Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/2010

Corte cost., ord. 26 novembre 2010, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
343/2010
Data di deposito
26 novembre 2010
Data di decisione
17 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:343

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
  • art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
  • art. 20-bis, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 20-ter, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 94 del 15 luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35137

Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e degli artt. 20- bis e 20- ter del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunti dall'art. 1, comma 17, lett. b ), della citata legge n. 94 del 2009, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 Cost., in quanto prevedono, rispettivamente, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la presentazione immediata a giudizio dell'imputato, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, e la citazione contestuale dell'imputato in udienza, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus , si procede per il reato di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle vicende concrete che hanno dato origine all'imputazione ed impedendo la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni. Quanto alle censure concernenti gli artt. 20- bis e 20- ter del d.lgs. n. 274 del 2000, il rimettente non riferisce quali siano state, in concreto, le modalità di citazione degli imputati e, trattandosi di censure relative a norme che prevedono differenti modalità di citazione, tale omissione non permette di valutare la rilevanza delle questioni. Inoltre, dalla scarna motivazione sulla non manifesta infondatezza, emerge un'erronea interpretazione delle disposizioni impugnate, dal momento che il rimettente censura l'illegittimità costituzionale dell'attribuzione del potere di esercizio dell'azione penale alla polizia giudiziaria, mentre tale potere è chiaramente attribuito al pubblico ministero.

Massima n. 35138

È manifestamente inammissibile, per il totale difetto di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Massima n. 35139

Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus , si procede per il reato di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle vicende concrete che hanno dato origine all'imputazione ed impedendo la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e degli artt. 20-bis e 20-ter del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), aggiunti dall'art. 1, comma 17, lettera b), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 27, 97, 102, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Albano Laziale e dal Giudice di pace di Cuorgnè con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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