Corte costituzionale

Sentenza n. 2/2004

Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/2004
Data di deposito
13 gennaio 2004
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 1, statuto Regione Calabria
  • art. 33, comma 2, statuto Regione Calabria
  • art. 33, comma 3, statuto Regione Calabria
  • art. 33, comma 4, statuto Regione Calabria
  • art. 33, comma 5, statuto Regione Calabria
  • art. 33, comma 7, statuto Regione Calabria
  • art. 15, statuto Regione Calabria
  • art. 16, comma 2, lettera a), statuto Regione Calabria
  • art. 16, comma 2, lettera b), statuto Regione Calabria
  • art. 38, comma 1, lettera c), statuto Regione Calabria
  • art. 34, comma 1, lettera i), statuto Regione Calabria
  • art. 43, comma 2, statuto Regione Calabria
  • art. 38, comma 1, lettera a), statuto Regione Calabria
  • art. 38, comma 1, lettera e), statuto Regione Calabria
  • art. 50, comma 5, statuto Regione Calabria
  • art. 51, statuto Regione Calabria

Parametri

Massime

Massima n. 28199

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i limiti alla rilevante autonomia normativa che le Regioni hanno acquisito dopo la riforma dell’art. 123 della Costituzione e la eliminazione dell’approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento, possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione, nel senso che “in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile” essa non può essere compressa. Tuttavia, in relazione al rapporto fra la potestà statutaria regionale ed i suoi limiti, la Corte ha avuto, altresì, modo di chiarire che gli statuti regionali devono rispettare non solo le disposizioni costituzionali, ma devono anche rispettarne lo spirito. - Sentenze citate 313/2003; 196/2003; 304/2002.

Massima n. 28200

Nelle ipotesi in cui le censure prospettate dal ricorrente siano genericamente rivolte alla disposizione nel suo complesso, l’oggetto del giudizio può essere individuato in relazione alle motivazioni addotte nel ricorso stesso. Nel caso di specie, esse vanno individuate nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 (con esclusione dei commi 6 ed 8) dell’art. 33 dello Statuto Regione Calabria.

Massima n. 28201

E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 122, quinto comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, l’art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003, il quale, dispone, sostanzialmente, la elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente, nonché, al primo comma, prescrive analiticamente che i candidati alle cariche citate siano indicati sulla scheda elettorale e siano votati contestualmente agli altri componenti il Consiglio regionale. Infatti, pur riconoscendo all’autonomia statutaria regionale la possibilità di optare per uno dei possibili modelli diversi di forme di governo regionali (con la possibilità di configurare eventualmente un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto), tuttavia, tale possibilità incontra un limite nella volontà del legislatore di revisione costituzionale fondato sulla ipotesi di elezione diretta del solo Presidente della Giunta.

Massima n. 28202

Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87, gli artt. 15, 16, comma 2, lettere a) e b), nonché all’art. 38, comma 1, lettera c) della medesima delibera legislativa, che disciplinano alcune fasi ulteriori dei procedimenti di cui all’art. 33 o fanno esplicito riferimento agli istituti ivi previsti. - Sentenze citate nn. 20/2000; 441/1994 e 34/1961.

Massima n. 28203

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, secondo cui un’assemblea elettiva non potrebbe essere sciolta per eventi accidentali in permanenza del rapporto fiduciario, che la Regione Calabria ha chiesto, in via subordinata, a questa Corte di sollevare dinnanzi a sé. Infatti, la forma di governo di tipo parlamentare non solo non sembra costituire un principio organizzativo immodificabile del sistema costituzionale statale, ma lo stesso Titolo V prevede esplicitamente la possibilità di diverse forme di governo a livello regionale.

Massima n. 28204

Anche se la disposizione che attribuiva l’esercizio della funzione regolamentare al Consiglio regionale è venuta meno in virtù dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999, tuttavia, non è irragionevole la previsione contenuta nell’art. 43 dello statuto calabrese, che, peraltro, disciplina diversi tipi di regolamenti regionali, attribuendone l’adozione per lo più alla Giunta, nella parte in cui attribuisce al Consiglio regionale l’adozione degli speciali regolamenti “di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva” dello Stato che da questo siano stati delegati alle Regioni, in considerazione della probabile maggiore rilevanza di questa ipotetica normazione secondaria regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, lettera i) e 43, comma 2, dello statuto della Regione Calabria, sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 121 della Costituzione. - V. sentenze citate nn. 313 e 324/2003.

Massima n. 28205

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 38, comma 1, lettere a) ed e) dello statuto della Regione Calabria, che disciplina aspetti della materia elettorale. Lo statuto regionale, infatti, non può disciplinare la materia elettorale, posto che la potestà legislativa elettorale è stata attribuita dalla Costituzione ad organi ed a procedure diversi da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale, con la conseguenza che la fonte statutaria svolge un ruolo necessariamente ridotto, seppur significativo, come, ad esempio la stessa Corte ha riconosciuto che spetta allo statuto regionale “la disciplina della eventuale ‘prorogatio’ degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni”. - V. sentenza citata n. 196/2003.

Massima n. 28206

La Regione può disciplinare, per la parte di sua competenza, con provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione con i propri dirigenti, atteso che l’intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le Regioni, le quali sono dotate di poteri legislativi propri in tema di organizzazione e di ordinamento del personale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 5, dello statuto della Regione Calabria, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera i) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. - V. sentenze citate n. 314 e 274/2003.

Massima n. 28207

Gli statuti regionali possono contenere, accanto ai contenuti necessari, altri possibili contenuti, sia di tipo ricognitivo delle funzioni e dei compiti della Regione, sia di tipo indicativo di aree di prioritario intervento politico o legislativo, come, peraltro, è stato riconosciuto sia dalla dottrina che dalla Corte stessa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 dello statuto della Regione Calabria, sollevata, in riferimento all’art. 123 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. - V. sentenze citate nn. 921 e 829/1988, n. 171/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15; dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b), e dell'art. 38, comma 1, lettera c), del predetto statuto della Regione Calabria;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lettere a) ed e), del predetto statuto della Regione Calabria;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, lettera i), e 43, comma 2, del citato statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 121 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 5, del predetto statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del citato statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, che la Regione Calabria ha chiesto a questa Corte di sollevare dinnanzi a sé con la memoria di costituzione in giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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