Corte costituzionale

Sentenza n. 124/2017

Corte cost., sent. 26 maggio 2017, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/2017
Data di deposito
26 maggio 2017
Data di decisione
22 marzo 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 489, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 23-ter, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 13, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • legge n. 89 del 23 giugno 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40084

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita erroneità dell'interpretazione posta a fondamento della rilevanza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. È sufficiente ai fini della rilevanza che la premessa ermeneutica del rimettente non sia implausibile, e tale non risulta quella, sostenuta da esauriente motivazione, che ritiene applicabile il censurato limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni pubbliche anche ai rapporti di ufficio in corso (tendenzialmente stabili e svincolati da un termine di durata precostituito), circoscrivendo la prevista deroga ad esso solo ai contratti e incarichi in corso di natura temporanea. In sede di controllo sulla rilevanza della questione incidentale, la Corte costituzionale non deve sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni della disposizione censurata che si contendono il campo, ma soltanto valutare se sia implausibile la premessa ermeneutica posta dal rimettente a fondamento della rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale.

Massima n. 40085

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza, sotto il profilo della carenza di concreta utilità nei giudizi a quibus - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. Contrariamente a quanto eccepito, la rimozione del censurato limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche consentirebbe ai ricorrenti di non subire decurtazioni della retribuzione per le funzioni in corso di svolgimento, pur essendo titolari di trattamenti previdenziali superiori al "tetto retributivo" fissato dagli artt. 23-ter del d.l. n. 211 del 2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014.

Massima n. 40086

Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni per asserito carattere non costituzionalmente obbligato della pronuncia richiesta. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente sollecita la caducazione del limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche previsto dalla disposizione censurata, e non già un intervento manipolativo che lo renda più flessibile in modo non costituzionalmente obbligato. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 2017 ).

Massima n. 40087

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 100, 101, 104 e 108 Cost. Le censure di violazione di tali parametri sono formulate in termini tutt'altro che assertivi e generici e sono suffragate dal richiamo alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978) che ha approfondito il rapporto tra l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e la disciplina del trattamento retributivo dei magistrati.

Massima n. 40088

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014). Sussiste la pregiudizialità della questione, poiché - in base agli antecedenti di fatto ripercorsi dal rimettente - il "tetto retributivo" previsto dalle norme censurate è presupposto dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo, con conseguente necessità di applicarle per decidere il ricorso. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).

Massima n. 40089

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per motivazione lacunosa sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), sollevate in riferimento agli artt. 100, 101, 104 e 108 Cost. Le censure del rimettente sono avvalorate dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978) e illustrate da argomenti che non possono definirsi insufficienti o apodittici.

Massima n. 40090

Il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un'adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In tale prospettiva, non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole, e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l'idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate. ( Precedente citato: sentenza n. 241 del 2016, sull'interferenza del cumulo tra pensioni e retribuzioni con molteplici valori di rango costituzionale - come il diritto al lavoro, il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all'effettivo stato di bisogno, la solidarietà intergenerazionale nel mercato del lavoro, rispettivamente tutelati dagli artt. 4, 38, secondo comma, e 2 Cost. - in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione ).

Massima n. 40091

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 Cost. - dell'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), che impongono alle retribuzioni del settore pubblico un limite massimo commisurato alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione (attualmente pari a 240.000 euro annui). La disciplina censurata - iscrivendosi in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente - trascende la finalità di conseguire risparmi immediati e persegue finalità di contenimento della spesa nel lungo periodo (con risparmi certi, pur se quantificabili solo "a consuntivo") nonché di razionalizzazione dell'intero comparto pubblico, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, ponendo anche rimedio alle differenziazioni fra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell'amministrazione e concorrendo agli obiettivi di più ampio spettro volti a rendere trasparente la gestione delle risorse pubbliche. La valenza generale del "tetto retributivo" - suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi - esclude che esso interferisca indebitamente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (costituzionalmente presidiate anche per quel che attiene agli aspetti retributivi). La commisurazione del "tetto" alla retribuzione (e dunque alle funzioni) di una carica di rilievo e prestigio indiscussi - qual è il Primo Presidente della Cassazione - non risulta inadeguata e tale da violare il diritto al lavoro o svilire l'apporto professionale delle figure più qualificate, garantendo invece che il nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni più elevate. ( Precedenti citati: sentenza n. 153 del 2015, sulla estensibilità del limite retributivo alle autonomie territoriali; sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013, sulle misure aventi valenza generale; sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978, sul rapporto fra trattamento retributivo e autonomia e indipendenza dei magistrati ).

Massima n. 40092

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, il quale vieta alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare, a beneficio di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240.000 euro annui. Il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva (modellata su un parametro prevedibile e certo) di quelle impiegabili dall'amministrazione a titolo di retribuzioni e pensioni, e non consente una considerazione parziale della retribuzione e del trattamento pensionistico. Inquadrata in tale contesto, la norma censurata, ancorata a una cifra predeterminata corrispondente all'attuale retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione, attua un contemperamento non irragionevole dei principi costituzionali - dei quali il legislatore è chiamato a garantire una tutela sistemica, non frazionata - e non sacrifica in maniera indebita il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, né compromette in misura arbitraria e sproporzionata il diritto al lavoro del pensionato, libero di esplicarsi nelle forme più convenienti. Neppure può ritenersi - stante la sua portata generale - che l'assetto prefigurato dal legislatore pregiudichi l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, o che ingeneri di per sé arbitrarie discriminazioni tra i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa e i consiglieri per concorso. Nulla esclude che il legislatore prefiguri soluzioni diverse e moduli in senso più duttile il cumulo tra pensioni e retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa.

Massima n. 40093

I profili di irragionevolezza della disciplina della rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati, denunciati dalle parti costituite nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, esulano dal thema decidendum delimitato dalle ordinanze di rimessione e sono peraltro estranei all'oggetto dei giudizi quibus, che non riguarda la responsabilità civile dei giudici ricorrenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2016;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost., con le ordinanze iscritte ai numeri da 220 a 230 del registro ordinanze 2015 e ai numeri da 172 a 180 del registro ordinanze 2016.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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