Corte costituzionale

Sentenza n. 185/2018

Corte cost., sent. 12 ottobre 2018, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/2018
Data di deposito
12 ottobre 2018
Data di decisione
25 settembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:185

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40283

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost. - degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'organismo nazionale di controllo (ONC), gli organismi territoriali di controllo e il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Le ricorrenti, nell'epigrafe e nelle conclusioni dei rispettivi ricorsi, censurano tutte le disposizioni impugnate anche in relazione all'indicato parametro costituzionale senza che, tuttavia, esso sia poi richiamato espressamente in relazione alle specifiche questioni, o che sia svolta alcuna puntuale argomentazione riguardo alle ragioni per le quali il suddetto parametro sarebbe violato dalle disposizioni impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 105 del 2017, n. 251 del 2015 e n. 153 del 2015 ).

Massima n. 40284

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto, tra gli altri, l'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, non rilevano, ai fini dello scrutinio della disposizione impugnata dalle Regioni Veneto e Lombardia, le modifiche parziali apportate dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018, tenuto conto che sono marginali e prive di carattere satisfattivo, tra l'altro limitate a profili d'interesse di una sola delle ricorrenti, che non mutano i termini delle questioni, le quali, pertanto, possono trasferirsi sul testo in vigore. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2013 e n. 193 del 2012 ).

Massima n. 40285

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'Organismo nazionale dei controllo (ONC), attribuendogli funzioni di governo del Terzo settore, tra cui, in particolare, l'individuazione del numero di enti accreditabili come Centri di servizio di volontariato (CSV), la determinazione del finanziamento dei CSV, con relativa ripartizione, annuale e su base regionale, nonché disciplinano gli organismi territoriali di controllo. Benché il Terzo settore - ossia il complesso dei soggetti di diritto privato che esercitano attività eterogenee d'interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà e garantite dall'art. 2 Cost. - non possa essere configurato quale "materia" in senso stretto, i soggetti che vi operano - in particolare, sia l'ONC che i CSV -, in quanto di diritto privato, ricadono entro la potestà esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", la cui disciplina richiede uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza. La scelta del legislatore delegato di accentrare le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza del Terzo settore presso l'ONC, non consente inoltre di considerarlo organismo di diritto pubblico, pur essendo le sue funzioni vincolate da criteri legislativi rigidi, nell'applicazione dei quali non può che esservi uniformità, senza irragionevole sacrificio delle specificità territoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del 2010, n. 401 del 2007, n. 301 del 2003, n. 300 del 2003, n. 500 del 1993, n. 355 del 1992, n. 202 del 1992 e n. 75 del 1992 ).

Massima n. 40286

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 5, comma l, lett. f), della legge n. 106 del 2016, - degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano le funzioni di vigilanza nell'Organismo nazionale di controllo (ONC) sui centri di servizio di volontariato, in raccordo con gli organismi territoriali di controllo. La legge di delegazione ha delineato una rete tra organismi regionali, sovraregionali e nazionale, da costituirsi con d.m., la cui adozione, attraverso le norme impugnate, ha previsto una forma accentuata di coordinamento, affidata a un organismo di diritto privato; ciò, tuttavia, attiene ad aspetti di merito, che rientrano nella discrezionalità del legislatore delegato, non a profili di legittimità costituzionale.

Massima n. 40287

Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del d.lgs. n. 117 del 2017, impugnato dalle Regioni Lombardia e Veneto, quest'ultima anche in relazione all'art. 73. Sebbene l'art. 19 del d.lgs. n. 105 del 2018 ha parzialmente modificato la disposizione impugnata, in modo che appare di per sé satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso, la disposizione impugnata ha avuto applicazione per l'anno 2017, mancando così l'ulteriore presupposto per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ovvero la mancata applicazione medio tempore della disposizione censurata, che deve pertanto essere scrutinata nella formulazione antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 105 del 2018. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 5 del 2018, n. 191 del 2017, n. 170 del 2017, n. 59 del 2017 e n. 8 del 2017 ).

Massima n. 40288

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., l'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017, nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 105 del 2018, nella parte in cui, disciplinando il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente "gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo" sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Lombardia e (anche in relazione all'art. 73) dalla Regione Veneto, non è ossequiosa del parametro costituzionale evocato, in quanto, attribuendo allo Stato la disciplina del fondo suddetto, in particolare attraverso la selezione delle aree prioritarie d'intervento e delle linee di attività finanziabili con le risorse dello stesso, incide sulle competenze delle Regioni, in assenza di una qualsiasi forma di coinvolgimento delle stesse, in violazione del parametro indicato. La disciplina con legge statale di finanziamenti in materie spettanti alla potestà legislativa regionale risulta compatibile con l'assetto costituzionale delle competenze solo ove siano previste, in ossequio al principio di leale collaborazione, forme di coinvolgimento delle Regioni nella gestione dei relativi fondi, la cui sede, per costante giurisprudenza costituzionale, va individuata nella Conferenza Stato-Regioni, attraverso lo strumento dell'intesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2016, 189 del 2015, n. 273 del 2013, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 222 del 2005, n. 424 del 204 e n. 16 del 2004 ).

Massima n. 40289

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 120 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017, nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del d.lgs. n.105 del 2018, rimangono assorbite le ulteriori questioni promosse dalle Regioni Lombardia e Veneto - quest'ultima, anche in relazione all'art. 73 - in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, intitolato «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"», nella parte in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del d.lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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