Corte costituzionale
Sentenza n. 236/2017
Corte cost., sent. 10 novembre 2017, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/2017
- Data di deposito
- 10 novembre 2017
- Data di decisione
- 10 ottobre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- legge n. 114 del 11 agosto 2014
- art. 9, comma 3, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- art. 9, comma 6, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- art. 9, comma 2, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- art. 9, comma 4, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- art. 9, comma 8, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- art. 9, comma 1, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
Parametri
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 36, Costituzione
Massime
Massima n. 42139
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TRGA del Trentino-Alto Adige, dal TAR Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che ha modificato la disciplina dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento. La novella, senza realizzare una riforma organica e di sistema del segmento lavorativo di riferimento, di per sé non compatibile con la decretazione d'urgenza, tiene conto della crisi economico-finanziaria presente al momento dell'emanazione e persegue la finalità di una revisione della spesa pubblica in uno dei settori di maggiore rilievo della stessa, quello inerente al costo per il personale della p.a., il cui riordino e contenimento costituiscono momenti di essenziale attuazione del buon andamento dell'azione amministrativa, senza che dunque manchi un coerente raccordo con le premesse della decretazione d'urgenza. Non sussiste, inoltre, disomogeneità tra la norma censurata e le altre del titolo e del capo di riferimento, ancora di più se si considera che quest'ultimo reca altre misure di revisione della spesa concernenti il personale. Neppure sussiste una manifesta irragionevolezza, a causa della mancata indicazione dell'entità del risparmio di spesa nella relazione tecnica di accompagnamento, perché la variabilità dei compensi in oggetto impone di valutare a consuntivo l'effettiva portata dell'intervento. Né, infine, rileva che l'articolo censurato subordini l'applicabilità della novella (nella sola parte relativa alla ripartizione del "riscosso") all'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di riferimento, tenuto conto sia dei tempi estremamente contenuti entro i quali le amministrazioni e le parti interessate dovevano procedere a siffatti adeguamenti (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), sia della stringente previsione correlata al mancato rispetto di tale termine (il blocco integrale della ripartizione del "riscosso" a far data dal 1° gennaio 2015). La sindacabilità, in riferimento all'art. 77 Cost., della scelta del Governo di intervenire con decreto-legge va limitata ai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 133 del 2016 e n. 10 del 2015; ordinanza n. 72 del 2015 ). La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017 e n. 16 del 2017 ).
Massima n. 42140
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi a quibus, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che modifica la disciplina dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il riferimento ai commi 3 (relativo al "riscosso" degli avvocati dipendenti da enti diversi dallo Stato) e 6 (che si riferisce al "compensato", escludendo dalla relativa disciplina gli avvocati dello Stato) è relativo a disposizioni estranee alla disciplina dettata, dall'articolo in disamina, per il personale dell'Avvocatura dello Stato, cosicché tali disposizioni, in quanto concernenti esclusivamente gli avvocati dipendenti da amministrazioni diverse dallo Stato, costituiscono, al più, il tertium comparationis, non certo l'oggetto del dubbio di legittimità costituzionale.
Massima n. 42141
Sono dichiarate non fondate, per la inidoneità del tertium comparationis, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 9, commi 2 e 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che modificano la disciplina dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione della previgente normativa relativa alla disciplina del "compensato". Le due categorie poste a raffronto, avuto riguardo ai relativi status giuridici ed economici, presentano connotazioni eterogenee, tali da inficiare il giudizio di comparazione richiesto. Infatti, gli avvocati e procuratori dello Stato sono stati espressamente sottratti al regime della privatizzazione che ha interessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. e si caratterizzano, quindi, per una peculiarità ordinamentale che li differenzia dagli altri avvocati dipendenti della p.a., soggetti, di contro, alla contrattazione collettiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 192 del 2016 e n. 178 del 2015 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni ed i profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ulteriori rispetto a quelli prospettati dai rimettenti, volti dunque ad ampliare o modificare il contenuto dei provvedimenti di rimessione. ( Precedente citato: sentenza n. 83 del 2015 ).
Massima n. 42142
Sono dichiarate inammissibili, per difetto integrale di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dell'art. 9, commi 2, 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, e del comma 4 dello stesso articolo in riferimento all'art. 2 Cost., che modificano la disciplina dei compensi variabili (riducendoli) del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sul presupposto della natura tributaria delle decurtazioni e limitazioni imposte dalla novella. L'ordinanza di rimessione è connotata da incongruenze di contenuto tra motivazione e dispositivo; il rimettente fa inoltre un espresso riferimento anche al comma 2, ma solo in motivazione, senza peraltro supportare sul piano argomentativo il relativo richiamo.
Massima n. 42143
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionali, sollevate dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che modificano la disciplina dei compensi variabili (riducendoli) del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il TAR Calabria, nel dispositivo dell'ordinanza, non fa cenno ai citati parametri costituzionali, mentre le censure dirette nei confronti dei commi indicati, evocate nel solo dispositivo, sono prive di svolgimento argomentativo. Il TAR Puglia, invece, non indica esplicitamente, nel dispositivo, le disposizioni, interne all'art. 9, oggetto delle censure prospettate a sostegno della questione, mentre in motivazione fa un riferimento solo nominale ai commi indicati, limitandosi ad argomentare rilievi di incostituzionalità sul solo comma 4.
Massima n. 42144
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Calabria e dal TAR Campania, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014 che, modificando la disciplina dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dispone, riducendoli, l'abrogazione della previgente normativa relativa alla disciplina del "compensato". La fattispecie in esame non ha natura tributaria perché non determina una decurtazione patrimoniale, in quanto il diritto alla partecipazione "al riscosso" matura di pari passo con il progredire del giudizio, per cui l'avvocato dipendente può dirsi titolare solo di una aspettativa alla relativa pretesa patrimoniale. Quanto poi al sinallagma contrattuale, è di tutta evidenza che esso è modificato dalla novella; il comma 5, modificato in sede di conversione, ha introdotto infatti nel sistema verifiche di rendimento destinate ad incidere sul quantum del diritto a godere degli emolumenti in questione in ragione di alcuni filtri valutativi definiti dalla normazione secondaria, cosicché il diritto alle propine viene modulato differentemente in ragione del rendimento degli avvocati dipendenti. Secondo la giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. ( Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2016, n. 178 del 2015, n. 70 del 2015, n. 154 del 2014, n. 310 del 2013, n. 304 del 2013 e n. 233 del 2012 ).
Massima n. 42145
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Campania in riferimento agli artt. 35, 42 e 97 Cost., dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che in riferimento alla novella dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento, impongono le riduzioni e le decurtazioni dei cc.dd. "compensato" e "riscosso" e dettano, al contempo, la relativa disciplina intertemporale di operatività della novella. Le censure prospettate sono carenti di argomentazioni a conforto delle stesse.
Massima n. 42146
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3, 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, e dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Prot. add. alla richiamata Convenzione - dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che in riferimento alla novella dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento, impongono le riduzioni e le decurtazioni dei cc.dd. "compensato" e "riscosso" e dettano, al contempo, la relativa disciplina intertemporale di operatività della novella. La disciplina censurata, riguardo alla ipotesi del "compensato", limita l'applicabilità delle nuove norme alle sole pretese patrimoniali inerenti a prestazioni rese in giudizi definiti con provvedimento depositato (o con una transazione formalizzata) in data successiva alla entrata in vigore del decreto. Quanto al "riscosso", la novella è stata altresì subordinata alla avvenuta adozione dei parametri di rendimento, demandata alla fonte regolamentare, per cui deve ritenersi che le nuove norme siano destinate ad operare ex nunc. Va pertanto escluso che il legislatore abbia realizzato una scelta irragionevole e arbitraria, dal momento che le limitazioni e decurtazioni imposte trovano una incontroversa ratio nelle esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, maturate in un contesto di necessità e urgenza quale quello indotto dalla grave crisi finanziaria nel cui ambito è intervenuta la novella in contestazione, considerando inoltre che essa circoscrive il perimetro di incidenza delle disposte decurtazioni, escludendo le modifiche alle prestazioni professionali inerenti a giudizi definiti con provvedimenti già depositati (o transazioni concluse) alla data di entrata in vigore del decreto o a quella di adeguamento del regolamento richiamato dal comma 5. È, poi, decisivo che alle modifiche peggiorative imposte dalla novella sia rimasta insensibile la voce retributiva legata allo stipendio tabellare, lo stesso corrisposto ai magistrati, la cui adeguatezza fonda, sul versante del relativo trattamento economico, le prerogative di indipendenza e autonomia assicurate dai principi costituzionali. Né, ancora, può ritenersi insignificante che la novella abbia neutralizzato integralmente solo la quota relativa al "compensato", l'unica effettivamente gravante sull'erario, mantenendo, per contro, la pretesa degli avvocati dello Stato a prendere parte alla ripartizione del "riscosso" in termini tali (il 50% delle somme recuperate dalla controparte) che non possono ritenersi indifferenti alla luce del complessivo trattamento economico. Del pari, si può anche escludere l'addotta violazione dell'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, perché è salvaguardato il giusto equilibrio tra l'interesse generale della comunità e l'obbligo di proteggere i diritti fondamentali della persona. Infine, l'art. 6 CEDU è evocato erroneamente, giacché le disposizioni censurate non danno corpo ad alcuna ingerenza del potere legislativo sull'amministrazione della giustizia, e non mirano ad influenzare la definizione giudiziaria di una lite, presupposto oggettivo imprescindibile della tutela garantita dalla norma convenzionale indicata. ( Precedenti citati: sentenze n. 304 del 2013 e n. 310 del 2013; ordinanza n. 261 del 2013 ). Benché non sussista il divieto di irretroattività della legge, in quanto previsto dall'art. 25 Cost. soltanto per la legge penale, la facoltà del legislatore ordinario di modificare in peius la disciplina concernente i diritti soggettivi perfetti relativi a rapporti di durata richiede che la stessa sia giustificata da esigenze di assoluto rilievo, tali da imporre sacrifici eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso. Non diversamente da quanto accade per i diritti, anche in caso di novità normativa destinata ad incidere su aspettative giuridicamente qualificate legate a rapporti di durata, occorre valutare, ex art. 3 Cost., ragionevolezza e proporzione della novella nell'ottica del necessario bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ). Per costante orientamento costituzionale, in termini non diversi da quanto elaborato sul tema dalla Corte EDU, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, la cui tutela non comporta, tuttavia, che nel nostro sistema costituzionale sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Tali disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono tuttavia trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 2017 ).
Massima n. 42147
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Campania in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, in riferimento alla novella dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento, impongono le riduzioni e le decurtazioni dei cc.dd. "compensato" e "riscosso" e dettano, al contempo, la relativa disciplina intertemporale di operatività della novella. Il rimettente, premessa la natura retributiva degli emolumenti presi in considerazione dalla novella, ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sul contenuto delle riduzioni apportate dalla norma censurata, trascurando, nel quadro retributivo complessivo relativo alla categoria di riferimento, di valutare l'incidenza da ascrivere alla componente offerta dallo stipendio tabellare, rimasta insensibile alla novella; né, ancora, è stato dato il giusto peso al ruolo che deve ascriversi alla componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il "riscosso", ancora riconosciuti, seppure in quota parte, agli avvocati dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2009 e n. 624 del 1988 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio sulla sufficienza e sulla proporzionalità della retribuzione non può prescindere da una valutazione complessiva delle diverse voci che la compongono e non può essere svolto per singoli istituti. ( Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2016 e n. 154 del 2014 ).
Massima n. 42148
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che stabilisce che i compensi variabili per gli avvocati dello Stato debbano essere computati ai fini del raggiungimento della soglia retributiva massima di cui all'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni. Nell'ordinanza di rimessione il rimettente non ha dedotto ed esplicitato se nel giudizio principale veniva in questione il superamento del limite di cui al citato art. 23-ter.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3 e 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e del comma 4 dello stesso articolo in relazione all'art. 2 Cost., sollevata dal TAR Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53, Cost., e dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata dal TAR Campania in riferimento agli artt. 35, 42 e 97 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 4 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria e dal TAR Campania, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 4 e 8 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal TAR Puglia, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e dal TAR Campania, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla richiamata Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la stessa legge n. 848 del 1955, con le ordinanze indicate in epigrafe;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 4 e 8 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata dal TAR Campania in riferimento all'art. 36, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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