Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2023

Corte cost., sent. 20 luglio 2023, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2023
Data di deposito
20 luglio 2023
Data di decisione
5 aprile 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • legge n. 3 del 21 gennaio 2022
  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021
  • legge n. 76 del 28 maggio 2021
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • art. 1, legge n. 219 del 22 dicembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 45821

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo e non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. Rendere ammissibile l’intervento di un soggetto titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, contrasterebbe infatti con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso ad esso avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo. (Precedenti: S. 106/2019 – mass. 42227; S. 35/2017 – mass. 39591; S. 71/2015 – mass. 38333; O. 191/2021 – mass. 44211; O. 202/2020 – mass. 43024).Non è ipotizzabile una sorta di conversione dell’atto di intervento inammissibile in una manifestazione dell’opinio di amicus curiae. Le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata.(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi ad adiuvandum di R. S. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2 e 4, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 172 del 2021, come conv., nonché degli artt. 1 della legge n. 219 del 2017, e 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e sostituito).

Massima n. 45822

Per determinare l’inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di competenza o di giurisdizione del giudice a quo deve essere macroscopico e, quindi, rilevabile ictu oculi . ( Precedenti: S. 101/2023; S. 267/2020 – mass. 43081 ; S. 99/2020 – mass. 42517; S. 24/2020 – mass. 42453; S. 189/2018 – mass. 40297; S. 269/2016 – mass. 39347 ). Qualora sussista l’evidenza del vizio di difetto di competenza o di giurisdizione del giudice a quo , o nel processo a quo siano state sollevate specifiche eccezioni al riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale il giudizio della Corte costituzionale si ferma alla valutazione del suo carattere non implausibile, ancorché opinabile. Qualora, invece, difetti l’evidenza ictu oculi del vizio, l’ammissibilità della questione non è inficiata dalla mancanza di una motivazione espressa, là dove possa inferirsi che il giudice abbia non implausibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione. ( Precedenti: S. 79/2022 – mass. 44631; S. 65/2021 – mass. 43779; S. 267/2020 – mass. 43081; S. 99/2020 – mass. 42517; S. 24/2020 – mass. 42453; S. 189/2018 – mass. 40297; S. 269/2016 – mass. 39347 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost. – dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b , del d.l. n. 172 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento del medesimo obbligo, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello, sono prive di una plausibile motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione. Egli, infatti, si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilità d’ufficio in secondo grado della carenza di giurisdizione, senza però tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cioè del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione).

Massima n. 45823

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 33, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost. – dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, laddove prevede che l’inadempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello, sono prive di una plausibile motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione. Egli, infatti, si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilità d’ufficio in secondo grado della carenza di giurisdizione, senza però tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cioè del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione.

Massima n. 45824

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. – dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2. Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello, sono prive di una plausibile motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione. Egli, infatti, si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilità d’ufficio in secondo grado della carenza di giurisdizione, senza però tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cioè del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento del medesimo obbligo, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, laddove prevede che l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 33, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2023

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 4 aprile 2023

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nonché degli artt. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza del 12 settembre 2022, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Rilevato che, nel giudizio sono intervenuti, con atti depositati il 7 novembre 2022, R. S., e il successivo 8 novembre 2022, G. V., A. C., A. C. e L. B.;

che gli intervenienti - esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario e, pertanto, destinatari dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito -, sostengono di trovarsi nella medesima condizione di diritto sostanziale dell'appellante di cui all'ordinanza di rimessione indicata.

Considerato che le parti intervenienti non si sono avvalse della facoltà e del procedimento di cui all'art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e che pertanto non può essere accolta l'istanza di rinvio proposta in udienza;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, nel giudizio in via incidentale possono intervenire «i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio»;

che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è, infatti, circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo e che «non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire» (ordinanza n. 191 del 2021);

che, nel caso in esame, i soggetti intervenuti nel presente giudizio, in quanto destinatari dell'obbligo vaccinale ex art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, sono titolari di un interesse meramente indiretto all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale pendente dinnanzi a questa Corte al pari di ogni altro soggetto dell'ordinamento che, nella qualità di esercente della professione sanitaria, non si sia sottoposto all'obbligo vaccinale;

che, infatti, l'intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché ordinanze n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);

che, pertanto, gli interventi devono essere dichiarati inammissibili;

che, ai sensi dell'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in tali giudizi non si applicano le disposizioni relative alle cause di astensione e di ricusazione dei giudici e che, pertanto, non vi è luogo a provvedere su ogni altra questione dedotta in sede di intervento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di R. S., G. V., A. C., A. C. e L. B.

F.to: Silvana Sciarra, Presidente

Testo integrale

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