Corte costituzionale

Sentenza n. 293/2011

Corte cost., sent. 9 novembre 2011, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
293/2011
Data di deposito
9 novembre 2011
Data di decisione
7 novembre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:293

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 13, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 11, comma 14, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35904

Sono inammissibili gli interventi spiegati da AMEV (Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati), dai numerosi associati aderenti a tale sodalizio, e dal Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, in quanto per costante giurisprudenza sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 138 del 2010, nn. 151 e 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007.

Massima n. 35905

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 per violazione del principio di uguaglianza. Infatti, poiché la ratio del beneficio concesso ai soggetti portatori della sindrome da talidomide è da ravvisarsi nell'immissione in commercio di un farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, per le persone affette da epatite post-trasfusionale, ove i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Eppure solo ai primi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, mentre agli ultimi la rivalutazione è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione.

Massima n. 35906

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, trattandosi di disposizione strettamente connessa al precedente comma 13 in quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma interpretativa - secondo cui l'indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso per le persone affette da epatite post-trasfusionale non è soggetta a rivalutazione secondo il tasso di inflazione - della quale, dunque, segue la sorte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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