Corte costituzionale
Sentenza n. 235/2009
Corte cost., sent. 23 luglio 2009, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/2009
- Data di deposito
- 23 luglio 2009
- Data di decisione
- 15 luglio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 299, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 300, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 301, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 302, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 303, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 304, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 305, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 306, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 307, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 308, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 309, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 310, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 311, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 312, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 313, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 314, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 315, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 316, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 317, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 318, Parte VI, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- allegati I, II, III, IV e V alla parte sesta, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 299, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 300, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 301, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 302, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 303, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 304, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 305, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 306, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 307, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 308, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 309, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 310, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 311, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 312, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 313, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 314, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 315, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 316, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 317, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 318, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 299, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 299, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 304, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 305, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 306, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 306, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 306, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 309, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- legge n. 62 del 18 aprile 2005
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 33711
Nel giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevato con ricorsi delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 304, comma 3, 304, comma 2, 306, commi 1, 2 e 5, 309, comma 1, 311, 312 e 313, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni.
Massima n. 33712
Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle solo posizioni di fronte ad altre istanze giurisdizionali. -Sul punto v., citata, da ultimo, sentenza n. 405/2008.
Massima n. 33713
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.. Infatti, la Regione non ha indicato una lesione delle competenze ad essa costituzionalmente attribuite che discenda direttamente dall'asserito vizio di eccesso di delega.
Massima n. 33714
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.. Infatti, deve escludersi che la delega successiva, contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62 e relativa all'attuazione di un'ampia serie di direttive comunitarie in diverse materie, abbia tacitamente abrogato la delega precedente, conferita, invece, nella specifica materia ambientale, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308.
Massima n. 33715
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., dal momento che la ricorrente non svolge alcuna argomentazione in relazione a detti parametri.
Massima n. 33716
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione dell'art. 76 Cost..Infatti, la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione dell'incidenza che il vizio di eccesso di delega avrebbe sulla proprie competenze costituzionalmente garantite e ha sollevato una censura del tutto generica.
Massima n. 33717
È inammissibile, a causa della genericità delle censure proposte, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 97, 114, 117 e 118 Cost.
Massima n. 33718
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 299, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76 e 118 Cost., dal momento che in relazione a tali parametri non è stata svolta alcuna argomentazione da parte della ricorrente.
Massima n. 33719
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Calabria e Puglia avverso l'art. 299, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 117 e al principio di leale collaborazione. La norma impugnata, secondo cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con quelli dell'economia e delle attività produttive, fissa i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale, non realizza una interferenza nelle attribuzioni legislative regionali. I rapporti tra la competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente" e le competenze regionali su altre materie, sulle quali la disciplina statale ambientale può incidere, sono nel senso che la disciplina unitaria del bene ambiente prevale su quella regionale, rappresentando, per quest'ultima, un limite, salva la facoltà per le Regioni di dettare norme di tutela ambientale più elevate, nell'esercizio di competenze loro proprie. Pertanto, lo Stato detta, in questo ambito, una disciplina inderogabile in peius , che si impone all'autonomia delle Regioni e le vincola. -Sui rapporti fra competenza legislativa esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" e competenze legislative regionali su altre materie, su cui la prima può incidere v., citate, sentenze n. 61 e n. 12/2009.
Massima n. 33720
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Calabria e Puglia avverso l'art. 299, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 Cost., dal momento che la norma impugnata, secondo cui l'azione ministeriale si svolge, normalmente, in collaborazione con le Regioni, non è idonea a ledere le competenze di queste ultime.
Massima n. 33721
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 300 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., posto che la ricorrente non illustra, se non in termini del tutto generici, in che modo la definizione, più ampia o più ristretta, di danno ambientale possa incidere direttamente sulla propria sfera di competenze.
Massima n. 33722
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, la prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina delle regioni in materie di loro competenza non consente di ravvisare il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, ossia l'interferenza fra competenze. Inoltre, la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio di tali compiti risponda a criteri uniformi ed unitari, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona.
Massima n. 33723
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 306, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. La disciplina in oggetto attribuisce allo Stato le funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale: ciò non viola né l'art. 117 Cost., posto che in materia di danno ambientale non può esistere alcuna interferenza fra competenza legislativa statale e regionale, attesa la prevalenza della prima, né l'art. 118 Cost., perché la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative relative al ripristino ambientale si giustifica con l'esigenza di assicurare il rispetto di criteri di uniformità ed unitarietà.
Massima n. 33724
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 309, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 114 e 118 Cost. Infatti la norma censurata è inidonea a ledere le competenze regionali.
Massima n. 33725
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art.118 Cost. Infatti, il parametro evocato è inconferente, posto che la norma impugnata attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale e la legittimazione ad agire non costituisce una funzione amministrativa da ripartire secondo i criteri dell'art. 118 Cost.
Massima n. 33726
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 24 Cost. Infatti, la ricorrente deduce la violazione di un parametro diverso da quelli ricavabili dal titolo V Cost. senza illustrare come da tale violazione possa derivare una menomazione delle proprie competenze.
Massima n. 33727
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 114 Cost., posto che la ricorrente non svolge alcuna argomentazione a sostegno dell'asserita violazione dello specifico parametro invocato.
Massima n. 33728
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 312 e 313 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. Le norme disciplinano la procedura dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un'ordinanza che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale. Non solo, non è rinvenibile, in materia di danno ambientale, alcuna interferenza fra competenze legislative statali e regionali, ma la scelta di attribuire all'amministrazione statale il potere di adottare tale ordinanza si giustifica con l'esigenza di assicurare che siano rispettati criteri di uniformità e unitarietà.
Massima n. 33729
v. titoletto
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Calabria, Piemonte e Puglia;
dichiara inammissibili gli interventi rispettivamente spiegati dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia)-Onlus nei giudizi instaurati dalle Regioni Piemonte e Puglia e dalla Biomasse Italia s.p.a., dalla Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., dalla Ital Green Energy S.r.l. nonché dalla E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a. nel giudizio instaurato dalla Regione Piemonte;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei relativi allegati proposta, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. e alla legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli artt. 301, 304, 305, 306, 308, 311, 312, 313, 314 e 315, proposta dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 76 e 118 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 114 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria e, in relazione agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 114 e 118 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 24, 114 e 118 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei relativi allegati proposta, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. e alla legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 117 e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, comma 3; 305, comma 2, e 306, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione e all'art. 118 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 306, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 312 e 313 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione e all'art. 118 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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