Corte costituzionale
Sentenza n. 68/2010
Corte cost., sent. 26 febbraio 2010, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/2010
- Data di deposito
- 26 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:68
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 14 del 15 gennaio 2008
- legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 novembre 2008
Parametri
- art. 123, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 43, Costituzione
- art. 86, comma 3, statuto regione Abruzzo
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 121, comma 2, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 126, Costituzione
Massime
Massima n. 34380
E' costituzionalmente illegittima (restando assorbite le ulteriori questioni) la legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14, per violazione dell'art. 86 comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo - da interpretare come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali -, in quanto approvata successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio . Sui poteri dei Consigli regionali, durante la fase pre-elettorale e fino alla loro sostituzione, v. sentenze n. 515/1995 e n. 468/1991; in tema, a seguito delle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, v. citate sentenze n. 196/2003 e n. 304/2002.
Massima n. 34381
E' costituzionalmente illegittima (restando assorbite le ulteriori questioni) la legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 17, per violazione dell'art. 86 comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo - da interpretare come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali -, in quanto approvata successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), e della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale);
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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