Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/2003

Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
181/2003
Data di deposito
23 maggio 2003
Data di decisione
19 maggio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 51, comma 3, legge n. 388 del 23 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27781

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, nella parte in cui - con riguardo ai dipendenti pubblici rientranti negli accordi di comparto - stabilisce, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992, che la proroga della disciplina sulla "retribuzione individuale di anzianità - r.i.a." non modifica la data (31 dicembre 1990) già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio utili ai fini della predetta r.i.a. Infatti la questione, sollevata in riferimento agli stessi parametri ed in riferimento a profili sostanzialmente analoghi, è gia stata dichiarata manifestamente infondata e le ordinanze di rimessione in esame non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni tali da indurre a conclusioni differenti. - V. citate ordinanze n. 263/2002, n. 440/2002 e n. 10/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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