Corte costituzionale
Ordinanza n. 216/2001
Corte cost., ord. 4 luglio 2001, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 216/2001
- Data di deposito
- 4 luglio 2001
- Data di decisione
- 2 luglio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 420 del 2 dicembre 1998
- art. 21, codice di procedura civile
- art. 29, codice di procedura civile
- art. 27, codice di procedura civile
- art. 30, codice di procedura civile
- art. 26, codice di procedura civile
- art. 23, codice di procedura civile
- art. 18, codice di procedura civile
- art. 19, codice di procedura civile
- art. 24, codice di procedura civile
- art. 35, codice di procedura civile
- art. 33, codice di procedura civile
- art. 20, codice di procedura civile
- art. 31, codice di procedura civile
- art. 28, codice di procedura civile
- art. 34, codice di procedura civile
- art. 25, codice di procedura civile
- art. 22, codice di procedura civile
- art. 36, codice di procedura civile
- art. 32, codice di procedura civile
Parametri
- art. 111, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 26370
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998. M. R.
Massima n. 26371
Non costituisce formale proposizione di incidente di costituzionalità l'ordinanza con la quale il giudice si limita a rilevare che sulla materia oggetto del contendere è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale in altro giudizio, e dispone la sospensione del processo in attesa della sua definizione. Pertanto, gli atti pervenuti risultano irricevibili e vanno rinviati al giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 264/1995, n. 9/1991. M. R.
Massima n. 26372
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La scelta di rendere retroattiva una nuova norma processuale rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, che nella specie non può ritenersi irrazionalmente esercitata, posto che il principio della irretroattività di nuove norme sulla competenza è sancito anche dall'art. 5 cod. proc. civ.. Né è ipotizzabile una lesione del principio del "giusto processo", in quanto la invocata retroattività della nuova norma, con la conseguente necessità di regressione dei giudizi pendenti a fasi anteriori, avrebbe nuociuto, e non salvaguardato, quel principio. M. R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 del codice di procedura civile e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Presidente del tribunale di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 150 del r.o. del 2000;
Ordina il rinvio alla Corte di appello di Milano degli atti del giudizio cui si riferisce l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 209 del r. o. del 2000;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 32 del r.o. del 2000;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 del codice di procedura civile, e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Rimini con le ordinanze indicate in epigrafe, iscritte ai numeri 148 e 149 del r.o. del 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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