194/2019 - mass. 42911; S. 137/2018 - mass. 41373; S. 17/2018 - mass. 39769; S. 44/2018 - mass. 39912; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 192/2017 - mass. 42059; S. 251/2016 - mass. 39226).
Massima n. 45276
Nelle materie di potestà legislativa concorrente, è adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere "tecnico" e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici, mentre è richiesta l'intesa, ora nella forma debole ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali. (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44990; S. 261/2015 - mass. 38663; S. 165/2011 - mass. 35653; S. 79/2011 - mass. 35475; S. 278/2010 - mass. 34909; S. 214/2006 - mass. 30448; S. 383/2005 - mass. 29831; S. 378/2005 - mass. 29797).
Massima n. 45277
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 156 del 2021, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994, non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione. La disposizione impugnata dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lede il principio evocato che impone, in primo luogo, che l'Autorità del sistema portuale (AdSP) accompagni il DPSS redatto con un documento esplicativo. Diversamente, per i ristretti termini assegnati alle valutazioni e per la complessità di queste anche sul piano tecnico, regioni e comuni non sarebbero posti nella condizione di esprimersi con la dovuta consapevolezza.
Massima n. 45278
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui, nel riordino del sistema portuale, sostituendo l'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, prevede che il Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all'acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili». La disposizione impugnata dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia viola il parametro evocato in quanto il DPSS - documento di programmazione di una area vasta (in quanto attiene all'intero sistema portuale), che pone le premesse, i confini e le regole della successiva pianificazione delle singole aree portuali e che individua il reticolo di collegamento tra i porti e le infrastrutture logistiche di terra - incide su una considerevole porzione del territorio regionale. Pertanto, nell'esercizio di tale rilevante funzione programmatoria, non si può prescindere da uno strumento collaborativo tra Stato e regioni, quale l'intesa, nella fase di approvazione. Il timore che tale intesa porti a lentezze procedurali e al rischio di paralisi deve superarsi con la previsione di un termine per la sua formazione e con il meccanismo di superamento del mancato accordo, entrambi mutuabili dalle previgenti disposizioni, salva una diversa ed eventuale disciplina che il legislatore intendesse adottare. (Precedenti: S. 261/2015 - mass. 38663; S. 179/2012 - mass. 36489).
Massima n. 45279
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 118 Cost., l'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1, lett. b), seconda parte, della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale». La disposizione impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che assegna al Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) la competenza a ricomprendere negli ambiti portuali le ulteriori aree indicate, esterne alla sua circoscrizione, contrasta con le necessarie condizioni di esercizio della chiamata in sussidiarietà. In particolare, la previsione - peraltro dai contorni oscuri ? contrasta con la necessità che la disciplina statale "in attrazione" regoli la funzione amministrativa in termini di pertinenza e stretta indispensabilità. Il legislatore statale, infatti, non indica alcun criterio, geografico o funzionale, per l'individuazione di tali imprecisate zone, esterne tanto all'ambito portuale di ciascun porto, quanto al sistema. Viene, così, rimessa alla stessa Autorità chiamata all'esercizio delle funzioni amministrative l'individuazione del perimetro territoriale in cui esse possono essere esercitate.
Massima n. 45280
La prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali costantemente qualificata quale norma di riforma economico-sociale. (Precedenti: S. 108/2022; S. 71/2020 - mass. 42660; S. 66/2012 - mass. 36167; S. 226/2009; S. 164/2009 - mass. 33456; S. 367/2007 - mass. 31778).Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. (Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 257/2021 - mass. 44381; S. 124/2021- mass. 43933).La protezione del paesaggio, in quanto valore primario e assoluto, richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. (Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44648; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 240/2020 - mass. 43211; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 86/2019 - mass. 42376; S. 66/2018 - mass. 40777).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost., l'art. 4, comma 1-septies, lett. a, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui inserisce il comma 1-septies nell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, che, da un lato, equipara le aree ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal DPSS - o, nelle more di sua approvazione, dai PRP - alle zone territoriali omogenee B previste dal d.m. n. 1444 del 1968 ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'art. 142, comma 2, cod. beni culturali e, dall'altro, impone alle regioni l'adeguamento del proprio piano paesaggistico nel termine di quarantacinque giorni. La disposizione impugnata dal Governo, nel sottrarre le zone ricomprese negli ambiti portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere e nell'imporre alle regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici, incide in via unilaterale sull'assetto della pianificazione paesaggistica, per di più risolvendosi, a causa della assimilazione tra zone urbane di completamento e zone portuali, in un arretramento della protezione del bene paesaggistico. L'assimilazione operata tra tali zone urbane di completamento e le zone portuali è, ictu oculi, forzosa assimilazione di situazioni eterogenee, realizzando così una ingiustificata omologazione di situazioni differenti. La disposizione viola, al contempo, l'art. 9 Cost. in relazione ai parametri interposti costituiti dagli artt. 135 e 143 cod. beni culturali sulla copianificazione paesaggistica. Precedenti: S. 165/2022 - mass. 45175; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 66/2012 - mass. 36167).
Massima n. 45281
Sono dichiarate inammissibili, per tardività dell'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 11) e n. 12), dello statuto di autonomia, per come attuato dall'art. 9 del d.lgs. n. 111 del 2004, nonché all'art. 118 Cost. - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. c), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che sostituisce l'art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994, letto in combinato disposto con il successivo comma 3-bis. La disposizione impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativa al contenuto dei Piani regolatori portuali (PRP) dei porti regionali e interregionali, non dispone, come lamentato, che alle regioni è sottratta l'approvazione dei piani regolatori dei porti regionali e interregionali se ricompresi nel perimetro di una Autorità di sistema portuale. Risulta evidente che la ricorrente non ha contestato la rinnovata disciplina dell'oggetto del PRP, ma denuncia, piuttosto, la differente disciplina della relativa procedura di approvazione, contenuta nel diverso comma 3-bis, non oggetto della novella del 2021, finendo per impugnare norme introdotte nel 2016: di qui l'inammissibilità delle relative questioni, per essere state proposte oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 127 Cost.
Massima n. 45282
La Corte costituzionale è competente a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche in ordine al rispetto delle previsioni dei regolamenti parlamentari della Camera e del Senato, per la cui eventuale violazione operano rimedi interni alle Assemblee parlamentari, alle quali sole spetta il giudizio relativo all'interpretazione e all'applicazione delle previsioni regolamentari. (Precedenti: S. 237/2013 - mass. 37374; S. 78/1984 - mass. 9579; S. 9/1959 - mass. 744).
Massima n. 45283
La legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata alla stabilizzazione dell'originario decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel d.l., ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico. Diversamente, l'iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Precedenti: S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 32/2014 - mass. 37669).La violazione dell'art. 77 Cost. si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, rimarcando che solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale delle norme introdotte con la legge di conversione. (Precedenti: S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 22/2012 - mass. 36070).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 77, secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a, b ed e, del d.l. n. 121 del 2021, come conv. Come evincibile dal titolo, dal preambolo e dall'esame delle sue disposizioni, il decreto-legge adottato dal Governo è intervenuto, tra l'altro, in tema di investimenti e sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti; ai trasporti marittimi, in particolare, era già dedicato l'art. 4. Inoltre, esso contiene norme - nel preambolo e agli artt. da 10 a 12 - per l'attuazione del PNRR, tra i cui obiettivi in tema di infrastrutture vi è il potenziamento della competitività del sistema portuale con implemento della sua integrazione nella catena logistica. È pertanto evidente che la riforma della programmazione dei sistemi portuali e della pianificazione dei porti non può dirsi del tutto estranea, per oggetto e finalità, all'originario intervento normativo in tema di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. (Precedente: S. 430/2007 - mass. 31952).
Massima n. 45284
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, che disciplina il procedimento di approvazione del Piano regolatore portuale (PRP). A differenza del DPSS, che è atto di programmazione di una area vasta - cui la riforma ha, in particolare, sottratto la competenza a stabilire i contenuti sistemici di pianificazione -, il PRP è atto amministrativo generale che regola lo sviluppo dello specifico ambito portuale con prescrizioni che stabiliscono la caratterizzazione e destinazione delle aree nonché la localizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Lo specifico interesse all'ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza "competenziale" del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono adeguata la descritta partecipazione procedimentale di comune e regione. (Precedente: S. 278/2010 - mass. 34919).
Massima n. 45285
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994. La disposizione impugnata, nel disciplinare il procedimento di approvazione del Piano regolatore portuale (PRP) nazionali e internazionali, prevede che l'adozione sia rimessa al Comitato di gestione Autorità di sistema portuale (AdSP), su parere - da rendere in quarantacinque giorni - del comune e della regione, nonché su parere (da rendere entro 90 giorni) del Ministero. Non risulta lesivo delle prerogative comunali lo spostamento del parere dello stesso dalla fase precedente a quella successiva all'adozione del documento. Lo specifico interesse all'ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza "competenziale" del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono infatti adeguata la partecipazione procedimentale di comune e regione, cosicché va esclusa la necessità dell'intesa, essendo sufficiente il parere per la disciplina, attratta in sussidiarietà, di atti amministrativi puntuali o generali di carattere tecnico incidenti su interessi territorialmente limitati.
Massima n. 45286
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, prevedendo l'esclusività della competenza pianificatoria del PRP nel perimetro portuale. Il presupposto argomentativo su cui si fonda la questione è errato, poiché il mancato richiamo delle previsioni del piano paesaggistico, dotato di immediata forza cogente, non può intendersi come sua deroga, se non quando vi siano specifiche indicazioni in tal senso. Nella specie, non vi sono elementi che conducano ad affermare la prevalenza dei piani portuali su quelli paesaggistici, in deroga al principio sancito dall'art. 145, comma 3, cod. beni culturali. (Precedente: S. 54/2021 - mass. 43729).
Massima n. 45287
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, che, per i soli porti in cui non sono vigenti piani portuali approvati antecedentemente alla legge quadro, stabilisce che l'Autorità di sistema, laddove ravvisi la necessità di realizzare opere in via di urgenza, può prevedere in via transitoria la definizione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni portuali ammesse nel piano operativo triennale, il quale (esclusivamente in tal caso) è soggetto alla approvazione del MIMS e alla procedura di VAS. La disposizione impugnata intende ovviare al problema della carenza in alcuni porti nazionali e internazionali di PRP con valore pianificatorio, in quanto adottati antecedentemente al 1994 (meri piani di opere). Per superare l'impasse, il legislatore ha ragionevolmente affidato in via transitoria la "zonizzazione" delle aree, prodromica alla edificazione di opere indispensabili per il traffico portuale, all'unico strumento di programmazione in dotazione in tali porti. Si afferma così la regola della indefettibilità, nei porti nazionali e internazionali, degli strumenti pianificatori necessari per gli interventi infrastrutturali urgenti, in considerazione anche della loro rilevanza per la compiuta attuazione del PNRR.
Massima n. 45288
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, prevedendo una procedura semplificata per l'adozione delle modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale PRP (c.d. adeguamenti tecnico-funzionali). Le modifiche non sostanziali a un PRP già approvato non sono idonee a incidere negativamente sul suo assetto né sul rapporto con le aree contigue, rimesse alla pianificazione regionale e comunale.
Massima n. 45289
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 9, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost, dell'art. 4, comma 1-novies, primo periodo, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che prevede il termine entro cui le regioni devono adeguare i propri ordinamenti alla novella in materia di sistema portuale. Il vizio fatto valere è di mera illegittimità derivata sicchè in relazione alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime la clausola di adeguamento non è operante e, pertanto, non è lesiva; per contro, in relazione alle norme ritenute costituzionalmente legittime va esclusa la lesività dell'obbligo di adeguamento.
Massima n. 45290
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 72, primo comma, 77, secondo comma, 5 e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001, dell'art. 4, commi 1-septies, 1-octies, e 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che rispettivamente: a) regolamenta la programmazione complessiva dei porti inseriti nella circoscrizione di una Autorità di sistema portuale e la pianificazione dei singoli porti; b) delimita l'efficacia temporale della novella; c) prevede il termine entro cui le regioni, tenute ad attuare la novella, devono adeguare i propri ordinamenti. Il d.l. n. 121 del 2021, come conv., modifica la legge n. 84 del 1994, in materia portuale, ma la sua portata innovativa è solo parziale, perché la legge quadro ha un respiro ben più ampio. Né è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 72 Cost., perché la discussione e la votazione delle Assemblee - precedute dall'esame in sede referente da parte delle commissioni competenti - si sono concentrate sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge: il che non è di per sé lesivo di quanto disposto dall'art. 72 Cost. (Precedenti: S. 33/2019 - mass. 42327; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 287/2016 - mass. 39389; S. 237/2013 - mass. 37376; S. 391/1995 - mass. 22481).
Massima n. 45291
Affinché l'intervento normativo statale "in attrazione" sia costituzionalmente legittimo è necessario che la disciplina dettata sia logicamente pertinente, risulti limitata a quanto strettamente indispensabile e preveda adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44989; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 246/2019 - mass. 40850; S. 142/2016 - mass. 38923; S. 7/2016 - mass. 38696; S. 6/2004 - mass. 28190; S. 303/2003 - mass. 28036).La limitazione della funzione urbanistica comunale è ammessa per esigenze generali purché tale limitazione sia disposta in termini di adeguatezza e necessarietà, secondo un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. (Precedenti: S. 202/2021 - mass. 44250; S. 119/2020 - mass. 43479; S. 126/2018 - mass. 41340).La qualificazione di una norma di fonte statale, quale principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente cui le Regioni devono adeguarsi, deve essere valutata, avendo riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema, in considerazione delle esigenze di coerenza sistematica e di uniformità a livello nazionale della disciplina. (Precedenti: S. 166/2021 - mass. 44126; S. 44/2021 - mass. 43707; S. 78/2020 - mass. 42529; S. 94/2018 - mass. 41307; S. 16/2010 - mass. 34273).
Massima n. 45292
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), 5, primo comma, n. 12), e 8 dello statuto speciale, come attuati dagli artt. 9 e 11, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, che prevede l'adozione, da parte del Comitato di gestione, Autorità di sistema portuale (AdSP), l'acquisizione, in conferenza di servizi asincrona, del parere di comuni e regioni da rendere in quaranta giorni, scaduti i quali si intende espresso «parere non ostativo», e l'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS). Dalla riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia di legislazione concorrente «porti civili» - cui va ricondotta la disciplina della programmazione e pianificazione portuale - deriva che le norme dettate dallo Stato possano trovare legittimazione se ne stabiliscono i princìpi fondamentali, secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost., o se dettate per effetto della «chiamata in sussidiarietà» secondo cui, pur nelle materie di legislazione concorrente o residuale, le esigenze di carattere unitario abilitano lo Stato ad accentrare l'esercizio delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 118 Cost., e al tempo stesso a regolarne l'esercizio. L'intervento di riforma trova presupposto in tale meccanismo: le modifiche apportate alla programmazione dei diversi sistemi portuali e alla pianificazione dei singoli porti di rilevanza internazionale e nazionale rispondono a esigenze unitarie non sproporzionate o irragionevoli, in quanto sono atte ad accelerare i tempi di adozione dei relativi strumenti regolatori (DPSS e PRP) e a razionalizzarne il contenuto, per consentire il potenziamento dei porti in termini di opere strutturali e di connessione con la catena logistica nazionale e internazionale. Il legislatore ha voluto dare risposta agli elementi di criticità del sistema portuale italiano costituiti dalla carenza di opere, servizi e interconnessione. L'intervento in attrazione richiede, poi, la previsione di adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti. I necessari strumenti di collaborazione non sono univoci, ma si diversificano in relazione al tipo di interessi coinvolti, alla natura, all'intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte e competenze incise. La non univocità di funzioni disciplinate e di interessi coinvolti dalle disposizioni impugnate non rende, allora, possibile individuare, in termini generali, l'adeguatezza di una specifica forma collaborativa, che va pertanto valutata in concreto con riferimento all'oggetto della disciplina. Va, infine, escluso che nella specie ricorra la necessità dell'intesa per come imposta dall'art. 11, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, in relazione alla «fissazione dei principi fondamentali [...] nei porti di rilievo nazionale e internazionale [...] per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali» in quanto tale disposizione riguarda l'attività di previsione e progettazione di opere pubbliche che è attività distinta e successiva alla pianificazione portuale. (Precedenti: S. 35/2021 - mass. 43689; S. 170/2017 - mass. 41980; S. 142/2016 - mass. 38923; S. 261/2015 - mass. 38663; S. 126/2014 - mass. 37930; S. 412/2008 - mass. 33039; S. 255/2007 - mass. 31508; S. 214/2006 - mass. 30447; S. 90/2006 - mass. 30238; S. 89/2006 - mass. 30236; S. 62/2005 - mass. 29204; S. 359/1985 - mass. 11312).
Massima n. 45293
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 12), dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost. nonché all'art. 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale, dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1, lett. b), c), e d), della legge n. 84 del 1994, che rispettivamente individuano e ripartiscono gli ambiti portuali, individuano i collegamenti infrastrutturali e gli attraversamenti dei centri urbani. L'affidamento al documento di programmazione dell'individuazione e della ripartizione degli ambiti portuali (in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città) e dei loro collegamenti con l'esterno non sottrae a regioni e comuni le competenze amministrative urbanistiche loro riservate, perché il novellato art. 5, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994 espressamente ripartisce la funzione pianificatoria tra enti a seconda degli interessi tutelati: Autorità di sistema portuale (AdSP) quella sul perimetro portuale, a comune e regioni quella sulle aree di interazione porto-città e all'«ente competente» quella sui diversi collegamenti infrastrutturali. La delimitazione geografica delle relative aree è, inoltre, garantita dall'intesa ed è sindacabile dal giudice amministrativo.
Massima n. 45294
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale -, dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-quinquies, primo periodo, della legge n. 84 del 1994, che prevede il solo parere di regione e comune sulla coerenza con la pianificazione delle aree contigue. La funzione pianificatoria su porto e retro-porto è sottratta al piano urbanistico comunale per l'attuazione del preminente interesse allo sviluppo del traffico portuale nazionale e internazionale, mentre la pianificazione urbanistica è garantita all'ente locale in relazione alle limitrofe aree di interazione porto-città. La prevista ripartizione della funzione regolatoria opera, del resto, in senso paritario, in quanto, alla pianificazione delle aree di raccordo tra zone portuali e zone cittadine il comune provvede, a sua volta, su parere non vincolante dell'Autorità di sistema portuale. Ciò ancorché alcune di tali zone possano essere immediatamente funzionali alle operazioni portuali.
Massima n. 45295
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, che disciplina il procedimento di approvazione del PRP dei porti nazionali e internazionali. Lo specifico interesse all'ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza "competenziale" del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono adeguata la descritta partecipazione procedimentale di comune e regione, cosicché va esclusa la necessità dell'intesa, essendo sufficiente il parere per la disciplina, attratta in sussidiarietà, di atti amministrativi puntuali o generali di carattere tecnico incidenti su interessi territorialmente limitati. Né è illogica la scelta del legislatore statale di affidare una funzione attratta in sussidiarietà alle Autorità di sistema portuale (AdSP): per un verso, le AdSP, quali enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale non possono essere qualificate "autorità periferiche" e l'affidamento risponde alla logica del decentramento; per altro verso, la limitazione della valutazione regionale sul PRP alla suddetta sola coerenza con gli strumenti urbanistici è conseguenza logica della ripartizione della funzione pianificatoria delle diverse aree (all'Autorità di sistema per porto e retro-porto e al Comune per le aree di interazione porto-città). Inoltre non è incisa negativamente la competenza amministrativa portuale regionale, attenendo la norma impugnata solo ai porti di rilievo internazionale e nazionale. (Precedenti: S. 208/2020 - mass. 43020; S. 278/2010 - mass. 34915; S. 285/2005).
Massima n. 45296
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, stabilendo che il Piano regolatore portuale (PRP) rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza. La disposizione impugnata, assegnando preminenza al PRP nel suo rapporto con i piani urbanistici generali, non fa che riportare il piano regolatore portuale al generale principio urbanistico della prevalenza dei piani settoriali, quali piani funzionalmente finalizzati, su quelli generali. Il PRP, infatti, deve dare speciale disciplina al territorio portuale in quanto preordinato alla tutela dello specifico interesse pubblico al corretto svolgimento e allo sviluppo del traffico marittimo nazionale e internazionale, correggendo l'originaria distonia della previgente subordinazione del piano regolatore portuale al piano regolatore generale, e riaffermando un principio fondamentale della materia urbanistica, confermato anche con riferimento alla materia porti civili. (Precedenti: S. 16/2010 - mass. 34277; S. 237/2009 - mass. 33738; S. 408/1995).
Massima n. 45297
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-quater, della legge n. 84 del 1994, che ammette nelle aree retro-portuali solo attività accessorie alle funzioni portuali. La disposizione impugnata limita il potere pianificatorio "prevalente" dell'Autorità portuale nell'area di sua competenza, con limitazione che è garanzia e non frustrazione degli interessi territoriali, al pari della previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui nelle aree del porto sono consentite esclusivamente le funzioni portuali.
Massima n. 45298
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché ai princìpi di leale collaborazione e di ragionevolezza - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, prevedendo una procedura semplificata per l'adozione delle modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale (PRP) (c.d. adeguamenti tecnico-funzionali). La disposizione impugnata abroga la necessità della verifica, richiesta in precedenza, dell'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici in relazione alle aree di interazione porto-città, ed essa si pone quale logico corollario della attuale necessità della sola coerenza tra pianificazione perimetrale portuale e pianificazione urbanistica delle aree contigue. Le modifiche non sostanziali a un PRP già approvato non sono, peraltro, idonee a incidere negativamente sul suo assetto né sul rapporto con le aree contigue, rimesse alla pianificazione regionale e comunale.
Massima n. 45299
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994. La disposizione impugnata prevede che, per i porti ancora dotati di Piani regolatori portuali (PRP) approvati antecedentemente al 1994 (meri piani di opere), nell'ipotesi in cui il Comitato di gestione Autorità di sistema portuale (AdSP) ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale (POT) può, transitoriamente, definire la destinazione funzionale delle relative aree, ed è, in tal caso, soggetto ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e alla procedura di VAS. Attraverso tale piano, al contempo atto preparatorio e attuativo del piano regolatore, il legislatore statale ha inteso ovviare al problema della carenza in alcuni porti nazionali e internazionali di PRP con valore pianificatorio, carenza che impedisce la realizzazione delle opere infrastrutturali. Per superare l'impasse, il legislatore ha ragionevolmente affidato in via transitoria la "zonizzazione" delle aree, prodromica alla edificazione di opere indispensabili per il traffico portuale, all'unico strumento di programmazione in dotazione in tali porti. In tal modo lo Stato ha così affermato la regola della indefettibilità, nei porti nazionali e internazionali, degli strumenti pianificatori necessari per gli interventi infrastrutturali urgenti, in considerazione anche della loro rilevanza per la compiuta attuazione del PNRR.
Massima n. 45300
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., e all'art. 6, primo comma, n. 3), dello statuto speciale, nonché ai princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. -, dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, commi 2 e 2-ter, della legge n. 84 del 1994, il primo che dispone che la valutazione consultiva regionale e comunale sul Piano regolatore portuale (PRP) sia di mera coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici (per le sole aree di cerniera tra il porto e la città), e il secondo che definisce il PRP piano territoriale di rilevanza statale che rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza, redatto in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, del Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) e delle linee guida appositamente emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il presupposto argomentativo su cui si fonda la questione è errato, poiché il mancato richiamo delle previsioni del piano paesaggistico, dotato di immediata forza cogente, non può intendersi come deroga a detto piano, se non quando vi siano specifiche indicazioni in tal senso, ipotesi che, nella specie, non sussiste.
Massima n. 45301
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto, per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. sotto i profili di ragionevolezza e di legalità - dell'art. 4, comma 1-octies, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che detta il regime applicativo della riforma del sistema portuale, escludendo che la novella all'art. 5 della legge n. 84 del 1994 si applichi ai Documenti di programmazione strategica di sistema (DPSS) approvati anteriormente alla sua entrata in vigore. Il silenzio della disposizione in ordine ai PRP va inteso come immediata applicazione della riforma alle modifiche ai piani già approvati e non come modifica del contenuto dei piani già vigenti. Né la disposizione impugnata viola le regole del riparto della potestà legislativa concorrente, dal momento che una disposizione sul regime temporale è per definizione in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con la norma della cui applicazione si occupa, cosicché consente l'immediata applicazione del principio fondamentale della prevalenza del piano settoriale nella materia porti civili su quelli pianificatori generali. Non sono, infine, neppure ravvisabili le dedotte violazioni dei princìpi di ragionevolezza e legalità, perché la norma intertemporale impugnata non comporta deviazioni dal principio tempus regit actum e non è irragionevole nel semplificare le prossime scelte pianificatorie, anche in variazione ai piani già approvati, in ragione degli scopi perseguiti (ordinata e celere pianificazione dei porti nazionali e internazionali, oltre che alle esigenze unitarie di realizzazione delle infrastrutturazioni previste nel PNRR).
Massima n. 45404
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto, per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. sotto i profili di ragionevolezza e di legalità - dell'art. 4, comma 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che impone alle regioni di adeguare entro tre mesi i propri ordinamenti alle disposizioni dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal medesimo d.l. Il vizio fatto valere è di mera illegittimità derivata sicché in relazione alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime la clausola di adeguamento non è operante e, pertanto, non è lesiva; per contro, in relazione alle norme ritenute costituzionalmente legittime va esclusa la lesività dell'obbligo di adeguamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, prevede che il DPSS «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all'acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale»;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui inserisce il comma 1-septies nell'art. 5 della legge n. 84 del 1994;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera c), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che sostituisce l'art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994, letto in combinato disposto con il successivo comma 3-bis, promosse, in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 11) e 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) - per come attuato dall'art. 9 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) -, nonché all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettere a), b) ed e), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento all'art. 77, secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera e), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-novies, primo periodo, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022;
13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1-septies, 1-octies, e 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 72, primo comma, 77, secondo comma, 5 e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), 5, comma 12, e 8 della legge cost. n. 1 del 1963 - come attuati dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 -, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1, lettere b), c), e d), della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'art. 4, primo comma, numero 12), della legge cost. n. 1 del 1963 e all'art. 117, terzo comma, Cost. nonché all'art. 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-quinquies, primo periodo, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 - per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 -, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 - per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 -, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 - per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 -, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-quater, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 - per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 -, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera e), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 - per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004 -, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché ai princìpi di leale collaborazione e di agionevolezza, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 - per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 -, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, commi 2 e 2-ter, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., e all'art. 6, primo comma, numero 3), della legge cost. n. 1 del 1963, nonché ai princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-octies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 - per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004 -, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione nonchè agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. sotto i profili di ragionevolezza e di legalità, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022;
24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento a tutti gli evocati parametri, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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