Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/2010

Corte cost., ord. 18 marzo 2010, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
107/2010
Data di deposito
18 marzo 2010
Data di decisione
18 marzo 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010
  • art. 2, decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 34476

È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale. Negli stessi termini, v. le citate sentenze n. 254/2009, n. 233/2009, n. 405/2008, n. 51/2008, n. 265/2006, n. 129/2006, n. 116/2006, n. 103/2006, n. 80/2006, n. 59/2006, n. 51/2006, n. 469/2005, n. 383/2005, n. 336/2005 e n. 150/2005.

Massima n. 34477

Con riferimento all'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost., deve essere dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale sull'assunto che la Giunta della Regione Lazio, siccome dimissionaria, non avrebbe il potere di promuovere il presente giudizio, in quanto tale atto eccede dall'ordinaria amministrazione cui essa dovrebbe limitarsi ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello statuto approvato con la legge regionale 11 novembre 2004, n. 1. Il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale in via principale è, infatti, assegnato alla Regione direttamente dall'art. 127, comma secondo, Cost., entro un termine perentorio, la cui osservanza implica che la Regione stessa sia nelle condizioni di poterlo rispettare senza soluzione di continuità. Sul potere del Governo della Repubblica di promuovere, sebbene dimissionario, questione di legittimità costituzionale in via principale, v. la citata sentenza n. 119/1966.

Massima n. 34478

Con riferimento all'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale sull'assunto che le ragioni che, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, consentono di sospendere l'efficacia dell'atto avente forza di legge non concernono le competenze regionali. Invero, il testo stesso del citato art. 35, nella parte in cui rinvia all'art. 32 della medesima legge, rende palese che la Regione può proporre istanza cautelare, ove ritenga che ne sussistano i presupposti.

Massima n. 34479

Deve essere rigettata, per mancanza del requisito del periculum in mora nei termini di cui all'art. 35 della legge n. 87 del 1953, l'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost. Infatti, l'eventuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato non potrebbe rimuovere in via definitiva la condizione di precarietà che caratterizza l'imminente competizione elettorale, in ragione della vigenza di un decreto-legge non ancora convertito ed al momento già oggetto di ulteriore ricorso in via principale; in particolare, tale condizione - in sé suscettibile di generare gravi incertezze che si potrebbero ripercuotere sull'esercizio di diritti politici fondamentali e sull'esito stesso delle elezioni - permarrebbe con identica gravità, ove fosse accolta la domanda cautelare. Qualora il giudizio costituzionale si concluda definitivamente con una pronuncia di non fondatezza, ovvero di inammissibilità, la sospensione dell'efficacia del decreto-legge impugnato potrebbe produrre un danno ai diritti e agli interessi implicati dallo svolgimento delle elezioni analogo, per qualità ed intensità, a quello che deriverebbe, in senso uguale e contrario, dall'applicazione delle disposizioni censurate, sicché nella fattispecie non è possibile affermare che sia prevalente il danno derivante dal perdurare dell'efficacia delle medesime disposizioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rigetta la domanda di sospensione dell'efficacia del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione), proposta dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

ordinanza letta nella camera di consiglio del 18 marzo 2010

ORDINANZA

Rilevato che

nel presente giudizio in via principale di legittimit costituzionale sono

intervenuti i signori Mario Caravale, Massimo Brutti, Gaetano Azzariti, Vincenzo

Cannizzaro, Cesare Pinelli, Luigi Capogrossi, Paolo Urbani, Fabrizio Luciani,

Maria Athena Lorizio, Andrea Cocco, Angelo Marinelli, Luca Benigni, Gualtiero

Filippi, Carla Mutarelli, Marco Mattei, Antonio Olivieri, Emiliano Fatello,

Fabio Salamida, Federica Giglio, Manuela Rizzi, Silvano Saccares e Rosa Lupo,

aderendo alle censure prospettate dalla Regione Lazio e chiedendo di

partecipare alla discussione relativa allistanza di sospensione avanzata dalla

ricorrente;

che analogamente e nell'

immediata prossimit della camera di consiglio fissata per la discussione

dellistanza di sospensiva, sono intervenuti con separati atti i signori Maria

Cristina Perugia insieme con Riccardo Mastrorillo e il Movimento difesa del

cittadino, in persona del rappresentante legale pro tempore sig.

Antonio Longo, chiedendo anche essi che tale intervento sia ritenuto

ammissibile;

che, secondo la consolidata

giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di legittimit costituzionale in

via principale si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potest

legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potest i mezzi di

tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad

altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte

in via incidentale (sentenze n. 254 del 2009, n. 233 del 2009, n. 405 e n. 51

del 2008; n. 265, n. 129, n. 116, n. 103, n. 80, n. 59 e n. 51 del 2006; n. 469,

n. 383, n. 336 e n. 150 del 2005);

che lo svolgimento e le

contingenze di altri giudizi, anche in corso, non rileva ai fini che qui

interessa;

che gli interventi sono

pertanto inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili

gli interventi dei signori Mario Caravale, Massimo Brutti, Gaetano Azzariti,

Vincenzo Cannizzaro, Cesare Pinelli, Luigi Capogrossi, Paolo Urbani, Fabrizio

Luciani, Maria Athena Lorizio, Andrea Cocco, Angelo Marinelli, Luca Benigni,

Gualtiero Filippi, Carla Mutarelli, Marco Mattei, Antonio Olivieri, Emiliano

Fatello, Fabio Salamida, Federica Giglio, Manuela Rizzi, Silvano Saccares e

Rosa Lupo, e di Maria Cristina Perugia e Riccardo Mastrorillo, nonch del

Movimento difesa del cittadino.

F.to:Francesco Amirante, Presidente

Testo integrale

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