Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/2000

Corte cost., ord. 21 aprile 2000, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
117/2000
Data di deposito
21 aprile 2000
Data di decisione
13 aprile 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:117

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25258

L'indicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quali norme impugnate, contenuta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione emessa il 4 aprile 1998 dalla Commissione tributaria di Caltanissettta, deve ritenersi imputabile ad errore materiale, essendo la censura di incostituzionalita' inequivocamente riferita, nel testo della motivazione, all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 25 del citato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Massima n. 25259

Manifesta infondatezza, in quanto la stessa questione e' stata gia' dichiarata non fondata in riferimento ad alcuni dei parametri richiamati dai giudici rimettenti, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, impugnato sotto il profilo interpretativo che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza. In particolare, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 101, 102 e 113 della Costituzione, tale questione e' stata gia' esaminata con la sentenza n. 229 del 1999 ne' risultano prospettati profili nuovi, tali da indurre ad una diversa decisione. Le argomentazioni svolte in detta sentenza valgono altresi' ad escludere la violazione dell'art. 104, primo comma, della Costituzione. Non sussiste infine, la violazione dell'art. 25 della Costituzione, in quanto il divieto di norme retroattive, ivi enunciato, si riferisce esclusivamente alla materia penale e, in ogni caso, la norma denunciata non ha natura sanzionatoria, mentre la censura riferita all'art. 98 della Costituzione, non risulta sorretta da alcuna motivazione. - V. la sentenza n. 229/1999.

Massima n. 25260

Manifesta infondatezza, per palese erroneita' del presupposto su cui essa si fonda, circa l'essenzialita' della sottoscrizione autografa per ogni atto amministrativo, della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento. Costituisce infatti diritto vivente, il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione e' elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed e' regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorita' da cui l'atto proviene. Inoltre, per quanto riguarda l'asserita mancanza dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, il rimettente ha omesso di considerare che tale obbligo e' ora in via generale imposto dall'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che, pertanto, la mancanza di motivazione nella cartella di pagamento, impugnata nel giudizio 'a quo', non puo' ascriversi a vizio di legittimita' costituzionale della norma, ma solo, eventualmente, a vizio dell'atto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 97 e 113 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost.;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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