Corte costituzionale
Ordinanza n. 178/2001
Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 178/2001
- Data di deposito
- 31 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:178
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza della Corte d'assise di Reggio Calabria del 16 novembre 1998
Parametri
- art. 64, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 68, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 73, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 83, Costituzione
- art. 3, legge costituzionale n. 2 del 22 novembre 1967
- art. 90, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, comma 3, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
- art. 79, Costituzione
- art. 12, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 3, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 138, Costituzione
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26279
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, in relazione all'ordinanza del 16 novembre 1998 con la quale quest'ultima, nel rigettare la richiesta dell'imputato, parlamentare a carico del quale pende procedimento penale, di considerare impedimento assoluto a comparire all'udienza penale la partecipazione a votazioni in assemblea, ha dichiarato la contumacia dello stesso imputato; assumendosi nel ricorso, tra l'altro, che tale ordinanza comprimerebbe la indipendenza e l'autonomia della Camera e la libera esplicazione del mandato parlamentare, con sacrificio inoltre dei valori dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, rispetto a quello dell'efficienza del processo. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'ammissibilità del ricorso: sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati e la Corte di assise di primo grado sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui, rispettivamente, appartengono e, dunque, legittimati a sollevare conflitto o ad esser parte di un conflitto; sotto l'aspetto oggettivo, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera dei deputati per via del mancato riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un parlamentare impegnato in votazioni assembleari. - Per analogo conflitto, v. ordinanza n. 102/2000.
Massima n. 26280
Va disposta la notificazione del ricorso per conflitto proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria e la ordinanza che ne dichiara l'ammissibilità anche al Senato della Repubblica, analogamente a quanto ritenuto in un precedente caso (ordinanza n. 102/2000).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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