Corte costituzionale

Sentenza n. 250/2016

Corte cost., sent. 25 novembre 2016, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
250/2016
Data di deposito
25 novembre 2016
Data di decisione
18 ottobre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 241, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 5, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 53 del 20 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 39178

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, devono essere esaminate in via preliminare le censure sollevate in riferimento all'art. 76 Cost., delle quali è palese la pregiudizialità logico-giuridica, in quanto investono il corretto esercizio della funzione legislativa e che l'eventuale fondatezza di esse eliderebbe in radice ogni questione relativa al contenuto precettivo della disposizione censurata, determinando l'assorbimento di quelle proposte in riferimento ad altri parametri. Spetta alla Corte costituzionale valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame e stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre. ( Precedente citato: sentenza n. 293 del 2010 ). Il riferimento all'art. 77 Cost. non è conferente per denunciare l'eccesso di delega legislativa.

Massima n. 39179

Gli arbitri rituali (e, in specie, il Collegio arbitrale di Roma) sono legittimati a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale delle norme che sono chiamati ad applicare. ( Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2015 e n. 108 del 2015; ordinanza n. 99 del 2016 ).

Massima n. 39180

È rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui stabilisce i requisiti per la nomina a presidente del collegio arbitrale nelle controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici. Il giudizio arbitrale a quo deve ritenersi disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e conseguentemente dalla norma censurata, non sussistendo i presupposti di ultrattività del d.P.R. n. 1063 del 1962 richiamato nella clausola compromissoria. L'esistenza nel medesimo giudizio della situazione di incompatibilità contemplata dal citato art. 241, comma 5, è motivata non implausibilmente dall'ordinanza di rimessione. Lo ius superveniens recato dall'art. 217, comma 1, lett. e ), del d.lgs. n. 50 del 2016 - che ha abrogato lo stesso art. 241, comma 5, e introdotto una nuova disciplina delle modalità di nomina, dei requisiti degli arbitri e degli effetti della loro mancanza - è privo di efficacia retroattiva, e dunque non può venire in evidenza nel giudizio principale, che continua ad essere disciplinato dalla norma abrogata.

Massima n. 39181

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi della delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2015, n. 229 del 2014 ). Il contenuto della delega e dei principi e criteri direttivi, accertati identificando il complessivo contesto normativo e le finalità che le ispirano, costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata. Queste ultime vanno, quindi, lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della legge delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2015 ). L'art. 76 Cost. permette la delimitazione dell'area della delega mediante il ricorso a clausole generali, purché accompagnate dall'indicazione di precisi principi. ( Precedente citato: sentenza n. 159 del 2001 ). Al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega sempre che ne sia rispettata la ratio e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo. Infatti, l'art. 76 Cost. non riduce la funzione del legislatore delegato ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, tuttavia il potere di riempimento del primo non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, essendo quella su delega una legislazione vincolata. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013; sentenza n. 293 del 2010 ). Il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante e non esprime interpretazioni autentiche della legge di delega, ma costituisce pur sempre elemento che, come in generale i lavori preparatori, può contribuire alla corretta esegesi della stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 308 e n. 193 del 2002, n. 173 del 1981 ). Nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva comunitaria, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2015 ). Nel caso di delega per il riordino normativo, al legislatore delegato spetta un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante e sono legittime soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato. ( Precedenti citati: sentenze n. 94, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012; sentenze n. 170 del 2007, n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998 ). Nel caso di delega volta alla "razionalizzazione", deve essere inquadrato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità di ricomposizione sistematica perseguita con l'operazione di riordino o riassetto. Qualora a tale ultima finalità si intenda aggiungere quella di innovare la disciplina oggetto di riorganizzazione, rimane imprescindibile la fissazione di precisi principi e criteri direttivi. ( Precedenti citati: sentenze n. 162 del 2012, n. 94 del 2014 e n. 50 del 2014 ).

Massima n. 39182

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione alla legge delega n. 88 del 2009 e alla direttiva 2007/66/CE - l'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 53 del 2010, nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto "comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile". La norma del d.lgs. n. 53 del 2010 censurata dal Collegio arbitrale di Roma, stabilendo per il solo presidente del collegio arbitrale un requisito nuovo e ulteriore e collegando alla sua mancanza la nullità del lodo, introduce nel codice dei contratti pubblici una disciplina marcatamente innovativa dei requisiti degli arbitri, che non può farsi risalire alla legge delega n. 88 del 2009, recante la "legge comunitaria 2008". Ed infatti, nei principi e criteri posti da quest'ultima per l'insieme delle direttive comunitarie oggetto di attuazione non si fa cenno alla disciplina dell'arbitrato; i principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 44, comma 3, lett. m ), della stessa legge per il recepimento della direttiva 2007/66/CE - che autorizzano il legislatore delegato a "dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato" - non concernono i requisiti del presidente del collegio arbitrale; l'indicata finalità di "razionalizzazione" identifica il riordino e la riorganizzazione di una disciplina già vigente ed è quindi insufficiente a legittimare previsioni innovative del tipo di quella in esame. Né alcun pertinente principio è desumibile dalle prescrizioni della direttiva 2007/66/CE, poiché essa non riguarda la disciplina dell'arbitrato dettata dal codice dei contratti pubblici, ma le procedure di ricorso relative alla fase dell'affidamento dell'appalto. Il difetto di base giuridica della norma censurata è suffragato dall'esame dei lavori preparatori del d.lgs. n. 53 del 2010 e dal parere espresso sul relativo schema di decreto dalle competenti Commissioni parlamentari. Innovativa rispetto alla disciplina dell'arbitrato posta dal codice di procedura civile - e quindi esulante dall'ambito della razionalizzazione e riorganizzazione autorizzata dal legislatore delegante - è altresì la disciplina degli effetti della mancanza del nuovo requisito, inscindibilmente correlata all'introduzione di esso.

Massima n. 39183

L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 53 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost., determina l'assorbimento delle ulteriori questioni concernenti il contenuto precettivo della norma, sollevate con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 33, quinto comma, 35, 41, 102, 108, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 26, 45, 46, 49, 50, 56 e 57 del TFUE.

Massima n. 39184

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'(abrogato) art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 53 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost., comporta che in nessun modo ed in nessun punto la pronuncia investe le successive norme che hanno disciplinato ex novo la materia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto «comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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