Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/2014

Corte cost., ord. 16 maggio 2014, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
133/2014
Data di deposito
16 maggio 2014
Data di decisione
7 maggio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37939

E' manifestamente inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e dell'art. 2, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), nella parte in cui stabilisce che la predetta disposizione continua ad applicarsi nei termini ivi previsti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Cost. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 223 del 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua , dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010; tale norma dichiarata illegittima costituisce l'indefettibile presupposto per l'applicazione della prima parte del comma 1 dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 - il quale reca una disposizione a carattere meramente ricognitivo o confermativo, e dunque priva di autonomia - e quindi l'illegittimità citata rende inoperante anche quest'ultima disposizione sottoposta a scrutinio. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, v. la citata sentenza n. 223/2012. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v. ex plurimis , le citate ordinanze n. 125/2012, n. 303/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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