Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2010

Corte cost., sent. 22 luglio 2010, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/2010
Data di deposito
22 luglio 2010
Data di decisione
8 luglio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, n. 2, legge n. 18 del 24 gennaio 1979
  • art. 21, comma 1, n. 3, legge n. 18 del 24 gennaio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 34886

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), impugnato, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 Cost., nonché all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo [ recte : Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], nella parte in cui non consente anche alle liste escluse dalla soglia nazionale di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti. La questione è, innanzitutto, prospettata in modo contraddittorio, poiché il rimettente, da un lato, giudica manifestamente infondata un'ipotetica questione di legittimità costituzionale riferita all'introduzione della soglia di sbarramento che esclude dal riparto dei seggi le liste che non raggiungono il 4% dei voti validi; dall'altro, censura la disciplina relativa all'attribuzione dei seggi in base ai resti in quanto, in applicazione della previsione della soglia di sbarramento, esclude da tale attribuzione le liste che non l'abbiano superata. Di qui la contraddizione: se la soglia di sbarramento è legittima non può censurarsi la conseguente scelta del legislatore di escludere dall'attribuzione dei seggi in base ai resti le liste che non l'abbiano superata; se, invece, la disciplina sul riparto dei seggi in base ai resti è illegittima, nella parte in cui esclude le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento, non può sostenersi che il legislatore possa legittimamente introdurre tale soglia. In ogni caso, pur ammettendo che una clausola di sbarramento, che estrometta del tutto dall'attribuzione dei seggi le liste sotto il 4%, senza alcun correttivo, sia in contrasto con gli evocati parametri, il rimettente ha domandato una pronuncia additiva preclusa alla Corte in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. In particolare, il giudice a quo ha sollecitato l'introduzione di un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non l'abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, all'aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti. Ma tale attenuazione non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa. Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni rivolte a sollecitare un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., fra le più recenti, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2010, ordinanze n. 59/2010 e n. 22/2010.

Massima n. 34887

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), impugnato, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost., nonché in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto di Bruxelles e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo [ recte : Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979. Il legislatore ha adottato in materia un sistema elettorale proporzionale a collegio unico nazionale, articolato in circoscrizioni, nell'ambito delle quali devono essere presentate le liste. Nella disciplina convivono due esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Esse riflettono, rispettivamente, il criterio della proporzionalità politica (che premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto) e il principio della rappresentanza territoriale, determinata in base alla popolazione (ma astrattamente determinabile anche in base ai cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri). Le riferite esigenze, difficilmente armonizzabili, non possono essere fra loro perfettamente conciliate. Esistono, tuttavia, diversi possibili meccanismi correttivi che, senza modificare la ripartizione proporzionale dei seggi in sede di collegio unico nazionale, riducono lo scarto fra seggi conseguiti nelle circoscrizioni in base ai voti validamente espressi e seggi ad esse spettanti in base alla popolazione. Questi meccanismi conseguono tale obiettivo al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell'ambito della singola circoscrizione. Il legislatore non ha, tuttavia, introdotto un meccanismo correttivo, sicché il riparto dei seggi fra le circoscrizioni continua ad avvenire in proporzione ai voti validi, a prescindere dalla previa assegnazione in ragione della popolazione. Tanto premesso, il rimettente ha sollecitato alla Corte una pronuncia che abbia come effetto l'introduzione di un sistema di distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni che, a differenza di quello vigente, sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979. Tuttavia, il giudice a quo non ha precisato quale dei possibili sistemi dovrebbe essere introdotto per contemperare il principio della proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale. In ogni caso, spetta al legislatore individuare la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata. In presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, la Corte non può, infatti, sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata. Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni rivolte a sollecitare un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., fra le più recenti, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2010, ordinanze n. 59/2010 e n. 22/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze