Corte costituzionale
Sentenza n. 258/2014
Corte cost., sent. 20 novembre 2014, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 258/2014
- Data di deposito
- 20 novembre 2014
- Data di decisione
- 5 novembre 2014
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:258
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012
- legge n. 100 del 12 luglio 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 7, comma 1, decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- legge n. 26 del 26 febbraio 2010
- art. 61, comma 3, decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012
- legge n. 35 del 4 aprile 2012
- art. 5, comma 1, decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011
- legge n. 14 del 24 febbraio 2012
- art. 24, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 38167
E' improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per conflitto di attribuzione promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, con il quale è stato deliberato il trasferimento ad essa della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, con l'individuazione della provvista finanziaria pari a euro 355.550.510,84 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FCS) - già fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - 2007/2013. Infatti, nelle more del giudizio sono proseguite tra le parti le trattative al fine di risolvere la controversia e da talune delibere della Giunta regionale campana emerge nitidamente che la ricorrente ha accettato in corso di causa sia il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore sia che la provvista per il pagamento del prezzo fosse attinta dal FCS, spostando il focus delle sue rivendicazioni sulla necessità che la relativa somma non fosse tenuta in considerazione ai fini della valutazione del rispetto del patto di stabilità. Tuttavia, l'unica questione rimasta aperta, quella cioè dell'incidenza del prezzo di acquisto sul rispetto del patto di stabilità, è estranea al contenuto del decreto oggetto del conflitto, essendo le decisioni relative a tale profilo state prese con norme di legge (in particolare, l'art. 3, commi 4 e 4- bis , del d.l. n. 59 del 2012, convertito dalla legge n. 100 del 2012) che la ricorrente non ha mai impugnato, pur avendone fatto riserva. La Regione non ha dunque più interesse al conflitto per come perimetrato con il ricorso introduttivo, rivolto a censurare esclusivamente il trasferimento senza intesa del termovalorizzatore e l'individuazione della corrispondente provvista. Dalla decisione di improcedibilità conseguono l'impossibilità di accogliere l'istanza avanzata dalla ricorrente di autorimessione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012 e 1- bis , comma 4, del d.l. n. 2 del 2012 (questione divenuta irrilevante e, quanto al citato art. 61, comma 3, priva di oggetto a seguito della declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 39 del 2013); e l'assorbimento dell'istanza di sospensione del decreto impugnato formulata nel ricorso. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, v. la citata sentenza n. 39/2013. - Sull'impossibilità di accogliere istanze di autorimessione di questioni di legittimità costituzionale alla luce dell'esito del conflitto tra enti o poteri, v. le citate sentenze nn. 130/2014 e 313/2013. - Nel senso che l'istanza di sospensione dell'atto impugnato rimane assorbita da una decisone processuale o di merito del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2013 e 2/2007.
Massima n. 38168
E' manifestamente inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 113, 117, 119 e 120 Cost., dell'art. 3, comma 4, del d.l. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100) che, nell'assunto del rimettente, avrebbe legificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, con il quale è stato deliberato il trasferimento alla Regione Campania della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Infatti, la censurata disposizione si occupa esclusivamente degli aspetti economici della vicenda, limitandosi a fare riferimento al citato d.P.C.m.: pertanto, il trasferimento dominicale (operato con il decreto e costituente la causa del pagamento stabilito dalla legge) non entra nella struttura precettiva della norma, ma si atteggia a mero presupposto esterno. - Sulla costante giurisprudenza costituzionale che «ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi, ove gli stessi siano richiamati in una disposizione legislativa, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo», non essendo peraltro sufficiente che l'atto sia indicato in modo specifico dalla norma legislativa, v. la citata sentenza n. 85/2013 ove sono altresì menzionate le sentenze nn. 80/2013, 311/1993 e 536/1990. - Per l'affermazione che il rinvio recettizio «è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti», non essendo sufficiente rilevare che una fonte ne richiama testualmente un'altra, per concludere che la prima abbia voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o dei suoi contenuti, v. la citata sentenza n. 80/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sollevato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 113, 117, 119 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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