Corte costituzionale
Sentenza n. 8/2016
Corte cost., sent. 21 gennaio 2016, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/2016
- Data di deposito
- 21 gennaio 2016
- Data di decisione
- 17 novembre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 422, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 13, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 38699
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - promosse dalle Regioni Lazio e Campania, in riferimento a molteplici parametri costituzionali e convenzionali, nonché ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di "parità delle armi" nelle controversie giurisdizionali - che prevede il subentro delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti giurisdizionali pendenti, facenti capo al Commissario delegato alla gestione dell'emergenza o del "grande evento" nei soli casi in cui i commissari siano rappresentanti degli enti subentranti o soggetti di questi dirigenti. Le censure sono sorrette dalla comune argomentazione di fondo per cui illegittimamente e irragionevolmente gli enti ricorrenti sarebbero chiamati a succedere a titolo universale in rapporti giuridici, anche contenziosi, risalenti ad attività poste in essere da un soggetto (lo Stato) che non «non viene meno» con la cessazione dell'emergenza e che dovrebbe restarne titolare e, correlativamente, responsabile, in via definitiva. L'argomentazione, però, è duplicemente errata poiché, per un verso, con la dichiarata cessazione dell'emergenza, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale sia funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione. Il «venir meno» della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessaria successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, sul quale opera l'ente ordinariamente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali. Tanto comporta che il subentro dell'ente ordinariamente competente investa in toto la situazione in essere su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica. Sull'organizzazione diffusa a carattere policentrico della protezione civile, v. le citate sentenze nn. 129/2006 e 327/2003. Per l'affermazione che gli atti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali, v. la citata sentenza n. 159/2014. Sui principi fondamentali in materia di «protezione civile», v. le citate sentenze nn. 277/2008, 284/2006, 82/2006 e 327/2003. Sulla disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi, v. la citata sentenza n. 22/2012. Sulla necessità di una disciplina che regoli gli aspetti finanziari dei rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse in relazione a fenomeni di successione tra enti, v. la citata sentenza n. 364/2010. Sul rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte, v. le citate sentenze nn. 82/2015 e 246/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111, 113, 118, 119 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, promosse dalla Regione Lazio, con il ricorso in epigrafe indicato;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 422, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., promosse dalla Regione Campania, con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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