Corte costituzionale

Sentenza n. 286/2004

Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/2004
Data di deposito
28 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 21, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 22, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 23, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, nel testo risultante, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • legge di conversione n. 326 del 24 novembre 2003
  • art. 32, comma 21, nel testo risultante, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 22, nel testo risultante, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 2, comma 53, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28744

Per ragioni di omogeneità di materia le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21, 22 e 23, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, nel suo testo originario ed in quello risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vengono decise con la medesima sentenza, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni di altre disposizioni dell’impugnato decreto legge.

Massima n. 28745

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21, 22 e 23, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione. Infatti, il ricorso, pur invocando i parametri costituzionali che il giudice ‘a quo’ ritiene violati, omette, tuttavia, qualsiasi specifica motivazione in ordine agli stessi.

Massima n. 28746

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione. Infatti, il ricorso, pur invocando i parametri costituzionali che il giudice ‘a quo’ ritiene violati, omette, tuttavia, qualsiasi specifica motivazione in ordine agli stessi.

Massima n. 28747

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione. La deliberazione della Giunta regionale, infatti, fa riferimento all’art. 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003, sostitutivo del comma 22 dell’impugnato art. 32, per cui non è idonea a fondare il ricorso regionale con riferimento al comma 21 del citato art. 32.

Massima n. 28748

Non è fondata l’eccezione di tardività del ricorso nel presupposto che la ricorrente Regione avrebbe dovuto impugnare direttamente la norma del decreto-legge e non la legge di conversione, poiché, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, deve escludersi la tardività del ricorso proposto nei termini da una regione nei confronti della sola legge di conversione, la quale riproduca la disciplina del decreto-legge. - V. sentenza citata n. 25/1996.

Massima n. 28749

Non è fondata l’eccezione di mancanza di oggetto della questione di legittimità costituzionale, in quanto riferita al comma 22 dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, poiché, avendo l'art. 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003 sostituito la disposizione censurata, ma, avendone, nel contempo, riprodotto sostanzialmente il contenuto, la questione deve ritenersi trasferita sulla nuova norma in forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via d’azione. - V. sentenze citate nn. 533/2002; 63/2000; ordinanza n. 137/2004.

Massima n. 28750

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento all’art. 119 della Costituzione. Il ricorso, infatti, difetta di qualsiasi sostegno argomentativo; vizio che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale ed il disposto normativo, non può ritenersi sanato dalla memoria presentata nell’imminenza dell’udienza. - V. sentenza citata n. 384/1999.

Massima n. 28751

E’ inammissibile, per difetto di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata discriminazione tra imprenditori che usano beni demaniali per finalità turistiche e quelli che usano gli stessi beni demaniali per altre finalità. La censura, infatti, in tale prospettazione, non realizza alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Regione ricorrente. - V. sentenze citate nn. 4/2004 e 337/2001.

Massima n. 28752

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in relazione all’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della disposizione censurata, che prevede l’elevazione del trecento per cento dei canoni delle concessioni d’uso dei beni del demanio marittimo, senza tener conto del diverso valore turistico delle varie aree. La censura, infatti, non indica, sia pure a livello di mera allegazione, la lesione di qualsivoglia attribuzione costituzionale propria della Regione ricorrente.

Massima n. 28753

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Della legittimità della norma, infatti, non può dubitarsi in relazione a circostanze di mero fatto, come quelle, nel caso di specie, relative al pregiudizio che la rideterminazione del canone determinerebbe all’azione regionale di programmazione e di sviluppo in materia turistica, rendendo impossibile l’aggiornamento dei diritti di imposta regionali sulle concessioni statali dei beni del demanio.

Massima n. 28754

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La censura denuncia la scarsa chiarezza della normativa impugnata; tuttavia, il testo normativo non presenta alcuna difficoltà di interpretazione.

Massima n. 28755

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in relazione alla spettanza della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, è determinante la titolarità del bene e non invece la titolarità delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni in ordine all’utilizzazione dei beni stessi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, nella parte in cui riconosce allo Stato il diritto dominicale di fissare un canone per l’utilizzo dei propri beni demaniali. - V. sentenze citate nn. 150/2003; 343/1995; 326/1989.

Massima n. 28756

Non sussiste la violazione del principio di leale collaborazione qualora, come nella specie, il procedimento di determinazione dei canoni d’uso per le concessioni dei beni demaniali preveda espressamente il coinvolgimento diretto delle Regioni, chiamate a classificare le aree del demanio marittimo in ragione della diversa valenza turistica delle stesse, nonché ad essere sentite attraverso lo strumento della Conferenza Stato-Regioni. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), proposte con i ricorsi in epigrafe, qui non espressamente esaminate;

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21, 22 e 23, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 76 del 2003);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 14 del 2004);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 9 del 2004);

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 9 del 2004);

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, al principio di certezza del diritto e al generale canone di ragionevolezza delle leggi, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 13 e n. 33 del 2004);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 9 del 2004);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 13 e n. 33 del 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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