Corte costituzionale
Ordinanza n. 107/2010
Corte cost., ord. 18 marzo 2010, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 107/2010
- Data di deposito
- 18 marzo 2010
- Data di decisione
- 18 marzo 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010
- art. 2, decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 72, comma 4, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 122, comma 1, Costituzione
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 35, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- legge della regione Lazio n. 2 del 13 gennaio 2005
Massime
Massima n. 34476
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale. Negli stessi termini, v. le citate sentenze n. 254/2009, n. 233/2009, n. 405/2008, n. 51/2008, n. 265/2006, n. 129/2006, n. 116/2006, n. 103/2006, n. 80/2006, n. 59/2006, n. 51/2006, n. 469/2005, n. 383/2005, n. 336/2005 e n. 150/2005.
Massima n. 34477
Con riferimento all'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost., deve essere dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale sull'assunto che la Giunta della Regione Lazio, siccome dimissionaria, non avrebbe il potere di promuovere il presente giudizio, in quanto tale atto eccede dall'ordinaria amministrazione cui essa dovrebbe limitarsi ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello statuto approvato con la legge regionale 11 novembre 2004, n. 1. Il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale in via principale è, infatti, assegnato alla Regione direttamente dall'art. 127, comma secondo, Cost., entro un termine perentorio, la cui osservanza implica che la Regione stessa sia nelle condizioni di poterlo rispettare senza soluzione di continuità. Sul potere del Governo della Repubblica di promuovere, sebbene dimissionario, questione di legittimità costituzionale in via principale, v. la citata sentenza n. 119/1966.
Massima n. 34478
Con riferimento all'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale sull'assunto che le ragioni che, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, consentono di sospendere l'efficacia dell'atto avente forza di legge non concernono le competenze regionali. Invero, il testo stesso del citato art. 35, nella parte in cui rinvia all'art. 32 della medesima legge, rende palese che la Regione può proporre istanza cautelare, ove ritenga che ne sussistano i presupposti.
Massima n. 34479
Deve essere rigettata, per mancanza del requisito del periculum in mora nei termini di cui all'art. 35 della legge n. 87 del 1953, l'istanza di sospensione proposta dalla Regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma, Cost. Infatti, l'eventuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato non potrebbe rimuovere in via definitiva la condizione di precarietà che caratterizza l'imminente competizione elettorale, in ragione della vigenza di un decreto-legge non ancora convertito ed al momento già oggetto di ulteriore ricorso in via principale; in particolare, tale condizione - in sé suscettibile di generare gravi incertezze che si potrebbero ripercuotere sull'esercizio di diritti politici fondamentali e sull'esito stesso delle elezioni - permarrebbe con identica gravità, ove fosse accolta la domanda cautelare. Qualora il giudizio costituzionale si concluda definitivamente con una pronuncia di non fondatezza, ovvero di inammissibilità, la sospensione dell'efficacia del decreto-legge impugnato potrebbe produrre un danno ai diritti e agli interessi implicati dallo svolgimento delle elezioni analogo, per qualità ed intensità, a quello che deriverebbe, in senso uguale e contrario, dall'applicazione delle disposizioni censurate, sicché nella fattispecie non è possibile affermare che sia prevalente il danno derivante dal perdurare dell'efficacia delle medesime disposizioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
rigetta la domanda di sospensione dell'efficacia del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione), proposta dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta nella camera di consiglio del 18 marzo 2010
ORDINANZA
Rilevato che
nel presente giudizio in via principale di legittimit costituzionale sono
intervenuti i signori Mario Caravale, Massimo Brutti, Gaetano Azzariti, Vincenzo
Cannizzaro, Cesare Pinelli, Luigi Capogrossi, Paolo Urbani, Fabrizio Luciani,
Maria Athena Lorizio, Andrea Cocco, Angelo Marinelli, Luca Benigni, Gualtiero
Filippi, Carla Mutarelli, Marco Mattei, Antonio Olivieri, Emiliano Fatello,
Fabio Salamida, Federica Giglio, Manuela Rizzi, Silvano Saccares e Rosa Lupo,
aderendo alle censure prospettate dalla Regione Lazio e chiedendo di
partecipare alla discussione relativa allistanza di sospensione avanzata dalla
ricorrente;
che analogamente e nell'
immediata prossimit della camera di consiglio fissata per la discussione
dellistanza di sospensiva, sono intervenuti con separati atti i signori Maria
Cristina Perugia insieme con Riccardo Mastrorillo e il Movimento difesa del
cittadino, in persona del rappresentante legale pro tempore sig.
Antonio Longo, chiedendo anche essi che tale intervento sia ritenuto
ammissibile;
che, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di legittimit costituzionale in
via principale si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potest
legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potest i mezzi di
tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad
altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte
in via incidentale (sentenze n. 254 del 2009, n. 233 del 2009, n. 405 e n. 51
del 2008; n. 265, n. 129, n. 116, n. 103, n. 80, n. 59 e n. 51 del 2006; n. 469,
n. 383, n. 336 e n. 150 del 2005);
che lo svolgimento e le
contingenze di altri giudizi, anche in corso, non rileva ai fini che qui
interessa;
che gli interventi sono
pertanto inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili
gli interventi dei signori Mario Caravale, Massimo Brutti, Gaetano Azzariti,
Vincenzo Cannizzaro, Cesare Pinelli, Luigi Capogrossi, Paolo Urbani, Fabrizio
Luciani, Maria Athena Lorizio, Andrea Cocco, Angelo Marinelli, Luca Benigni,
Gualtiero Filippi, Carla Mutarelli, Marco Mattei, Antonio Olivieri, Emiliano
Fatello, Fabio Salamida, Federica Giglio, Manuela Rizzi, Silvano Saccares e
Rosa Lupo, e di Maria Cristina Perugia e Riccardo Mastrorillo, nonch del
Movimento difesa del cittadino.
F.to:Francesco Amirante, Presidente
Testo integrale
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