Corte costituzionale
Ordinanza n. 186/2005
Corte cost., ord. 4 maggio 2005, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 186/2005
- Data di deposito
- 4 maggio 2005
- Data di decisione
- 2 maggio 2005
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:186
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 14 luglio 2000
- ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 9 ottobre 2000
- ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 21 novembre 2001
- sentenza del tribunale di Milano - IV sez. pen. n. 4688 del 29 aprile 2003
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 55, Costituzione
- art. 64, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 68, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 134, comma 2, Costituzione
- art. 137, comma 3, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 29387
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, quarta sezione penale, in ragione e per l'annullamento di alcune ordinanze e della sentenza rispettivamente emesse nel corso e a conclusione di diversi procedimenti penali riuniti, a carico, tra gli altri, del deputato Cesare Previti, con le quali non è stato riconosciuto il legittimo impedimento del parlamentare a partecipare a determinate udienze. Sussistono, invero, i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Del pari, il Tribunale di Milano, quarta sezione penale, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali che esercita, in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti costituzionali in argomento. Sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente Camera dei deputati lamenta la lesione della sfera di attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite, in ragione del mancato riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento di un deputato a partecipare ad alcune udienze del processo penale in cui è imputato, per concomitanti impegni parlamentari. Dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, quarta sezione penale, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Milano, quarta sezione penale, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze