Corte costituzionale
Sentenza n. 154/2017
Corte cost., sent. 4 luglio 2017, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/2017
- Data di deposito
- 4 luglio 2017
- Data di decisione
- 9 maggio 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 680, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 681, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 682, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 680, quarto periodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 680, quarto perodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 680, quinto periodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 5, lett. g), legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
- art. 11, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 24, Costituzione
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 119, Costituzione
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 50, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 9, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 117, Costituzione
- art. 81, comma 6, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 32, Costituzione
Massime
Massima n. 41786
Nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità incentrata sugli effetti dell'intesa sancita l'11 febbraio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in merito all'attuazione della legge citata. Detta intesa recepisce un accordo al quale hanno partecipato le sole Regioni a statuto ordinario, e non le ricorrenti Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Quanto all'impugnativa proposta dalla Regione Veneto, va ribadito che, per costante giurisprudenza costituzionale, concludere un accordo imposto da una norma di legge mentre la si impugna non comporta alcuna acquiescenza nel giudizio in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 77 del 2015 e n. 98 del 2007 ).
Massima n. 41787
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 - promossi dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, nonché dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che la clausola di salvaguardia posta dal comma 992 della legge citata comporterebbe il pieno rispetto delle norme degli statuti speciali asseritamente violate. La clausola di salvaguardia non è operativa, in quanto le norme impugnate contengono prescrizioni specificamente rivolte anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. L'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia, laddove tale clausola entri in contraddizione con quanto affermato dalle norme impugnate con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 1 del 2016, n. 156 del 2015 e n. 77 del 2015 ).
Massima n. 41788
Nel giudizio in via principale possono trovare ingresso questioni proposte in via cautelativa e ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. (Nella specie, è ritenuta ammissibile l'impugnativa proposta in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso l'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, essendo prima facie non implausibile che la disposizione impugnata disciplini il concorso finanziario al risanamento dei conti pubblici di tutti gli enti di livello regionale, ad autonomia differenziata e a statuto ordinario). ( Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 159 del 2016, n. 156 del 2016 e n. 3 del 2016 ).
Massima n. 41789
Non va valutata la possibilità del trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale alle modifiche normative sopravvenute, se queste ultime siano oggetto di impugnative proposte con ricorsi distinti e successivi a quello in esame oppure riguardino disposizioni che il ricorrente non ha impugnato. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 239 del 2015 e n. 77 del 2015 ).
Massima n. 41790
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione specifica e oscurità delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., nonché agli artt. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 e 11 della legge n. 243 del 2012. La dedotta violazione dei primi tre parametri è priva di motivazione specifica, mentre la censura riferita agli altri due non spiega per quale motivo e in base a quali presupposti fattuali lo Stato avrebbe dovuto attivare il meccanismo da essi disciplinato per le fasi avverse del ciclo economico. I termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate. L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 40 del 2016, n. 3 del 2016, n. 273 del 2015, n. 176 del 2015, n. 131 del 2015, n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 142 del 2015 e n. 82 del 2015 ).
Massima n. 41791
È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 24 Cost. Tale parametro non è, infatti, contemplato nella suddetta delibera. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. ( Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016 ).
Massima n. 41792
È dichiarata inammissibile - in quanto enunciata per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, deducendo l'illegittimità dei contributi alla finanza pubblica, imposti dalle precedenti manovre finanziarie attraverso il meccanismo degli "accantonamenti", i quali si sarebbero, ormai, risolti in definitiva nella riserva, in favore dell'erario, di un gettito spettante alla ricorrente, con violazione del regime consensualistico. Per costante giurisprudenza costituzionale, le deduzioni svolte dai ricorrenti nelle memorie successive al ricorso sono ammissibili solo nei limiti in cui prospettano argomenti a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale già promosse e delineate nel ricorso stesso, non già, invece, censure ulteriori. L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è, infatti, limitato alle questioni individuate nell'atto introduttivo e non può la parte ricorrente prospettare nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio per impugnare in via principale le leggi, né modificare o integrare la domanda iniziale, con memorie successivamente depositate. ( Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016, n. 202 del 2016, n. 145 del 2016, n. 65 del 2016, n. 64 del 2016, n. 153 del 2015, n. 108 del 2012 e n. 169 del 2010 ).
Massima n. 41793
È dichiarata inammissibile - in quanto enunciata per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 Cost., nella parte in cui aggiunge, tra le modalità dell'intervento sostitutivo statale per l'acquisizione dei contributi alla finanza pubblica ivi previsti, la possibilità di prevedere versamenti al bilancio dello Stato da parte delle Regioni interessate. Sebbene venga in rilievo una modifica sopravvenuta rispetto al ricorso, si tratta, comunque, di disposizione separatamente censurata dalla medesima Regione con successiva e autonoma impugnativa, e ciò a prescindere dall'abrogazione della suddetta possibilità ad opera dell'art. 28 del d.l. n. 50 del 2017. ( Precedente citato: sentenza n. 79 del 2014 ).
Massima n. 41794
È dichiarata inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento all'art. 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - nella parte in cui, richiamando i commi 400 e 401 nonché 415 e 416 della legge n. 190 del 2014, rinnoverebbe l'imposizione unilaterale da parte dello Stato di contributi alla finanza pubblica diversi e aggiuntivi rispetto a quello onnicomprensivo concordato con le Province autonome nel c.d. patto di garanzia del 15 ottobre 2014. La censurata disposizione, correttamente interpretata, non viola il principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige, poiché non rinnova l'imposizione dei contributi previsti dai commi della legge n. 190 del 2014 non inclusi nel patto di garanzia e dalla ricorrente a suo tempo non impugnati, bensì ha una portata sostanzialmente "ricognitiva" del diverso obbligo, già contemplato dal comma 414 della medesima legge, di garantire l'erogazione dei servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonostante la riduzione di risorse e i risparmi (non più contestabili) imposti dalla citata legge n. 190 del 2014. Non sussiste l'interesse a impugnare disposizioni meramente ricognitive, in quanto prive di autonoma forza precettiva ovvero di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto nei confronti di esse. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 230 del 2013 e n. 346 del 2010 ).
Massima n. 41795
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di interesse all'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento - in riferimento agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 3 Cost. - in quanto avrebbe "rinnovato" l'imposizione dei contributi alla finanza pubblica previsti dai commi 400, 404, 415 e 416 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, non inclusi nel c.d. patto di garanzia del 15 ottobre 2014, con conseguente violazione di quest'ultimo, del "legittimo affidamento" alla stabilità dei rapporti finanziari definiti dall'accordo e del principio di ragionevolezza. Tali vizi vengono fatti risalire a una interpretazione non corrispondente al vero significato della disposizione censurata, la quale non rinnova l'imposizione dei contributi in tesi aggiuntivi previsti dai menzionati commi della legge n. 190 del 2014, bensì ha valore esclusivamente ricognitivo di un obbligo diverso, connesso alla garanzia del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Massima n. 41796
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di interesse all'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., agli artt. 48, 49 e 50 dello statuto speciale, agli artt. 27 della legge n. 42 del 2009 e 9 della legge n. 243 del 2012, nonché al principio di leale collaborazione - in quanto avrebbe l'effetto di ribadire, rinnovandone la portata lesiva, l'imposizione unilaterale da parte dello Stato delle contribuzioni alla finanza pubblica previste dai richiamati commi 400 e 401 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in contrasto con le clausole pattizie dell'accordo stipulato il 23 ottobre 2014 tra la ricorrente e lo Stato. La censurata disposizione, correttamente interpretata, non rinnova la portata precettiva delle norme della legge n. 190 del 2014 impositive di contributi in tesi ulteriori rispetto a quelli fissati negli accordi con lo Stato conclusi nel 2014 delle autonomie speciali, ma si limita a ribadire il diverso obbligo (già contemplato dall'art. 1, comma 414, della medesima legge) di assicurare il finanziamento integrale dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Massima n. 41797
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. L'asserita irragionevolezza dei richiami ai livelli di assistenza contenuti nel comma 680 è esclusa dall'evidente diversità di funzione che essi svolgono. Infatti, il "rispetto dei livelli essenziali di assistenza" contemplato nella seconda parte del primo periodo del comma menzionato, è funzionale a indirizzare la concertazione rimessa, in prima battuta, alle Regioni in sede di autocoordinamento, e dunque soltanto a fornire un criterio di valutazione per la formulazione di proposte volte ad individuare gli ambiti di spesa (ed i relativi importi) sui quali far gravare il contributo; mentre la differente espressione ("assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato") contenuta nel quarto periodo impone di garantire il finanziamento dei LEA una volta che essi siano stati "eventualmente" rideterminati per effetto dei risparmi di spesa connessi all'attuazione del concorso finanziario imposto agli enti del livello di governo regionale. Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, l'art. 1, comma 414, della legge n. 190 del 2014 contiene anch'esso la previsione di una "eventuale" rideterminazione del finanziamento dei LEA.
Massima n. 41798
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quinto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto prevede che l'attuazione del comma 680 avvenga nel rispetto solo dell'accordo con lo Stato stipulato il 15 ottobre 2014 dalle autonomie del Trentino-Alto Adige e non anche dell'accordo stipulato il 23 ottobre 2014 dalla Regione ricorrente, così riservando a quest'ultima un trattamento ingiustamente deteriore e quindi lesivo del principio di eguaglianza. Pur essendo stati entrambi recepiti nella legge n. 190 del 2014 (rispettivamente ai commi da 406 a 413 e ai commi da 513 a 523), i due accordi hanno contenuti diversi, atteso che il primo, nel ridefinire complessivamente le relazioni finanziarie dello Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige fino al 2022, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salva la ricorrenza di esigenze eccezionali di finanza pubblica e in tal caso per importi predeterminati già nelle clausole del patto, mentre il secondo contempla un orizzonte temporale limitato al 2017 e non subordina l'imposizione di ulteriori contributi alla finanza pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, ma, anzi, ne prevede espressamente l'introduzione con legge statale, fermo restando il vincolo del metodo pattizio per la determinazione del quomodo e del quantum del contributo. La peculiarità del c.d. patto di garanzia concluso dalle autonomie del Trentino-Alto Adige è dunque idonea a giustificarne l'isolata menzione nel censurato quinto periodo del comma 680, mentre non è in grado di incidere sul principio dell'eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica. ( Precedente citato: sentenza n. 28 del 2016, sulla differente condizione di autonomia assicurata alle Province autonome dalle intervenute modifiche dello statuto speciale ).
Massima n. 41799
I principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, in quanto sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015 e n. 175 del 2014 ).
Massima n. 41800
I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. Tale meccanismo può essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono. Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, quantificando l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2016, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 82 del 2015, n. 77 del 2015, n. 46 del 2015, n. 40 del 2015, n. 19 del 2015, n. 88 del 2014, n. 23 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012 ).
Massima n. 41801
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale nonché al principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 117 Cost. - per asserita violazione del metodo pattizio nei rapporti finanziari della ricorrente con lo Stato e per indebita equiparazione delle autonomie speciali alle Regioni a statuto ordinario. La disposizione impugnata - nell'imporre a tutti gli enti del comparto regionale un concorso alla finanza pubblica che, in quanto destinato ad operare in un arco temporale limitato, rimane di carattere transitorio - ne quantifica unilateralmente l'ammontare complessivo (in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019) e demanda ai medesimi enti il raggiungimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un accordo - in sede di autocoordinamento - sulla definizione degli ambiti di riduzione di spesa e dei relativi importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Lo stesso comma 680 preserva, tuttavia, il metodo pattizio nelle relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie speciali, prevedendo specificamente (al terzo periodo) la necessità di previa intesa bilaterale con ciascuna di esse per la determinazione della parte del contributo gravante su ognuna. Ne deriva che le autonomie speciali - pur chiamate (dal primo periodo del comma citato) a partecipare alle riunioni in autocoordinamento con le Regioni a statuto ordinario - non sono automaticamente vincolate alle decisioni assunte in quella sede e possono perfino rifiutare il proprio assenso all'intesa in Conferenza Stato-Regioni destinata a recepire l'accordo raggiunto in autocoordinamento, né possono ritenersi soggette al potere sostitutivo statale previsto dal secondo periodo dello stesso comma 680. Tale interpretazione sistematica - rispettosa delle forme e condizioni particolari di autonomia garantite dall'art. 116 Cost. - è, del resto, confermata dalla prassi applicativa. Norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obbiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 218 del 2015, n. 189 del 2015, n. 44 del 2014, n. 236 del 2013, n. 229 del 2013, n. 217 del 2012, n. 193 del 2012, n. 148 del 2012 e n. 182 del 2011 ). "Autonomia speciale" non significa potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l'adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; di tali doveri il coordinamento rappresenta la traduzione sul piano dei rapporti finanziari, anche in ragione della responsabilità che incombe su tutti i cittadini. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2015 e n. 219 del 2013 ). Il principio di leale collaborazione richiede un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l'autonomia finanziaria delle Regioni con l'indefettibile vincolo di concorso di ciascun soggetto ad autonomia speciale alla manovra di stabilità, sicché su ciascuna delle parti coinvolte ricade un preciso dovere di collaborazione e di discussione, articolato nelle necessarie fasi dialogiche. Non sono ispirati a tale dovere i comportamenti delle autonomie speciali che - chiamate dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 a contribuire alla finanza pubblica per gli anni 2017, 2018 e 2019 - hanno omesso di partecipare all'autocoordinamento richiesto a tutte le Regioni, hanno negato la propria disponibilità alle successive intese bilaterali con lo Stato e hanno espresso diniego all'intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2015 e n. 19 del 2015 ).
Massima n. 41802
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 3, 5, 81, sesto comma, 116, 117, commi primo e terzo, e 119 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Sardegna, nonché al principio di leale collaborazione - per violazione del legittimo affidamento della Regione nella stabilità dell'accordo da essa stipulato con lo Stato il 21 luglio 2014 (recepito dall'art. 42, commi da 9 a 13, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), nonché dell'autonomia economico-finanziaria regionale e dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza. Posto che il menzionato accordo va ascritto al cosiddetto coordinamento dinamico della finanza pubblica, concernente le singole misure finanziarie adottate per il governo di quest'ultima, come tali soggette a periodico adeguamento, deve escludersi la possibilità di riconoscere, in generale, un affidamento tutelabile in ordine all'immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, non essendo coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario impedire alla legislazione statale di introdurre - fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali - nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati. Nella specie, la possibilità di imporre ulteriori contributi al risanamento dei conti pubblici non era espressamente esclusa dal menzionato accordo tra Stato e Regione Sardegna, atteso che l'art. 42, comma 9, del d.l. n. 133 del 2014, nel recepirlo, ha fissato l' obbiettivo di finanza pubblica cui avrebbe dovuto concorrere la Regione solo per il 2014, limitandosi ad imporre, per gli anni dal 2015 in poi, l'obbligo di conseguire "il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012", ciò che non impedisce, di per sé, l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica. Conseguentemente insussistenti sono anche la prospettata irragionevolezza, per mancanza di un adeguato meccanismo di recupero, anche ex post, della leale collaborazione nei rapporti economico-finanziari, e la dedotta violazione del principio consensualistico nella definizione dei criteri di "equilibrio" dei bilanci delle autonomie speciali. Tra gli accordi conclusi dallo Stato con le autonomie speciali nel corso del 2014, soltanto quello stipulato con le autonomie della Regione Trentino-Alto Adige, non solo esibisce un orizzonte temporale esteso fino al 2022, ma, soprattutto, esclude testualmente la possibilità di apportare modifiche peggiorative, con la sola salvezza della ricorrenza di esigenze eccezionali di finanza pubblica, ma, in tal caso, per importi già predeterminati nelle clausole del patto.
Massima n. 41803
Il valore del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - la cui nozione appare sovrapponibile a quella maturata in ambito europeo, stante la sostanziale coincidenza degli indici sintomatici della lesione del principio dell'affidamento elaborati nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti europee - trova copertura nell'art. 3 Cost., non già, tuttavia, in termini assoluti e inderogabili. Per un verso, infatti, la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Per altro verso, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere in senso sfavorevole anche su posizioni consolidate - con il limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obbiettivi di interesse pubblico perseguiti - o su assetti regolatori precedentemente definiti. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 216 del 2015 e n. 56 del 2015 ).
Massima n. 41804
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 3 e 116 Cost. - in quanto la salvaguardia (prevista nel quinto periodo) del solo accordo stipulato il 15 ottobre 2014 dallo Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige, e non anche di quello stipulato con la Regione ricorrente il 21 luglio 2014, comporterebbe violazione del principio di eguaglianza, a fronte del riconoscimento costituzionale dell'autonomia differenziata di tutte le Regioni a statuto speciale, e non solo di alcune di esse. La peculiarità del c.d. patto di garanzia concluso dallo Stato con la Regione Trentino-Alto Adige e con le Province autonome è idonea a giustificarne l'isolata menzione, fermo restando che il rilievo di tale accordo, per gli specifici e concreti contenuti che presenta, non è in grado di incidere sul principio dell'eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica.
Massima n. 41805
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e agli artt. 117, 119 e 136 Cost. - in quanto il contributo alla finanza pubblica da esso previsto renderebbe impossibile l'esercizio delle funzioni attribuite alla ricorrente dalla Costituzione, dallo statuto e dalla legge, riproponendo la situazione di "emergenza finanziaria" già riconosciuta dalle sentenze relative alla c.d. "vertenza entrate" e violando il vincolo pattizio che esse avrebbero imposto allo Stato. L'onere di provare l'impossibilità di esercitare le funzioni regionali non è stato adeguatamente assolto, tenuto conto che la ricordata emergenza è stata superata in conseguenza dei vantaggi che la Regione ha ricavato dall'accordo con lo Stato del 21 luglio 2014, e che quest'ultimo non escludeva affatto la possibilità di imporre ulteriori contributi al risanamento finanziario, purché fosse rispettato il metodo pattizio, nella specie garantito con la previsione di apposite intese da concludere con tutte le autonomie speciali, inclusa la Sardegna. Né le evocate sentenze relative alla "vertenza entrate" avevano imposto alcun obbligo giuridico, potendo valere per la ricorrente solo il principio, riferibile a tutte le autonomie speciali, secondo cui nelle relazioni finanziarie occorre adottare il metodo consensuale, suscettibile di deroga se - come nel caso della Sardegna - non recepito nello statuto speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2013, n. 99 del 2012 e n. 118 del 2012, relative alla c.d. "vertenza entrate " ; sentenze n. 205 del 2016, n. 151 del 2016, n. 127 del 2016 e n. 65 del 2016, sull'onere per le Regioni di provare l'impossibilità di esercitare le proprie funzioni a causa delle misure di contenimento della spesa imposte dallo Stato ).
Massima n. 41806
Sono dichiarate inammissibili - perché incentrate sugli effetti di disposizioni non applicabili alla ricorrente e per inosservanza di onere motivazionale - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 81, sesto comma, Cost. e agli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. La censura di violazione dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale è espressamente ricollegata dalla ricorrente all'effetto dei commi 681 e 682 della medesima legge, non applicabili alle Regioni ad autonomia speciale; mentre priva di qualsiasi sostegno argomentativo è la censura basata sul presupposto che si sia in presenza di una riserva in favore dello Stato di risorse proprie della Regione, essendo invece evidente che la disposizione impugnata impone, anche alle autonomie speciali, un contributo al risanamento della finanza pubblica. ( Precedente citato: sentenza n. 127 del 2016 ).
Massima n. 41807
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Siciliana - in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., e all'art. 43 dello statuto siciliano - in quanto avrebbe imposto unilateralmente un concorso alla finanza pubblica che, sommandosi alle riduzioni disposte dalle precedenti manovre statali di bilancio, impedirebbe lo svolgimento di funzioni regionali "indispensabili". La denunciata violazione del principio di leale collaborazione e del metodo pattizio, di cui al parametro statutario, è esclusa dalla disposizione del terzo periodo del comma 680, che prevede il raggiungimento di un'intesa con ciascuno degli enti ad autonomia differenziata. Quanto all'asserita impossibilità per la Regione di attendere alle proprie funzioni, nessuna prova di essa è stata fornita dalla ricorrente, sulla quale pure incombeva il relativo onere.
Massima n. 41808
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Le disposizioni impugnate - nel prevedere e disciplinare il concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e nell'estendere al 2019 il contributo delle Regioni a statuto ordinario già previsto dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 - non violano i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché non impongono di effettuare riduzioni di identica dimensione (c.d. tagli lineari) in tutti i settori di spesa, ma semplicemente richiedono di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi a individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando in primo luogo alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito, sicché non è affatto escluso che la riduzione avvenga prevedendo tagli maggiori proprio nei settori in cui la spesa sia risultata improduttiva, evitando di coinvolgere in modo rilevante, e nella medesima misura, gli ambiti in cui si sia rivelata efficiente. Né è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obbiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa. Neppure è spiegato in che modo la normativa censurata aggraverebbe l'insufficienza delle risorse per il finanziamento del fondo sanitario a fronte del (sottostimato) impatto finanziario dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), dato che proprio alle Regioni è rimesso il compito di individuare gli ambiti di spesa sui quali operare i risparmi imposti dallo Stato e modulare le riduzioni. Il riconoscimento alle Regioni, nella fase iniziale, di tale potere di determinazione autonoma assicura altresì il loro pieno coinvolgimento, pur in assenza di quello della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli artt. 5, comma 1, della legge n. 42 del 2009 e 33 del d.lgs. n. 68 del 2011. Quanto alla previsione del PIL regionale come criterio di riparto in caso di intervento "sostitutivo" statale, essa non mira a realizzare un effetto perequativo, in contrasto con i requisiti fissati dall'art. 119, commi terzo e quinto, Cost., bensì a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento finanziario secondo criteri di "progressività" dello sforzo, ciò che non preclude alle Regioni, già in sede di autocoordinamento, ed eventualmente allo Stato, in sede di intervento sussidiario, di tener conto dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in modo da onerare maggiormente le Regioni caratterizzate da una "spesa inefficiente". Infine, nel denunciare gli effetti dei "tagli" di spesa sulla possibilità di svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione, la ricorrente non prospetta l'impossibilità di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA), bensì difficoltà nell'erogazione di specifiche ed ulteriori prestazioni, la cui erogazione la Regione può continuare a perseguire, come proprio obbiettivo strategico, allocando diversamente le risorse tra i vari campi di intervento. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012 ). La funzione di coordinamento finanziario prevale su tutte le altre competenze regionali, anche residuali, risultando legittima l'incidenza dei principi statali di coordinamento, sia sull'autonomia di spesa delle Regioni, sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale. Posto che gli interventi finanziari statali incidenti sull'autonomia di spesa delle Regioni possono determinare ricadute sull'intensità con la quale queste ultime concorrono ad assicurare la garanzia di alcuni fondamentali diritti, quale quello alla salute, la determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - avvenuta in ambito sanitario con il d.P.C.m. 12 gennaio 2017 - offre alle Regioni un significativo criterio di orientamento nell'individuazione degli obbiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, segnalando altresì il limite al di sotto del quale la spesa, sempreché resa efficiente, non sarebbe ulteriormente comprimibile. ( Precedente citato: sentenza n. 65 del 2016 ).
Massima n. 41809
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 681, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto - nell'estendere al 2019 il contributo alla finanza pubblica nazionale (750 milioni) imposto alle Regioni ordinarie dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), già applicato anche al 2018 dall'art. 1, comma 398, lett. a), n. 2), della legge n. 190 del 2014 ed ulteriormente esteso al 2020 dall'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016 (impugnato con separato e successivo ricorso dalla stessa Regione Veneto) - si porrebbe in contrasto con l'affermazione specifica della sentenza n. 141 del 2016, secondo cui "il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto". L'impugnato comma 681 è entrato in vigore in data anteriore al deposito della sentenza n. 141 del 2016, sicché il legislatore statale non poteva aver contezza delle affermazioni in quest'ultima contenute, e ciò è sufficiente per ritenere non fondata la questione. Ma è necessario rinnovare l'invito al legislatore ad evitare iniziative le quali - anziché ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese - si limitino ad estendere, di volta in volta, l'ambito temporale di precedenti manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi di queste ultime. ( Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento all'art. 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e 3 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 27 della legge n. 42 del 2009, 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 24 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe, e, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con la memoria depositata in data 18 aprile 2017;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento gli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e 11 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla regione Veneto, con la memoria depositata il 18 aprile 2017;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto e quinto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, sesto comma, 116, 117, primo comma, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e terzo comma, 119 e 136 Cost., 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 1948, 9 della legge n. 243 del 2012, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 119, primo e sesto comma, Cost., e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2017.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze