Corte costituzionale
Sentenza n. 107/2015
Corte cost., sent. 9 giugno 2015, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/2015
- Data di deposito
- 9 giugno 2015
- Data di decisione
- 29 aprile 2015
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:107
Parametri
Massime
Massima n. 38405
È inammissibile, per tardività della costituzione, l'intervento del Presidente del consiglio dei ministri nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, proposto dalla Regione Toscana, in relazione ai decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 10 luglio 2013, nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel conflitto tra enti la costituzione della parte resistente deve avvenire entro venti giorni dal decorso del termine per il deposito del ricorso notificato, termine che, a sua volta, è fissato in venti giorni dall'ultima notificazione. Quest'ultima, a tali fini, non può che essere una notificazione prevista dalla legge, con esclusione di quelle operate dalla parte ricorrente senza esservi tenuta. Sull'inapplicabilità ai giudizi costituzionali delle norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, v. le citate sentenze nn. 208/2010 e 344/2005.
Massima n. 38406
È ammissibile l'intervento spiegato dai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti proposto, dalla Regione Toscana, in relazione ai decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, del 10 luglio 2013, nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, con cui si è ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari di depositare i conti giudiziali relativi alla gestione dei conti pubblici per gli anni 2010, 2011 e 2012. I presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana, infatti, sono convenuti nei giudizi di conto originati dai provvedimenti impugnati nel conflitto di attribuzione ed il giudizio costituzionale, vertendo sulla spettanza o meno della competenza allo Stato dell'esercizio della giurisdizione contabile, è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che detti giudizi comuni abbiano luogo. Tale ipotesi configura l'eccezione alla regola secondo cui nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi, salvo il caso in cui l'interventore sia parte di un giudizio comune il cui esito la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare. Sulla inapplicabilità ai giudizi costituzionali delle norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, v. le citate sentenze nn. 344/2005 e 208/2005. Sull'inammissibilità, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, dell'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere conflitto o resistervi, con l'eccezione del caso in cui l'interventore sia parte di un giudizio comune, il cui esito la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare, v. le citate sentenze nn. 305/2011, 312/2006 e 386/2005.
Massima n. 38407
Non spetta allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, emanare i decreti 10 luglio 2013, nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ed alla sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, emanare il decreto 8 novembre 2013, n. 14, con i quali è stato, rispettivamente, ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale toscano il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012 ed ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale piemontese in carica nel quinquennio 2003-2008 di depositare presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici nel quinquennio medesimo. Sono, conseguentemente, annullati i decreti impugnati. La figura del presidente del gruppo consiliare non è riconducibile a quella dell'agente contabile in quanto l'attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari è meramente funzionale all'esercizio della sfera di autonomia istituzionale che ai gruppi consiliari medesimi e ai consiglieri regionali deve essere garantita affinché essi siano messi in grado di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale. Pertanto, vi è carenza assoluta del presupposto soggettivo per l'esercizio della giurisdizione di conto. (Restano assorbite le questioni sollevate con riguardo agli artt. 103, 121, 122, 123, 134, primo comma, Cost.). Sulla impossibilità di sottoporre i presidenti dei gruppi consiliari ai giudizi per resa di conto, v. le citate sentenze nn. 292/2001 e 110/1970. Sulla qualificazione dei gruppi consiliari quali organi del Consiglio regionale, v. le citate sentenze nn. 130/2014, 39/2014, 187/1990 e 1130/1988. Sulla legittimazione regionale a proporre conflitto di attribuzione tra enti in ragione della lamentata lesione delle prerogative dei gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 252/2013, 195/2007 e 163/1997. Sulla natura dell'attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 187/1990 e 1130/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, emanare i decreti 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 19, con i quali è stato ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012;
2) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, emanare il decreto 8 novembre 2013, n. 14, che ha ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale piemontese in carica nel quinquennio 2003-2008 di depositare presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici nel quinquennio medesimo;
3) annulla, per l'effetto, i decreti impugnati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 28 aprile 2015ORDINANZAConsiderato che nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi, «subendo tale regola l'eccezione relativa all'ipotesi in cui gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio di fronte agli organi della giurisdizione comune - ordinaria, amministrativa, tributaria, militare o contabile - in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare l'esito di tale giudizio» (sentenza n. 305 del 2011);che, nel caso di specie, ricorrono gli estremi dell'eccezione indicata, sicché è ammissibile l'intervento spiegato dai Presidenti dei Gruppi consiliari.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'atto di intervento di Vittorio Bugli, Marco Ruggeri, Alberto Magnolfi, Pieraldo Ciucchi, Marta Gazzarri, Antonio Gambetta Vianna, Monica Sgherri e Giuseppe Del Carlo nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.F.to: Alessandro Criscuolo, PresidenteAllegato:Ordinanza emessa all'udienza del 28 aprile 2015ORDINANZAConsiderato che la ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, sia perché il termine per la sua costituzione farebbe parte di una sequenza unitaria di termini agganciati tra loro che principierebbe dalla data di spedizione della notifica del ricorso e non da quella di ricezione, sia perché esso andrebbe calcolato partendo dall'ultima notificazione "rituale", con esclusione di quelle operate in via facoltativa e ad abundantiam;che l'eccezione è fondata sotto l'ultimo menzionato profilo, dal momento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel conflitto tra enti la costituzione della parte resistente deve avvenire entro 20 giorni dal decorso del termine per il deposito del ricorso notificato, termine che, a sua volta, è fissato in venti giorni dall'ultima notificazione;che ultima notificazione, a tali fini, non può che essere una notificazione prevista dalla legge, con esclusione di quelle operate dalla parte ricorrente senza esservi tenuta, perché, opinando diversamente, si porrebbe quest'ultima nella condizione di prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso (cui è agganciato quello di costituzione della parte resistente);che, pertanto, ultima notificazione, nel caso di specie, deve essere considerata quella operata, in data 9 ottobre 2013, presso la sede di Palazzo Chigi e non quella presso l'Avvocatura generale dello Stato, posto che per giurisprudenza costante di questa Corte non si applicano ai giudizi innanzi ad essa le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, con la conseguenza che la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta il 19 novembre 2013, è tardiva.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente
Testo integrale
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