Corte costituzionale

Ordinanza n. 290/2006

Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
290/2006
Data di deposito
14 luglio 2006
Data di decisione
3 luglio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:290

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 27 del 19 febbraio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 30617

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 37, 97, 104 e 108 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui, per il personale di magistratura, vieta la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Non sussiste la denunciata disparità di trattamento tra magistrati e impiegati amministrativi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, poiché la mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti e il diverso meccanismo di determinazione del trattamento retributivo escludono la possibilità di istituire un simile raffronto; né la mancata erogazione dell'indennità giudiziaria vale a far considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato come insufficiente ai fini della tutela imposta dalla norma costituzionale, mentre non pertinente è il richiamo all'art. 97 Cost., non potendo esso essere invocato al fine di giustificare la pretesa al conseguimento di miglioramenti economici. > >- Sulla non comparabilità delle due categorie, v. sentenza citata n. 15/1995; ordinanze nn. 167 e 33/1996; 451 e 98/1995. > >- Sulla sufficienza del trattamento assicurato alla lavoratrice madre ed, in particolare, alla donna magistrato, v. sentenza citata n. 407/1996 e ordinanza n. 106/1997. > >- Riguardo alla necessità di assicurare alla lavoratrice madre una "speciale adeguata protezione", in modo tale da porla in condizioni (di lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare, cfr. sentenze nn. 423/1995, 181/1993 e 132/1991. > >- Con riferimento ai principi del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., v. ordinanza n. 368/1999 e sentenza n. 273/1997, citate.

Massima n. 30618

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la pensionabilità dell'indennità da esso prevista e la computabilità della stessa nella determinazione della tredicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto. La questione, infatti, come proposta, è priva di rilevanza nel giudizio a quo , che concerne l'impugnazione di un provvedimento di recupero della somma corrisposta a titolo di indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità dell'interessata e, quindi, è ininfluente, in tale giudizio, appurare la legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono la computabilità dell'indennità in questione ai fini della determinazione della tredicesima, dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui esclude la pensionabilità dell'indennità da esso prevista e la computabilità della stessa nella determinazione della tredicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui vieta la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 37, 97, 104 e 108 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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