Corte costituzionale
Ordinanza n. 181/2003
Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 181/2003
- Data di deposito
- 23 maggio 2003
- Data di decisione
- 19 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, comma 3, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27781
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, nella parte in cui - con riguardo ai dipendenti pubblici rientranti negli accordi di comparto - stabilisce, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992, che la proroga della disciplina sulla "retribuzione individuale di anzianità - r.i.a." non modifica la data (31 dicembre 1990) già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio utili ai fini della predetta r.i.a. Infatti la questione, sollevata in riferimento agli stessi parametri ed in riferimento a profili sostanzialmente analoghi, è gia stata dichiarata manifestamente infondata e le ordinanze di rimessione in esame non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni tali da indurre a conclusioni differenti. - V. citate ordinanze n. 263/2002, n. 440/2002 e n. 10/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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