Corte costituzionale
Sentenza n. 225/2009
Corte cost., sent. 22 luglio 2009, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/2009
- Data di deposito
- 22 luglio 2009
- Data di decisione
- 14 luglio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:225
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- allegati I e II alla parte seconda, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 4, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 5, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 5, comma 1, lett. g), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 5, comma 1, lett. m), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 6, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 4, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 5, comma 1, lett. q), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 5, comma 1, lett. r), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 6, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 9, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 10, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 11, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 12, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 13, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 14, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 15, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 16, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 18, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 19, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 20, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 21, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 22, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 25, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 35, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 42, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 55, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 63, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 244, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 246, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 252, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 257, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 214, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 240, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 240, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 240, comma 1, lett. g), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 242, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 243, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 186, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 189, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 195, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 202, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 205, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 214, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 181, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 181, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 181, comma 9, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 181, comma 10, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 181, comma 11, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 183, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 149, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 153, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 154, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 155, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 160, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 166, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 114, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 116, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 121, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 124, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 148, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 91, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 95, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 96, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 101, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 101, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 113, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 64, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 67, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 69, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 74, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 12, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 21, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 22, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 63, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 63, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 3, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 96, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 214, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 9, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 10, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 11, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 13, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 14, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 15, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 16, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 17, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 18, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 19, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 20, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 7, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 19, comma 2, Disposizioni abrogate e sostituite dal, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 10, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
- art. 6, abrogato e sostituito dagli, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007
- art. 4, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 6, comma 8, disposizioni abrogate dagli, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 9, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 9, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 10, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
- art. 6, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 1, comma 1, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 5, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 2, lett. d), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. g), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 1, comma 4, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, lett. e), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, lett. f), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
- art. 16, legge n. 196 del 16 maggio 1978
- art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
- art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
- art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
- art. 10, legge n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 1, comma 8, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 9, lett. f), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- direttiva CE n. 35 del 26 maggio 2003
- art. 1, allegato B, legge n. 62 del 18 aprile 2005
- art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell'allegato II, direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
- come modificato dal punto 8, direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
- punto 22 dell'allegato I, direttiva CE n. 35 del 26 maggio 2003
- art. 19, legge n. 62 del 18 aprile 2005
- art. 1, comma 8, lett. m), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 3, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 7, comma 8, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 1, comma 9, lett. c), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 11, Costituzione
- art. 3, comma 4, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 6, partagrafo 1, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 6, paragrafo 1, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
Massime
Massima n. 33912
V. titoletto.
Massima n. 33913
V. titoletto.
Massima n. 33914
E' inammissibile, nel giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via di azione, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, essendo tale giudizio configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di detta potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti che ne sono privi, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale. In senso analogo, v. sentenze n. 405/2008 e n. 469/2005.
Massima n. 33915
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 5, comma 1, lettera e ), 6, comma 6, 12, 21 e 22, dello stesso d.lgs., sollevata in relazione agli artt. artt. 3, 5, 76 (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4, 8 e 9, lettere e ) ed f ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120, Cost. e della direttiva 2001/42/CE in ragione della asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo, in quanto, posto che anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante rispetto al momento in cui essa lo è per il destinatario dell'atto, nella specie, la notifica è stata effettuata tempestivamente dalla Regione ricorrente, dato che il ricorso risulta spedito a mezzo posta nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo impugnato. In senso analogo, v. sentenze n. 477/2002 e n. 300/2007.
Massima n. 33916
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso conforme, v. citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Massima n. 33917
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Massima n. 33918
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per asserita diversità del testo del decreto emanato rispetto a quello sottoposto per il parere alla Conferenza unificata, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 Cost., stante la genericità dell'assunto, non essendo stato indicato dove o in che misura il testo emanato sarebbe diverso da quello sottoposto all'esame della Conferenza.
Massima n. 33919
Non v'è luogo a pronuncia in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 76 Cost., stante la impossibilità per le ricorrenti di modificare o integrare i motivi dei ricorsi nel prosieguo del giudizio di legittimità costituzionale.
Massima n. 33920
E' inammissibile, per genericità ed indeterminatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76, Cost., per ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, nonché dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza e sussidiarietà.
Massima n. 33921
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 76 e 117, commi primo e quinto Cost., per ritenuta incompleta attuazione del diritto comunitario da parte della disciplina impugnata.
Massima n. 33922
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che attribuisce al Governo il potere di modificare e integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale - sollevate in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s ), e comma sesto, Cost. per ritenuta insussistenza di garanzie adeguate a salvaguardia del principio di leale collaborazione. Lo Stato ha, infatti, competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e, dunque, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., anche competenza regolamentare nelle materie di propria esclusiva competenza; sicché non è possibile negare la sussistenza in capo allo Stato del potere regolamentare contestato, trattandosi di regolamenti di attuazione ed integrazione in materia ambientale, che lo Stato può emanare senza obbligo di coinvolgimento delle Regioni. In senso conforme, v. citate sentenze n. 401/2007 e n. 134/2006.
Massima n. 33923
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di modifica e integrazione delle norme tecniche in materia ambientale - sollevate in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., dato che le ricorrenti lamentano una lesione meramente eventuale delle loro attribuzioni costituzionali, riferita cioè non all'astratta attribuzione del potere regolamentare, ma al possibile concreto contenuto lesivo degli emanandi regolamenti, in quanto invasivo della propria sfera di competenza.
Massima n. 33924
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera b ), e 5, comma 1, lettere q ) ed r ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto costituirebbero attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE, mentre il recepimento di tale direttiva non rientrerebbe espressamente nella delega di cui alla legge n. 308 del 2004 e comunque, l'art. 1 e l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), che hanno espressamente delegato il Governo all'attuazione della direttiva in questione, avrebbero abrogato in parte qua la delega del 2004; e, posto che le due deleghe prevedono due diversi procedimenti per la adozione del decreto legislativo, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla abrogata legge n. 308 del 2004, invece di quello di cui alla legge n. 62 del 2005, che garantirebbe meglio la posizione di autonomia costituzionale delle Regioni. Deve, infatti, ritenersi che la legge delega n. 308 del 2004, implicitamente, autorizzi il Governo anche alla attuazione della direttiva 2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta direttiva 85/337/CEE). La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può, poi, ritenersi abrogata tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso, riguardando non solo il recepimento di questa direttiva nell'ambito della disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento. Peraltro, la procedura prevista dalla legge n. 62 del 2005 non differisce significativamente da quella contemplata dalla legge n. 308 del 2004 per quanto riguarda la posizione delle Regioni, sicché giammai potrebbe sostenersi che il rispetto della disciplina procedimentale prevista dalla legge n. 62 del 2005 avrebbe garantito un diverso grado di autonomia o di coinvolgimento alle Regioni.
Massima n. 33925
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera e ), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale prevede che la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale - sollevate per asserito contrasto con l'art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell'allegato II della direttiva 85/337/CE, in quanto la disciplina comunitaria prevede la sottoposizione a VIA anche dei successivi progetti definitivi che contengano modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nella immissione di inquinanti, nonché, per le stesse ragioni, per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione. A prescindere dalla carenza argomentativa in merito alla violazione dei parametri costituzionali invocati dalla Regione Piemonte e della mancata indicazione di alcun parametro costituzionale da parte della Regione Emilia-Romagna, i ricorsi non spiegano in alcun modo come la prospettata violazione della citata direttiva comunitaria ridonderebbe sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni.
Massima n. 33926
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera g ), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale, ai fini della disciplina della VIA, definisce come modifica sostanziale di un'opera: «l'intervento su un'opera già esistente dal quale derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; per le opere o interventi per i quali nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie» - per lamentato contrasto con il punto 22 dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE come modificato dal punto 8 della direttiva 2003/35/CE, in quanto la disciplina comunitaria, ai fini della VIA, considera modifica sostanziale «ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti dal presente allegato». La Regione ricorrente non indica alcun parametro costituzionale, limitandosi a dedurre la violazione della disciplina comunitaria, e non spiega in che misura tale violazione ridonderebbe sulle proprie attribuzioni costituzionali.
Massima n. 33927
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a ), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f ) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
Massima n. 33928
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, 15, comma 1, 17 e 19, comma 2. Ciò in quanto alcune delle disposizioni in questione sono state abrogate ed interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre altre hanno avuto un breve periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008); in tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse rappresentata dalle Regioni ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì, conto che tutte le predette disposizioni non hanno mai avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione.
Massima n. 33929
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione proposta avverso l'intero capo II del titolo II della parte II (ovvero gli articoli da 15 a 20) - concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, stante la dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore.
Massima n. 33930
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a ), n. 3 - il quale stabilisce che la normativa in esame ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali - sollevata in riferimento agli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie) e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE), poiché ridurrebbe l'ambito applicativo della VAS e non considererebbe «che sussistono aree urbane eccedenti la definizione comunitaria di "piccole aree a livello locale" la cui pianificazione, pur non rientrando nel concetto di "pianificazione sovracomunale", può avere un significativo impatto sull'ambiente». Difatti la censura poggia su di un erroneo presupposto interpretativo, dato che l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che è possibile sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i programmi che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi sull'ambiente, senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale, comunale o infracomunale.
Massima n. 33931
Le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 - il quale detta una disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali -, a seguito della abrogazione e sostituzione ad opera degli artt. 14 e 9 del regolamento di delegificazione recato dal d.P.R. n. 90 del 2007 ancor prima della entrata in vigore, devono intendersi trasferite sul nuovo regime risultante dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, il quale prevede non diversamente dalla disciplina anteriore, e dunque in modo non satisfattivo delle ragioni delle ricorrenti, una partecipazione meramente eventuale di un solo componente della Regione interessata ( rectius di ciascuna Regione interessata) nella Commissione statale competente in materia di valutazioni ambientali.
Massima n. 33932
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale trasferita sull'attuale art. 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che disciplina la Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - in relazione agli artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e ) ed f ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell'art. 2, lettere d), f) e g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, degli artt. 50, 51, 67 e 68 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, e dell'art. 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3, per asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost.; le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo statale, qual è, appunto, la predetta Commissione, che svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale. In questo contesto la possibilità per le Regioni ( rectius per ciascuna Regione interessata) di designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende quindi dalla scelta discrezionale della legge statale.
Massima n. 33933
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening ) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., all'art. 3, comma 4, della direttiva 2001/42/CE e al principio di leale collaborazione. La disposizione è infatti riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato; sicché la modalità di partecipazione regionale alla Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, cui attribuire la funzione di c.d. screening è riservata alla discrezionalità della legge statale. D'altro canto, è la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale, e, poi, come si è appena chiarito, la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening .
Massima n. 33934
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale sottrae alla procedura di VAS i piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile, già soggetti alle disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per ritenuta violazione degli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e ) ed f ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, terzo comma, e 118 Cost. e dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE. E' infatti legittima la sottrazione operata dal legislatore statale dei piani di telefonia mobile ai poteri regionali in materia di pianificazione urbanistica, ferma restando la loro sottoposizione ad altre forme di controllo da parte degli enti locali; ne discende che deve escludersi la ridondanza della dedotta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio ovvero di quelle statutarie in materia di urbanistica. In senso analogo, v. citate sentenze n. 265/2006 e n. 336/2005.
Massima n. 33935
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 8 a 14 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i quali recano la disciplina generale della VAS, per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s ), e terzo comma, e 118 Cost., nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto recherebbero discipline di dettaglio in una materia, quella della valutazione ambientale strategica, che sarebbe riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute. La disciplina della VAS rientra, infatti, nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. ed in siffatta materia la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile». In senso analogo, v. citata sentenza n. 61 del 2009.
Massima n. 33936
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6; 10, commi 2, secondo periodo, e 3; 12, commi 2, 3 e 4; 14, comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano contenuti e forme di pubblicità del "rapporto ambientale", per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione. Lo Stato non è infatti tenuto a concordare con le Regioni le norme di dettaglio di una disciplina riconducibile alla sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
Massima n. 33937
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che la valutazione di compatibilità ambientale viene effettuata prima dell'approvazione del piano o del programma, per ritenuta violazione degli artt. 11 e 117, commi primo (in riferimento agli artt. 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE) e quinto e 76 Cost. (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e ) ed f ) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), dato che la prospettata violazione della direttiva comunitaria non ridonda in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.
Massima n. 33938
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 15, il quale prevede che le modalità di pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a VAS siano stabiliti con regolamento ministeriale, in quanto il regolamento ministeriale, cui tale disposizione si riferisce, non risulta emanato prima della abrogazione della disposizione stessa da parte del d.lgs. n. 4 del 2008.
Massima n. 33939
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 15 - il quale prevede che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi - poiché incentrate su di un erroneo presupposto interpretativo. La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.
Massima n. 33940
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e della direttiva 2001/42/CE. Infatti la ricorrente omette di evidenziare quale sia la lesione delle competenze regionali che deriverebbe dalla prospettata violazione del diritto comunitario, limitandosi ad affermare, genericamente, che la VAS atterrebbe non solo alla tutela dell'ambiente, ma anche al governo del territorio e che la legge delega imponeva il rispetto del diritto comunitario e delle attribuzioni regionali.
Massima n. 33941
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera m ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, e alla direttiva 2001/42/CE, in quanto la disposizione denunciata reca una definizione del giudizio di compatibilità ambientale avente carattere neutro e priva di lesività.
Massima n. 33942
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. e alla direttiva 2001/42/CE, in quanto la censura proposta poggia su un evidente errore interpretativo. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione ambientale strategica.
Massima n. 33943
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali» e all'art. 2, lettera g ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che riconosce l'urbanistica quale materia di competenza esclusiva della Regione, e all'art. 97 Cost. La censura prospettata si risolve essenzialmente in una censura di ragionevolezza della legge e non attiene alle competenze regionali.
Massima n. 33944
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che recano disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., all'art. 2, lettera g ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e alla direttiva 2001/42/CE. Infatti, la VAS, concludendosi con un "giudizio di compatibilità ambientale", rientra nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto, la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007), può designare un componente della Commissione statale competente.
Massima n. 33945
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali - e del successivo art. 22 - il quale prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del "presente" decreto - sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto lascerebbero uno spazio inesistente alla normativa regionale anche rispetto alle procedure di competenza della Regione. A parte ogni considerazione sulla genericità e sulla evidente inconferenza di numerosissimi parametri confusamente e solo assertivamente invocati dalla ricorrente, deve ritenersi che lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.
Massima n. 33946
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata;
dichiara inammissibili gli interventi della Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe) e della Biomasse Italia S.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnlogiche Ambiente S.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe);
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 6, 7, commi 3 ed 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 15, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 proposte dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalle Regioni Marche e Valle d'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta, Basilicata ed Abruzzo, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 117, primo e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe, ed, in relazione all'art. 2, comma 1, ed al punto 13 dell'allegato II della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione al punto 22 dell'allegato I della direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed all'art. 3 della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 10, comma 1, e 16, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, primo comma e quinto comma, della Costituzione ed agli artt. 4 e 6 della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, ed, in relazione all'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Campania, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta, Abruzzo e Basilicata, ed in relazione agli artt. 5 e 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 117, sesto comma, della Costituzione e, in subordine, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed, in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e degli allegati I e II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed, in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, ed, in relazione agli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6, 10, commi 2, secondo periodo, e 3, 12, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 3 e dell'allegato I alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione, al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 2, lettera g), dello statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta, ed, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera m), e 12, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed all'art. 2 della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Allegato: ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009 ORDINANZA
Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.
F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente
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