Corte costituzionale
Sentenza n. 5/2018
Corte cost., sent. 18 gennaio 2018, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/2018
- Data di deposito
- 18 gennaio 2018
- Data di decisione
- 22 novembre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. g), decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 1, comma 1, lett. h), decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 4, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 5, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- legge n. 119 del 31 luglio 2017
- art. 1, comma 6, ter, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 3, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 7, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 1, comma 1, lett.g), decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- intero testo, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 1, comma 1, ter, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 3-bis, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 5-quater, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
- art. 1, comma 1, bis, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 34, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 39680
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto nei confronti del d.l. n. 73 del 2017, per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5, e agli artt. 3, 4, 5 e 7, sono dichiarati inammissibili - con ordinanza letta in udienza -, gli interventi ad adiuvandum di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA); e del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, e di L. B. e C. C., in qualità di genitori di L. C. Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili, non valendo in contrario, - in quanto non pertinenti - le opposte decisioni assunte in giudizi sull'ammissibilità di referendum abrogativi, in giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale e in giudizi relativi a conflitti di attribuzione tra poteri. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 118 del 2015, n. 172 del 2006, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000, n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n. 314 del 1992; ordinanze n. 49 del 2005, n. 48 del 2005, n. 47 del 2005, n. 46 del 2005, n. 45 del 2005250 del 2007, n. 389 del 2004, n. 50 del 2004e n. 76 del 2001; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 228 del 2016 ).
Massima n. 39681
Vanno riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia, i giudizi in via principale attesa la loro connessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 220 del 2013, n. 216 del 2008 e n. 430 del 2007 ).
Massima n. 39682
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6- ter , del d.l. n. 73 del 2017, conv., con mod., in legge n. 119 del 2017, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. La disposizione censurata, relativa ai compiti della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del d.P.C.m. di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), è considerata nella premessa in fatto del ricorso, nonché nell'epigrafe dei singoli motivi, mentre è completamente ignorata nell'esposizione delle censure, non rilevandosi alcuna argomentazione in merito ai profili di contrasto tra i contenuti specifici di questo comma e i parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2017, n. 107 del 2017, n. 105 del 2017, n. 273 del 2016, n. 265 del 2016, n. 249 del 2016, n. 239 del 2016, n. 141 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015 e n. 142 del 2015 ).
Massima n. 39683
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - formulate dal Governo nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto nei confronti del d.l. n. 73 del 2017, per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5, e agli artt. 3, 4, 5 e 7, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento -, in base all'assunto di un asserito difetto di ridondanza dei parametri costituzionali evocati sulle attribuzioni regionali. La ricorrente, pur diffondendosi in argomenti incentrati su diritti individuali, come quello di autodeterminazione in materia sanitaria, ha indicato le proprie attribuzioni che sarebbero incise, con l'immediatezza tipica delle misure dettate in via d'urgenza, dalle norme in questione, altresì descrivendo il proprio attuale sistema di promozione vaccinale, segnalando le frizioni che si verrebbero a creare implementando il diverso modello ora adottato dal legislatore nazionale. Attiene, poi, al merito delle questioni stabilire se le norme contestate rappresentino o meno un legittimo esercizio delle prerogative dello Stato e se, dunque, la compressione dell'autonomia regionale debba ritenersi fisiologica. Le Regioni possono evocare parametri estranei al Titolo V della Parte seconda della Costituzione quando le violazioni denunciate siano potenzialmente idonee a ripercuotersi sulle loro attribuzioni costituzionali, sempre che motivino sufficientemente sul punto, indicando sia la specifica competenza asseritamente offesa, sia le ragioni della lesione. È invece escluso che parametri estranei al riparto delle attribuzioni costituzionali regionali possano essere invocati allorché una Regione pretenda di agire a tutela della popolazione di cui la stessa è espressione in ordine a materie e valori costituzionalmente garantiti. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 244 del 2016, n. 127 del 2016, n. 141 del 2016, n. 110 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016 e n. 8 del 2016 e n. 252 del 2015 e n. 116 del 2006 ).
Massima n. 39684
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. - dell'art. 1, commi 1, lett. g) e h), 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017, in materia di obblighi di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. Per effetto della legge di conversione n. 119 del 2017, l'art. 1, commi 1, è stato oggetto di modifiche non solo radicali, ma anche satisfattive delle doglianze della Regione; il comma 4 ha subito modifiche incisive, equivalenti a una mancata conversione parziale delle previsioni originarie con effetto ex tunc. Infine, il comma 5 è stato puramente e semplicemente soppresso ed è ragionevole ritenere che ne sia mancata l'applicazione medio tempore. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. Con specifico riguardo ai ricorsi aventi ad oggetto un d.l., possono considerarsi satisfattive anche la pura e semplice soppressione delle disposizioni censurate, quando non è prevista alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi; nonché le modifiche che, per il loro contenuto, equivalgano a un rifiuto parziale di conversione e, pertanto, travolgano con effetto ex tunc la norma emendata per la parte non convertita (stabilendo contestualmente una nuova norma, valida solo per il futuro). In tutti questi casi, occorre comunque verificare che la norma censurata originariamente non abbia avuto applicazione nel frattempo. ( Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2017, n. 8 del 2017, n. 263 del 2016, n. 147 del 2016, n. 311 del 2012, n. 153 del 2011, n. 367 del 2010, e n. 200 del 2009 ).
Massima n. 39685
Non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere delle disposizioni contenute nel d.l. n. 73 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 119 del 2017, per quelle norme che non sono state modificate in sede di conversione, oppure lo sono state, ma senza che ne fosse alterato il contenuto precettivo nei punti di interesse della Regione ricorrente. ( Precedente citato: sentenza n. 430 del 2007 ).
Massima n. 39686
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza - dell'intero testo del d.l. n. 73 del 2017 e degli artt. 1, commi 1, 1-te r , 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. Gli elementi contenuti sia nel preambolo del d.l. impugnato, sia nell'art. 1, comma 1, sia nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione - anche in considerazione del contesto in cui si inserisce il d.l. n. 73 del 2017, caratterizzato, tra l'altro, da una tendenza al calo delle coperture vaccinali - non fanno ritenere che il Governo, prima, e il Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti dell'ampio margine di discrezionalità che spetta loro, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, Cost., nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l'adozione di un d.l. in materia. Per costante giurisprudenza costituzionale, i presupposti di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost. costituiscono requisiti di validità dei decreti-legge, sicché rientra nei poteri della Corte costituzionale verificarne la sussistenza; il sindacato di legittimità costituzionale - basato su una pluralità di indici intrinseci ed estrinseci (titolo, preambolo, contenuto e ratio del decreto-legge, relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, lavori parlamentari) - è perciò circoscritto alla evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, distinguendosi il giudizio di costituzionalità dalla valutazione prettamente politica spettante alle Camere in sede di conversione, poiché l'art. 77 Cost. è connotato da un largo margine di elasticità, sicché solo l'evidente insussistenza di una situazione di fatto comportante la necessita` e l'urgenza di provvedere determina tanto un vizio del d.l., quanto un vizio in procedendo della legge che ne disponga la conversione ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017, n. 93 del 2011, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995 ). La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 2017 ).
Massima n. 39687
Sono dichiarate inammissibili, per carenza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5 e 118 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non elabora adeguatamente la doglianza nei suoi lineamenti giuridici, né in riferimento al primo parametro evocato, per cui risulta persino difficile comprendere lo specifico e autonomo profilo di illegittimità costituzionale lamentato in relazione a esso; né in riferimento al secondo, di particolare ampiezza normativa, per il quale sarebbe stato necessario indicare quali fra i principi in esso previsti sarebbero stati violati, e sotto quale profilo. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017 e n. 239 del 2016 ).
Massima n. 39688
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La normativa censurata interseca una pluralità di materie, alcune delle quali anche di competenza regionale; nondimeno, vanno ritenuti prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato, specificamente quelle relative ai principi fondamentali in materia di "tutela della salute", di "profilassi internazionale" e di "norme generali sull'istruzione". Ragioni logiche, prima che giuridiche, rendono necessario un intervento del legislatore statale che le Regioni sono vincolate a rispettare, incluse le previsioni che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore. Parimenti, la potestà legislativa dello Stato in materia di «tutela della salute» sorregge anche la previsione degli obblighi vaccinali nei confronti dei minori stranieri. Viene anche in rilievo la competenza di "profilassi internazionale", nella misura in cui le norme in questione servono a garantire uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale. Infine, le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici si configurano come "norme generali sull'istruzione", garantendo che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all'organizzazione dei servizi sanitari e all'identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 284 del 2016, n. 270 del 2016, n. 62 del 2013, n. 173 del 2014, n. 301 del 2013, n. 279 del 2012, n. 79 del 2012, n. 299 del 2010, n. 269 del 2010, n. 108 del 2010, n. 63 del 2006, n. 406 del 2005, n. 12 del 2004, n. 361 del 2003, n. 252 del 2001 ). Il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica, deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Tale principio vale non solo per le scelte dirette a limitare o vietare determinate terapie o trattamenti sanitari, ma anche per l'imposizione di altre Se è vero che il confine tra le terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, a maggior ragione, e anche per ragioni di eguaglianza, deve essere riservato allo Stato - ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. - il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002 ).
Massima n. 39689
Sono dichiarate inammissibili, per carenza assoluta di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6- ter ; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16, nonché sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non adduce argomenti sufficienti a illustrare perché gli eventuali processi di riorganizzazione (oltre che imposti alla Regione, e non da questa autonomamente determinati) sarebbero tali da compromettere il buon andamento dei servizi sanitari e la loro capacità di tutelare la salute, nonché da interferire con le funzioni amministrative regionali attinenti alla scuola e ai servizi per l'infanzia: mentre è chiaro che la Regione dovrà cambiare un punto nodale delle proprie politiche vaccinali, non è affatto spiegato come e in quale misura il cambiamento dovrebbe compromettere l'efficienza dei servizi sanitari, scolastici ed educativi, come apoditticamente affermato nei ricorsi. ( Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017 ).
Massima n. 39690
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16, nonché sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. I valori costituzionali coinvolti sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore. Il loro contemperamento lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantirne l'effettività. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore. Nel valutare l'intensità di tale cambiamento - per cui ciò che in precedenza era raccomandato, oggi è divenuto obbligatorio - occorre considerare che nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici; e che nel nuovo assetto normativo il legislatore in sede di conversione ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull'informazione, sul confronto e sulla persuasione. Nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata, anche attraverso il sistema di monitoraggio periodico, previsto in sede di conversione, che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà, o analoghi meccanismi di allentamento del grado di coazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017, n. 282 del 2002 e n. 268 del 2017; ordinanza n. 262 del 2004 ). La giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura. La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con il parametro costituzionale se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017 e n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990 ).
Massima n. 39691
Sono dichiarate inammissibili - per apoditticità delle censure - le questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La Regione si limita a lamentare la violazione, anche diretta ed autonoma, dei parametri evocati e, dopo avere argomentato l'esistenza di oneri non coperti a suo carico, ne quantifica la misura. Essa non inquadra questi oneri nel contesto più ampio delle uscite e delle entrate regionali, pertanto non spiega se essi siano sostenibili o meno; né considera, con riguardo al recupero delle vaccinazioni per le coorti 2001-2016, le risorse già messe a disposizione in ciascun periodo, in relazione agli obiettivi sanitari via via programmati. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, in relazione all'art. 119 Cost., non sono ammissibili le censure indirizzate apoditticamente all'inadeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni per l'erogazione dei servizi sanitari, senza riferimenti a dati più analitici alle entrate e alle uscite relative ( Precedenti citati : sentenze n. 192 del 2017, n. 249 del 2015 e n. 125 del 2015 ).
Massima n. 39692
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - delle norme del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino ad anni 16. La quantificazione degli oneri asseritamente non coperti, nei termini in cui è svolta dalla ricorrente, può considerarsi sufficiente a illustrare la ridondanza della denunciata violazione sulla sfera finanziaria della Regione.
Massima n. 39693
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nel d.l. impugnato, anche alla luce degli elementi argomentativi presenti nella documentazione tecnica, è giustificata dalla continuità tra le vaccinazioni già previste nei piani sanitari nazionali, come raccomandate o obbligatorie, e quelle soggette agli obblighi di legge ex d.l. n. 73 del 2017, come convertito. Nel breve periodo e tenuto conto della necessità dell'immediato intervento, nonché dell'oggettiva difficoltà di quantificare i maggiori oneri conseguenti all'applicazione delle nuove norme, essa non è implausibile, anche tenendo conto delle funzioni di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze, previste all'art. 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 307 del 2013, n. 212 del 2013 e n. 18 del 2013 ). Il principio di analitica copertura degli oneri finanziari, contenuto nell'art. 81, terzo comma, Cost., è sostanziale, e richiede un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti da ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie, positive o negative. ( Precedenti citati: sentenza n. 183 del 2016, n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014, n. 237 del 2013, n. 26 del 2013 ). Il principio dell'equilibrio dinamico di bilancio, fondato sulla continuità degli esercizi finanziari, richiede che si rimedi con modalità diacroniche agli eventuali squilibri, anche quando si siano verificati per cause già immanenti nella legislazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 280 del 2016, n. 188 del 2016, n. 155 del 2015 e n. 10 del 2015 ).
Massima n. 39694
Decise le questioni di legittimità costituzionali sollevate dalla Regione Veneto nei confronti degli artt. 1, commi 1, 1- bis , 1- ter , 2, 3, 4 e 6- ter ; 3; 3- bis ; 4; 5; 5- quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono misure di prevenzione vaccinale per i minori di anni sedici e sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di mancato adempimento, sono assorbite le relative istanze cautelari di sospensione. ( Precedenti citati: sentenza n. 155 del 2016, n. 145 del 2016 e n. 141 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con il ricorso n. 51 del 2017 indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta» e L. P., del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, L. B. e C. C., in qualità di genitori del minore L. C., nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con il ricorso n. 75 del 2017 indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6-ter, del decreto-legge n. 73 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 75 del 2017 indicato in epigrafe;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lettere g e h, 4 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 51 del 2017 indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.l. n. 73 del 2017 e degli artt. 1, commi 1, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 118 Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 5 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 75 del 2017 indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;
9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;
11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017ORDINANZARitenuto che la Regione Veneto ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale (r.r. n. 51 del 2017) avverso il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), per intero e con riguardo agli art. 1, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 7;che in questo giudizio hanno depositato atti di intervento l'associazione «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete», nonché L. P. (in qualità di genitore di un minore non vaccinato) in data 2 agosto 2017; la «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), in data 29 agosto 2017; e le associazioni CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA), in data 29 agosto 2017;che la Regione Veneto ha altresì promosso un giudizio di legittimità costituzionale (r.r. n. 75 del 2017) avverso il d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sia nella sua interezza, sia con riguardo all'art. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter, e agli artt. 3, 3-bis, 4, 5, 5-quater e 7;che in questo secondo giudizio hanno depositato atti di intervento la già citata associazione «Aggregazione Veneta», nonché L. P., in data 2 ottobre 2017; il «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), in data 17 ottobre 2017; la già citata associazione AMEV, unitamente a L. B. e C. C. (in qualità di genitori di un minore non vaccinato e per questo escluso dai servizi educativi per l'infanzia del Comune di Pistoia), in data 17 ottobre 2017;che le parti private hanno chiesto l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto e, in alcuni casi, anche delle istanze di sospensione e hanno altresì depositato memorie;che l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità di interventi siffatti nel presente giudizio, mentre la Regione Veneto ha argomentato a favore della loro ammissibilità.Considerato che il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (sentenze n. 242, n. 110 e n. 63 del 2016; sentenza n. 118 del 2015);che non valgono in senso contrario i precedenti citati da alcune delle difese delle parti, i quali si riferiscono (ordinanze n. 49, n. 48, n. 47, n. 46 e n. 45 del 2005) a giudizi sull'ammissibilità di referendum abrogativi, oppure (sentenze n. 172 del 2006, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000, n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n. 314 del 1992; ordinanze n. 250 del 2007, n. 389 e n. 50 del 2004) a giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, o ancora (ordinanza n. 76 del 2001) a conflitti di attribuzione tra poteri e, pertanto, non sono pertinenti nel caso odierno (da ultimo, ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 228 del 2016).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE1) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con l'indicato ricorso r.r. n. 51 del 2017;2) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta» e L. P., del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, L. B e C. C. nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con l'indicato ricorso r.r. n. 75 del 2017.F.to: Paolo Grossi, Presidente
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