Corte costituzionale
Sentenza n. 103/2007
Corte cost., sent. 23 marzo 2007, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/2007
- Data di deposito
- 23 marzo 2007
- Data di decisione
- 19 marzo 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 145 del 15 luglio 2002
- art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 3, comma 7, legge n. 145 del 15 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 31161
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera b) , e 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97, 98 e 113 Cost.. Trattasi, infatti, di questioni riproposte in seguito a restituzione atti per ius superveniens ed i rimettenti hanno fatto rinvio alle motivazioni contenute nelle precedenti ordinanze di rimessione, senza esplicitare, in una motivazione autosufficiente, le ragioni per le quali ritengono le questioni rilevanti e non manifestamente infondate. - Sulla inammissibilità di questioni motivate per relationem v., citate, ordinanze n. 33/2006, n. 364 e n. 141/2005. - La restituzione atti era stata disposta con l'ordinanza n. 398/2005.
Massima n. 31162
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b) , della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97 e 98 Cost., nella parte in cui impone la durata massima triennale degli incarichi dirigenziali. Le ordinanze di rimessione, infatti, non contengono alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza e non esplicitano i motivi che dovrebbero giustificare la caducazione di tale disposizione.
Massima n. 31163
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b) , della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97 e 98 Cost., nella parte in cui non fissa un termine minimo di durata degli incarichi dirigenziali, in quanto il rimettente non è chiamato a fare applicazione nel giudizio a quo della suddetta disposizione.
Massima n. 31164
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b) , della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97 e 98 Cost., nella parte in cui riduce il termine massimo di durata degli incarichi dirigenziali da sette a tre anni: infatti, il ricorrente non solo non ha adeguatamente motivato in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, ma ha altresì omesso di verificare la possibilità di un'interpretazione adeguatrice che consenta di attribuire alla norma soltanto efficacia ultrattiva, con conseguente applicazione della durata originaria ai contratti precedentemente stipulati.
Massima n. 31165
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 nella parte in cui dispone che gli incarichi dirigenziali di livello generale "cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione". La norma, prevedendo un meccanismo - cosiddetto spoil system una tantum - di cessazione automatica, ex lege e generalizzata degli incarichi dirigenziali di livello generale si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost.: infatti, le recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione hanno disegnato un nuovo modulo d'azione, che misura il rispetto del canone dell'efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico. Pertanto, la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può essere conseguenza soltanto di un'accertata responsabilità, all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato. E' necessario che sia comunque garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni per cui ritiene di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista e, dall'altro, sia assicurata al dirigente la possibilità di far valere il diritto di difesa, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, finalizzati a garantire scelte trasparenti e verificabili, in ossequio al precetto dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sul fatto che la contrattualizzazione della dirigenza non implica la possibilità per la pubblica amministrazione di recedere liberamente dal rapporto v., citata, sentenza n. 313/1996. - Sulla necessità di garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente v., citate, sentenza n. 193/2002 e ordinanza n. 11/2002. - Sul fatto che l'amministrazione è vincolata ad agire senza distinzioni di parti politiche, a esclusivo servizio della Nazione v., citate, sentenze n. 333/1993 e n. 453/1990. - Sulla dirigenza regionale della Regione Abruzzo v., citata, sentenza n. 233/2006. - V., altresì, citata, sentenza n. 153/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), nella parte in cui dispone che «i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera b), e 7 della predetta legge n. 145 del 2002, sollevate dal Tribunale di Roma con le ordinanze r.o. numeri 97, 107 e 159 del 2006, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97, 98 e 113 della Costituzione;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della predetta legge n. 145 del 2002, sollevate dal Tribunale di Roma con le ordinanze r.o. numeri 38, 157, 158 e 547 del 2006, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 70, 97, 98 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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